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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36649/2022

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1 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8983/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 7, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - intimat a – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , n. 4028/2020depositata in data 15.12.2020; N. 8983/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 12.10.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe la C.T.R. del Lazio accolse l’ appell o propost o da l contribuenteavverso la sentenz a n. 3 662 /201 9 , con cui la C.T.P. di Roma aveva rigettato il suo ricorso relativo acartella di pagamento a suo dire mai notificata, e di cui lo stesso contribuente assumeva di esser venuto a conoscenza a seguito di rilascio di estratto di ruolo da parte dell’agente della riscossione; in particolare, la C.T.R. ritenne che la notifica della cartella non fosse stata dimostrata dall’agente della riscossione, conseguentemente rilevando la decadenzain cui era incorsa l’amministrazione, annullando la cartella stessa e compensando integralmente le spese; [OSCURATO:PERSONA] quindi proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustratoda memoria, mentre AdER non ha resistito; il Consigliere relatore ha esitato proposta per la definizione del ricorso in questa Sezione, con cassazione senza rinvio della decisione impugnata ex art. 382, comma 3, c.p.c., per originaria inammissibilità del ricorso del contribuente ai sensi dell’art. 12, comma 4- bis , d.P.R. n. 602/1973, secondo il recente insegnamento di Cass., Sez.

Un., n. 26283/2022, difettando l ’interesse a ricorrere; [OSCURATO:PERSONA], rilevata la peculiaritàdella vicenda per cui è processo – consistente nella circostanza che non soltanto la C.T.R. ha accolto tout court il ricorso del contribuente, senza rilevare il difetto dell’interesse a ricorrere, ma anche nel fatto che la sentenza è stata impugnata dal solo contribuente , nella parte N. 8983/21R.G. concernente le spese di lite (che assum e essere state illegittimamente compensate), tanto che lo stesso Martillotta, in memoria, invoca non solo la formazione del giudicato sull’illegittimità della cartella, ma anche quello implicito sull’ammissibilità del ricorso– nonché considera ndo che il suddetto arresto delle Sezioni Unite non ha affrontato tale specificoaspetto (in quanto, ovviamente, in quella sede non rilevante), ed ancora la stessa opinabilità circa la possibilità o meno che sulla sussistenza di una condizione dell’azione (quale l’interesse a ricorrere) possa formarsi il giudicato implicito(in senso affermativo, si vedano Cass. n. 5593/1999; Cass. n. 15084/2006; Cass. n. 26632/2006; pronunce la cui portata va peraltro confrontata con i successivi arresti di questa Corte circa i propri poteri di rilievo officioso, a partire da Cass., Sez.

Un., n. 26019/2008 e successive), reputa opportuno rimettere il ricorso alla pubblica udienza della Sezione Tributaria.

P.Q.M. rimette il ricorso alla Sezione Tributaria.

Roma, così deciso n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8983/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 7, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - intimat a – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , n. 4028/2020depositata in data 15.12.2020; N. 8983/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 12.10.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe la C.T.R. del Lazio accolse l’ appell o propost o da l contribuenteavverso la sentenz a n. 3 662 /201 9 , con cui la C.T.P. di Roma aveva rigettato il suo ricorso relativo acartella di pagamento a suo dire mai notificata, e di cui lo stesso contribuente assumeva di esser venuto a conoscenza a seguito di rilascio di estratto di ruolo da parte dell’agente della riscossione; in particolare, la C.T.R. ritenne che la notifica della cartella non fosse stata dimostrata dall’agente della riscossione, conseguentemente rilevando la decadenzain cui era incorsa l’amministrazione, annullando la cartella stessa e compensando integralmente le spese; [OSCURATO:PERSONA] quindi proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustratoda memoria, mentre AdER non ha resistito; il Consigliere relatore ha esitato proposta per la definizione del ricorso in questa Sezione, con cassazione senza rinvio della decisione impugnata ex art. 382, comma 3, c.p.c., per originaria inammissibilità del ricorso del contribuente ai sensi dell’art. 12, comma 4- bis , d.P.R. n. 602/1973, secondo il recente insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 26283/2022, difettando l ’interesse a ricorrere; [OSCURATO:PERSONA], rilevata la peculiaritàdella vicenda per cui è processo – consistente nella circostanza che non soltanto la C.T.R. ha accolto tout court il ricorso del contribuente, senza rilevare il difetto dell’interesse a ricorrere, ma anche nel fatto che la sentenza è stata impugnata dal solo contribuente , nella parte N. 8983/21R.G. concernente le spese di lite (che assum e essere state illegittimamente compensate), tanto che lo stesso Martillotta, in memoria, invoca non solo la formazione del giudicato sull’illegittimità della cartella, ma anche quello implicito sull’ammissibilità del ricorso– nonché considera ndo che il suddetto arresto delle Sezioni Unite non ha affrontato tale specificoaspetto (in quanto, ovviamente, in quella sede non rilevante), ed ancora la stessa opinabilità circa la possibilità o meno che sulla sussistenza di una condizione dell’azione (quale l’interesse a ricorrere) possa formarsi il giudicato implicito(in senso affermativo, si vedano Cass. n. 5593/1999; Cass. n. 15084/2006; Cass. n. 26632/2006; pronunce la cui portata va peraltro confrontata con i successivi arresti di questa Corte circa i propri poteri di rilievo officioso, a partire da Cass., Sez. Un., n. 26019/2008 e successive), reputa opportuno rimettere il ricorso alla pubblica udienza della Sezione Tributaria. P.Q.M. rimette il ricorso alla Sezione Tributaria. Roma, così deciso n
Sentenza Cassazione n. 36649/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris