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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23714/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la ricorrente è stata tratta a giudizio e condannata perché, sottoposta a controllo di polizia mentre si trovava all'interno di un esercizio commerciale, omise di esibire, senza giustificato motivo, i propri documenti identificativi; che i giudici di merito hanno spiegato che l'affermazione della penale responsabilità dell'imputata discende dal fatto che ella, non avendo portato seco i documenti, non ha fornito, in proposito, alcuna giustificazione né si è riservata di esibirli dopo averli prelevati nel luogo in cui li aveva lasciati in custodia; che la decisione impugnata è coerente con il condiviso indirizzo ermeneutico stando al quale «L'imputato del reato di omessa esibizione, senza giustificato motivo, del documento di identificazione, previsto dal testo unico sull'immigrazione, ha l'onere di allegare le situazioni non conosciute o non conoscibili dal giudicante, e quest'ultimo deve verificarne la effettiva sussistenza, che possono costituire il giustificato motivo che esclude il reato» (Sez. 1, n. 16973 del 16/04/2009, Kabir, Rv. 243918 - 01); che, non avendo l'imputata adempiuto al prescritto onere di allegazione, ineccepibile appare il percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata, che la ricorrente sottopone a revisione critica sul fallace presupposto dell'incompletezza dell'annotazione di servizio redatta all'atto del controllo della Pine.do_ Nicasio, silente in ordine alle giustificazioni eventualmente offerte dall'interessata; ritenuto che, palese la manifesta infondatezza delle articolate doglianze, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la ricorrente è stata tratta a giudizio e condannata perché, sottoposta a controllo di polizia mentre si trovava all'interno di un esercizio commerciale, omise di esibire, senza giustificato motivo, i propri documenti identificativi; che i giudici di merito hanno spiegato che l'affermazione della penale responsabilità dell'imputata discende dal fatto che ella, non avendo portato seco i documenti, non ha fornito, in proposito, alcuna giustificazione né si è riservata di esibirli dopo averli prelevati nel luogo in cui li aveva lasciati in custodia; che la decisione impugnata è coerente con il condiviso indirizzo ermeneutico stando al quale «L'imputato del reato di omessa esibizione, senza giustificato motivo, del documento di identificazione, previsto dal testo unico sull'immigrazione, ha l'onere di allegare le situazioni non conosciute o non conoscibili dal giudicante, e quest'ultimo deve verificarne la effettiva sussistenza, che possono costituire il giustificato motivo che esclude il reato» (Sez. 1, n. 16973 del 16/04/2009, Kabir, Rv. 243918 - 01); che, non avendo l'imputata adempiuto al prescritto onere di allegazione, ineccepibile appare il percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata, che la ricorrente sottopone a revisione critica sul fallace presupposto dell'incompletezza dell'annotazione di servizio redatta all'atto del controllo della Pine.do_ Nicasio, silente in ordine alle giustificazioni eventualmente offerte dall'interessata; ritenuto che, palese la manifesta infondatezza delle articolate doglianze, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 23714/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris