CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 giugno 2024
Cassazione n. 16077/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.32796/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., c.f. 034850550631, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in viale Roma n. 11 controricorrenti avverso la sentenza n. 2379/2019 della Corte d’appello di Napoli depositata il 3-5-2019, OGGETTO: distanze legali R.G.32796/2019 C.C. 5-6-2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5-6- 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato in data 11-10-2000 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto avanti il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che lo stesso aveva costruito un muro lungo il confine del terreno di loro proprietà in comune di S. Arpino, censito al N.C.T. al fg. 4 particelle 640 e 382, occupando una striscia di terreno di loro proprietà; hanno chiesto che, accertata l’illegittima occupazione di mq. 474,92, ne fosse ordinato il rilascio, con condanna del convenuto anche al risarcimento dei danni. Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], dichiarando che il muro era stato costruito prima del 25-2-1977, data in cui egli aveva acquistato il terreno e gli era stato trasferito il possesso anche della striscia di terreno oggetto della domanda; ha chiesto che fosse rigettata la domanda e in via riconvenzionale che fosse accertato l’acquisto della proprietà per usucapione a suo favore. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si è costituita la curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato dichiarato fallito dal Tribunale di S.[OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 1754/2001. Con sentenza n. 540/2011 depositata il 3-8-2011 il Tribunale ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al rilascio di mq. 366,426 a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e al rilascio di mq. 108,5 a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previo abbattimento del muro; ha rigettato le altre domande. 2.Ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], dichiarando di agire in proprio, in quanto il giudice delegato al fallimento con decreto in data 7-11-2011 aveva dispensato il curatore fallimentare dall’impugnazione e aveva lasciato tale eventualità nella disponibilità della parte in proprio; non si sono costituiti gli appellati [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Napolicon sentenza n. 2379/2019 pubblicata il 3-5-2019 ha rilevato che con ordinanza del 30 - 11 - 2018 aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], l’appellante non aveva ottemperato all’ordine e alle udienze del 15 - 2 - 2019 e dell’8 - 3 - 2019 non aveva dedotto alcunché relativamente al provvedimento o alle ragioni che ne avevano impedito l’ottemperanza; di conseguenza ha dichiarato ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. l’inammissibilità dell’appello per inosservanza dell’ordine di integrazione del contraddittorio. 3.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. [OSCURATO:PERSONA], in proprio, in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e in qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA].,già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 14766/2021 della Sesta Sezione sottosezione seconda è stata disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo e di secondo grado. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio e in prossimità dell’adunanza del 5 - 6-2024entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativ a . All’esito della camera di consiglio la Corteha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo il ricorrente deduce “ error in iudicando in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c.” e sostiene l’illegittimità della pronuncia di inammissibilità dell’appello per mancata integrazione del contraddittorio, in quanto il procuratore dell’appellante all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] successiva a quella di emissione dell’ordinanza di integrazione del contraddittorio aveva fatto presente verbalmente al Collegio che il fallimento era già stato chiuso e perciò aveva chiesto l’assegnazione della causa in decisione; rileva che la ricostruzione è coerente con il fatto che sia all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Collegio non aveva rilevato alcunché sulla mancata integrazione del contraddittorio, produce il decreto di chiusura del fallimento emesso in data 19-7-2016 ed evidenzia come non possa sorgere alcun dubbio sul fatto che non era necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un fallimento chiuso da oltre tre anni. 2.Il motivo è fondato. Dal decreto di chiusura del fallimento prodotto del ricorrente unitamente al ricorso risulta che il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] era stato chiuso già in data 19-7-2016. Quindi, allorché la Corte d’appello ha emesso l’ordine di integrazione del contraddittorio con ordinanza del 30-11-2018, il fallimento era già stato chiuso da oltre due anni, per questo l’ordine era stato illegittimamente emesso e il vizio si è riverberato sulla successiva sentenza ; infatti, la sentenza della Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello per non avere dato seguito a un ordine di integrazione del contraddittorio che non poteva essere eseguito, in quanto emesso nei confronti di un soggetto non più esistente. Diversamente da quanto eccepito dai controricorrenti, n on rileva il dato che il ricorrente abbia dimostrato la chiusura del fallimento solo con il ricorso per cassazione, producendo il relativo decreto di chiusura del fallimento che avrebbe potuto depositare anche nel corso del giudizio di secondo grado ; ciò perché la pro duzione è ammissibile ai sensi dell’art. 372 co.1 cod. proc. civ., in quanto riguarda la nullità della sentenza impugnata. Infatti la nullità della sentenza impugnata, in relazione alla quale, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., è ammissibile il deposito di documenti in cassazione non è solo quella derivante da vizi propri della sentenza, ma anche quella originata in via riflessa da vizi radicali del procedimento che, attenendo alla identificazione dei soggetti e del rapporto processuale e dunque alla legittimità del contraddittorio, determini la nullità degli atti processuali compiuti (Cass. Sez. 3 20-10-2023n. 29221 Rv. 669025- 01 , Cass. Sez. L 29 - 9-1998 n. 9733 Rv. 519254-01). Nella fattispecie vi è stato vizio radicale attinente all’identificazione dei soggetti necessari del giudizio di appello, in quanto la Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello in ragione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetto non più esistente. 3.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, perché proceda all’esame dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese de