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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 18403/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9243-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elernvaniente tiomkiliata in ROMA, VIA LIUG1 RIZZO 81, presso Io studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 789/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 02/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Ric. 2021 n. 09243 sez.

ML - ud. 05-04-2022 -2- R.G.9243/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della pronuncia del Tribunale di Trapani, ha dichiarato la legittimità del verbale ispettivo emesso dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. per mancata contribuzione alla gestione commercianti per i redditi da attività lavorativa prodotti in capo ai soci Annalisa e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], inquadrati quali lavoratori subordinati; la Corte territoriale, diversamente dal primo giudice, che aveva ritenuto raggiunta la prova in giudizio della sussistenza della natura subordinata dei rapporti di lavoro e dell'assenza di gratuità della prestazione, essendo i soci legati da rapporti di parentela, ha ripristinato l'avviso di addebito, condannando la società a versare i contributi alla gestione commercianti, sul presupposto che i rapporti di lavoro fossero simulati e che i tre soci, in realtà, esprimevano un elevato grado di compartecipazione alla gestione della società; la cassazione della sentenza è domandata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi; l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente contesta "Violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.

D.L. n.83/2012, modif. in L. n. 134/2012"; sostiene che, non avendo l'[OSCURATO:PERSONA] impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva statuito che, non sussistendo una convivenza tra l'amministratore della società e i dipendenti (legati da rapporti di parentela) andava esclusa la presunzione di gratuità del rapporto, il relativo capo della sentenza era passato in giudicato, e, pertanto, la Corte d'Appello non avrebbe dovuto tornare a pronunciarsi in merito alla natura dei rapporti; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione art, 2697 cod. civ." secondo la ricorrente l'[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe assolto all'onere probatorio dell'esistenza di un rapporto gestorio, tale da giustificare l'iscrizione alla gestione commerciantil il primo motivo va dichiarato inammissibile; la ricorrente non deduce specificamente la circostanza dalla quale fa derivare la sua critica nei confronti della sentenza impugnata; segnatamente non produce né trascrive il giudicato di primo grado dalle cui statuizioni fa conseguire il giudicato in merito alla natura subordinata dei rapporti intercorrenti tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. e i soci Annalisa e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; in ossequio ai principi di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ,. in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass.n.11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006); il secondo motivo va parimenti dichiarato inammissibile; l'esito dell'accertamento compiuto dalla Corte d'appello è stato chiaro nel ritenere che "...L'esame complessivo del compendio probatorio in atti - pur senza operare una indebita inversione dell'onere della prova - consente di ritenere legittimo il verbale ispettivo opposto" (p. 4 sent.); da ciò la Corte d'appello fa derivare, per un verso, che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha idoneamente espletato il proprio onere di provare la natura subordinata dei rapporti di cui è causa e, per altro verso, che le circostanze di fatto accertate in giudizio ed evidenziate nel verbale ispettivo (elevato grado di compartecipazione alla gestione della società e il reciproco controllo tra i soci medesimi), non consentono di dubitare che, secondo l'id quod plerumque accidit, i rapporti controversi vadano qualificati come di natura gestoria, quanto meno con riferimento al periodo oggetto dell'accertamento, e che tanto basti a giustificare l'iscrizione dei soci alla gestione commercianti; a fronte di siffatto puntuale accertamento, appare perciò evidente che le prospettazioni della ricorrente deducono solo apparentemente una violazione di legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa "...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito." (Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese in favore della parte rimasta intimata; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9243-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elernvaniente tiomkiliata in ROMA, VIA LIUG1 RIZZO 81, presso Io studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 789/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 02/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Ric. 2021 n. 09243 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- R.G.9243/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della pronuncia del Tribunale di Trapani, ha dichiarato la legittimità del verbale ispettivo emesso dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. per mancata contribuzione alla gestione commercianti per i redditi da attività lavorativa prodotti in capo ai soci Annalisa e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], inquadrati quali lavoratori subordinati; la Corte territoriale, diversamente dal primo giudice, che aveva ritenuto raggiunta la prova in giudizio della sussistenza della natura subordinata dei rapporti di lavoro e dell'assenza di gratuità della prestazione, essendo i soci legati da rapporti di parentela, ha ripristinato l'avviso di addebito, condannando la società a versare i contributi alla gestione commercianti, sul presupposto che i rapporti di lavoro fossero simulati e che i tre soci, in realtà, esprimevano un elevato grado di compartecipazione alla gestione della società; la cassazione della sentenza è domandata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi; l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente contesta "Violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. D.L. n.83/2012, modif. in L. n. 134/2012"; sostiene che, non avendo l'[OSCURATO:PERSONA] impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva statuito che, non sussistendo una convivenza tra l'amministratore della società e i dipendenti (legati da rapporti di parentela) andava esclusa la presunzione di gratuità del rapporto, il relativo capo della sentenza era passato in giudicato, e, pertanto, la Corte d'Appello non avrebbe dovuto tornare a pronunciarsi in merito alla natura dei rapporti; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione art, 2697 cod. civ." secondo la ricorrente l'[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe assolto all'onere probatorio dell'esistenza di un rapporto gestorio, tale da giustificare l'iscrizione alla gestione commerciantil il primo motivo va dichiarato inammissibile; la ricorrente non deduce specificamente la circostanza dalla quale fa derivare la sua critica nei confronti della sentenza impugnata; segnatamente non produce né trascrive il giudicato di primo grado dalle cui statuizioni fa conseguire il giudicato in merito alla natura subordinata dei rapporti intercorrenti tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. e i soci Annalisa e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; in ossequio ai principi di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ,. in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass.n.11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006); il secondo motivo va parimenti dichiarato inammissibile; l'esito dell'accertamento compiuto dalla Corte d'appello è stato chiaro nel ritenere che "...L'esame complessivo del compendio probatorio in atti - pur senza operare una indebita inversione dell'onere della prova - consente di ritenere legittimo il verbale ispettivo opposto" (p. 4 sent.); da ciò la Corte d'appello fa derivare, per un verso, che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha idoneamente espletato il proprio onere di provare la natura subordinata dei rapporti di cui è causa e, per altro verso, che le circostanze di fatto accertate in giudizio ed evidenziate nel verbale ispettivo (elevato grado di compartecipazione alla gestione della società e il reciproco controllo tra i soci medesimi), non consentono di dubitare che, secondo l'id quod plerumque accidit, i rapporti controversi vadano qualificati come di natura gestoria, quanto meno con riferimento al periodo oggetto dell'accertamento, e che tanto basti a giustificare l'iscrizione dei soci alla gestione commercianti; a fronte di siffatto puntuale accertamento, appare perciò evidente che le prospettazioni della ricorrente deducono solo apparentemente una violazione di legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa "...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito." (Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese in favore della parte rimasta intimata; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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