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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 38587/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

IQ seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MARCENO' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (7e OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e MARCENÒ Giuseppe, con unico atto, ha proposto ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, con la quale, in riforma di quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], di condanna dei predetti per concorso in un furto e nella gestione di una piantagione di cannabis (accertati in [OSCURATO:PERSONA] di Gela, il 1/2022), ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per il furto, in difetto di querela, rideterminando la pena e revocando la pena accessoria, con conferma nel resto; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, atteso che, con l'unico motivo, si è censurato il diniego delle attenuanti di cui all'art. 62. bis, cod. pen., in maniera del tutto generica.e senza una analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del doppio grado dato rilievo al difetto di elementi positivamente valutabili, osservandosi, quanto alla ammissione dei fatti da parte del [OSCURATO:PERSONA], che lo stesso Tribunale aveva già rilevato che essa era intervenuta in un momento in cui la responsabilità era acclarata e non aveva apportato alcun utile contributo alle indagini (sulle circostanze attenuanti generiche e sul relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IQ seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MARCENO' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (7e OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e MARCENÒ Giuseppe, con unico atto, ha proposto ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, con la quale, in riforma di quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], di condanna dei predetti per concorso in un furto e nella gestione di una piantagione di cannabis (accertati in [OSCURATO:PERSONA] di Gela, il 1/2022), ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per il furto, in difetto di querela, rideterminando la pena e revocando la pena accessoria, con conferma nel resto; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, atteso che, con l'unico motivo, si è censurato il diniego delle attenuanti di cui all'art. 62. bis, cod. pen., in maniera del tutto generica.e senza una analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del doppio grado dato rilievo al difetto di elementi positivamente valutabili, osservandosi, quanto alla ammissione dei fatti da parte del [OSCURATO:PERSONA], che lo stesso Tribunale aveva già rilevato che essa era intervenuta in un momento in cui la responsabilità era acclarata e non aveva apportato alcun utile contributo alle indagini (sulle circostanze attenuanti generiche e sul relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA]
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