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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17494/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di PALERMO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 gennaio 2021, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma di quella emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona 11 14 luglio 2016, ha: - dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di devastazione e saccheggio, nonché, i primi due, anche della contravvenzione sanzionata dall'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, e, riconosciute a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena di tre anni ed otto mesi di reclusione ciascuno e ad [OSCURATO:PERSONA] quella di tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione; - dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché estinto per intervenuta prescrizione; - applicato agli imputati la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici; - confermato la sentenza di primo grado in ordine alle statuizioni civili e condannato gli imputati al rimborso, in favore delle parti civili, delle spese relative all'azione civile ed al secondo grado di giudizio.

2. Le menzionate sentenze sono state emesse nell'ambito del procedimento penale relativo ai fatti avvenuti in Cremona, il 24 gennaio 2015, nel corso di una manifestazione, non autorizzata, organizzata dai militanti del centro sociale «Dordoni» di quella città a seguito del ferimento di un loro sodale ad opera di un gruppo di appartenenti all'organizzazione neofascista «Casapound».

Quel giorno, intorno alle ore 17:00, il corteo, giunto in [OSCURATO:PERSONA] e Trieste, all'altezza dell'intersezione con [OSCURATO:PERSONA], venne fermato dalle forze dell'ordine, ciò che scatenò la reazione dei soggetti posti alla testa della sfilata i quali, travisati da caschi di tipo integrale e giubbotti di colore nero, si resero protagonisti del lancio, nei confronti degli appartenenti ai corpi di polizia, di bottiglie, sassi, petardi ed altri oggetti.

Tale iniziativa diede il la all'azione di altri manifestanti che, armati di bastoni ed oggetti contundenti, danneggiarono indiscriminatamente porte, vetrine, insegne, telecamere di sicurezza e apparecchi bancomat di undici banche, tre assicurazioni, due agenzie immobiliari, quattro esercizi commerciali (una tabaccheria, un ristorante, un negozio di telefonia e una sala giochi) e di una fondazione di musicologia, siti in [OSCURATO:PERSONA] e Trieste e nelle limitrofe Piazza della Libertà, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].A distanza di alcune ore, alcuni maCestanti, sulla strada del ritorno verso il centro sociale «Dordoni», sito nelle adacenze di via Mantova, distrussero le vetrate, le telecamere di sicurezza, le finestre e la porta di ingresso del comando dalla Polizia municipale di Cremona.

Le indagini eseguite al fine di identificare gli autori delle descritte condotte illecite portarono all'individuazione di alcuni soggetti, tra cui gli odierni ricorrenti i quali, a differenza dei correi, hanno optato per la definizione del giudizio con il rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, è stato riconosciuto, grazie alla visione delle fotografie e delle videoriprese effettuate nel corso della manifestazione, dagli operanti, che avevano avuto modo di conoscerlo quale esponente dei gruppi denominati K.S.L. ([OSCURATO:PERSONA] in Lotta) e «[OSCURATO:PERSONA]».

Egli, arrivato in treno da Brescia, è stato notato, nei pressi della stazione ferroviaria, vestito con un giubbotto di colore nero con cappuccio, pantaloni jeans scuri e scarpe nere, e con indosso uno zainetto di colore grigio scuro con spallacci scuri e bordi beige sulle spalle e, in mano, un'asta, sulla quale era arrotolata una bandiera rossa.

In un filmato realizzato, a breve distanza di tempo, alla partenza del corteo, [OSCURATO:PERSONA] appare con una bottiglia di plastica che fuoriesce dalla tasca posteriore dei pantaloni, mentre scaglia un fumogeno in direzione delle forze dell'ordine, impugnando in mano una bandiera rossa arrotolata sull'asta. [OSCURATO:PERSONA] è stato, del pari, riconosciuto dagli investigatori in ragione della sua pregressa attività all'interno di centri sociali denominati «Ex carcere» e «Anomalia», siti in Palermo.

Nell'occasione, egli, presente tra i manifestanti alla partenza del corteo in [OSCURATO:PERSONA], era vestito con un giubbotto scuro con cappuccio, sotto cui era presente un indumento di colore blu, con interno di colore rosso all'altezza del collo e due cerniere verticali sul petto, e pantaloni di colore marrone con cuciture evidenzianti le tasche e tasconi laterali sulle gambe, i cui bordi di chiusura superiori si presentavano molto spiegazzati.

Da un fotogramma estratto da un video effettuato nell'imminenza della partenza del corteo si nota l'imputato, con il cappuccio del giubbotto abbassato, portare sul capo uno scaldacollo di colore blu.

A carico, invece, di [OSCURATO:PERSONA] si pone il rinvenimento, in un frangente successivo alla manifestazione ed in un'area, sita in Cremona, in precedenza destinata ad attività industriali e attualmente non utilizzata, di caschi dalle caratteristiche simili a quelli indossati dai soggetti che, alle 17:00 del 24 gennaio 2015, si posero a schiera di fronte alla polizia e che, dagli accertamenti poscia effettuati, sono risultati identici, per modello e marca, ai sei caschi da lui acquistati, tre giorni prima, insieme a venti giacche di colore nero, presso il negozio Decathlon di Fidenza.

3. Essendo stato contestato agli imputati, in uno alla contravvenzione di porto non autorizzato in luogo pubblico di armi improprie ed oggetti atti ad offendere, il delitto di devastazione e saccheggio, il Giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto carente la prova che gli accertati danneggiamenti, circoscritti a poche ore ed aventi ad oggetto, per lo più, edifici privati utilizzati per lo svolgimento di specifiche attività commerciali di carattere finanziario, abbiano turbato il senso di sicurezza in capo all'intera città di Cremona.

Considerato, ulteriormente, che le espletate investigazioni non hanno consentito di individuare i promotori della programmata condotta lesiva, il Giudice dell'udienza preliminare ha stimato che la realizzazione, da parte del singolo agente, di uno o più fatti di danneggiamento non esprima, con il necessario coefficiente di certezza, la previa rappresentazione e volizione, in capo a ciascuno degli autori, del concomitante e successivo agire altrui, finalizzato alla produzione del macroevento di devastazione, tale da determinare nel soggetto che realizza un singolo frammento della lesione al bene giuridico la consapevolezza di prendere parte ad un'azione qualificabile come devastazione.

Sulla scorta delle precedenti considerazioni, il giudice di primo grado è pervenuto all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] il quale, per quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche, ha acquistato, pochi giorni prima del corteo, oggetti che non sono stati direttamente utilizzati come strumenti per la commissione dei reati ed hanno, al più, consentito agli autori di nascondere il proprio viso e parte dei propri indumenti. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare ha, pertanto, escluso che [OSCURATO:PERSONA] abbia garantito un apporto causalmente efficiente ai reati commessi e ritenuto, vieppiù, che manchi la prova che egli, al momento dell'acquisto, fosse in grado di prevedere la futura esecuzione, da parte di terzi, dei fatti di reato.

Per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA], pacifico che egli facesse parte della schiera di soggetti, muniti di bastoni, posta di fronte alle forze di polizia prima del lancio di oggetti, il Giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto che il descritto posizionamento debba qualificarsi come resistenza a pubblico ufficiale aggravata, perché diretto ad opporsi ai tutori dell'ordine, impegnati nel compimento dell'atto di ufficio costituito dal blocco della marcia non autorizzata. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare ha, infine, qualificato ai sensi dell'art. 339, ultimo comma, cod. pen., la condotta di [OSCURATO:PERSONA], consistita nello scagliare un fumogeno in direzione delle forze dell'ordine, per poi gettare un oggetto in direzione delle vetrate del comando della polizia locale, nonché quale danneggiamento aggravato l'avere egli colpito prima con un oggetto non identificato e poi con un bastone, contestualmente ad altri soggetti, le vetrate del comando di polizia municipale, così distruggendole.

4. Investita degli appelli presentati sia dal pubblico ministero che da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Brescia ha mutuato la prospettiva accusatoria, in dissenso dal primo giudice, con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti ascritti agli imputati.

A tal fine, ha, innanzitutto, messo in evidenza le relazioni tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ed i correi separatamente giudicati e condannati con sentenza definitiva e rimarcato come costoro si siano, tutti, resi parte attiva nella condotta oggetto di imputazione, sia singolarmente che collettivamente.

Nello specifico: [OSCURATO:PERSONA] è stato ripreso mentre, trovandosi all'interno del gruppo compatto di persone mascherate e munite di bastoni, raccoglieva da terra e scagliava un fumogeno in direzione dei reparti di polizia, nonché, più tardi, nell'atto di lanciare a più riprese oggetti contro le finestre del comando della polizia municipale; [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, ha senz'altro partecipato, in forza di deliberazione non estemporanea, al contesto di violenze e di turbative dell'ordine pubblico che, nella circostanza, è stato registrato; [OSCURATO:PERSONA], infine, ha procurato gli strumenti ed i vestiti atti al nascondimento dell'identità dei partecipi ed è stato, per di più, presente alla manifestazione con un ruolo attivo, testimoniato dalla concorrente responsabilità per la contravvenzione contestatagli al capo B) della rubrica.

La Corte di appello ha, sotto altro profilo, ritenuto che il bene dell'ordine pubblico, tutelato dall'art. 419 cod. pen., sia stato vulnerato, al di là dell'entità delle operate distruzioni, dalle condotte degli imputati.

Un consistente numero di soggetti travisati e armati di bastoni, bombe-carta, oggetti contundenti, materiale esplodente vario, ha, infatti, violentemente assaltato non solo il comando di polizia ma anche sedi di diverse imprese ed enti privati; i manifestanti, dunque, hanno volutamente, intenzionalmente, premeditatamente tenuto un contegno violento, a causa del quale la città di Cremona è rimasta, per un apprezzabile lasso di tempo, in balia degli autori dei disordini.

Sicuramente apprezzabile, in questa cornice fattuale, è, rileva la Corte lombarda, il requisito psicologico del reato di devastazione.

La giurisprudenza, al riguardo, ha più volte ribadito che l'elemento soggettivo sussiste, per tale delitto, allorché si ponga in essere qualunque azione, in qualsiasi modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di danneggiamento, che sia indiscriminato, vasto, ad una notevole quantità di cose mobili o immobili, in danno non solo del patrimonio di uno o più persone singole, ma anche con danno sociale e concreto pericolo dell'ordine pubblico, inteso come ordinario e sereno andamento del vivere civile, in cui la collettività imuova pervasa da tranquillità e sicurezza.

Se, allora, è pacifico che l'offesa al bene giuridico oggetto di tutela postula la concreta compromissione della sicurezza pubblica, non meno evidente è, a giudizio del Collegio bresciano, che, nel caso in esame, detta condizione risulta senz'altro soddisfatta in considerazione della durevole condotta di assalto e danneggiamento generalizzata nell'ambiente urbano, nonché della nitida percezione, in capo a tutti gli imputati, dell'iscrizione della loro condotta, sicuramente non circoscritta ad un singolo atto di danneggiamento, in un contesto più ampio, che la ha resa concausa dell'evento di devastazione, indipendentemente dal fatto che questo fosse o meno il fine da loro perseguito.

La Corte di appello ha stigmatizzato la valutazione espressa, sul punto, dal primo giudice, che trascura che l'azione delittuosa violenta si è protratta per ore, ha tratto spunto da un corteo non autorizzato ed è proseguita a dispetto dell'intervento delle forze dell'ordine.

Ha, in conclusione, stimato che la preparazione del corteo, le modalità di svolgimento, la durata, l'opposizione ostinata e violenta alle forze dell'ordine, la distruzione di più obiettivi, la regia di movimentazione dei partecipanti e la loro dotazione offensiva concorrono nell'attestare la sussistenza del dolo del delitto di devastazione.

5. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo con il quale deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 110, 116, 337, 339, 419 e 635 cod. pen..

Premessa la descrizione delle condotte ascrittegli e del differente inquadramento giuridico compiuto, in relazione ad esse, da Giudice dell'udienza preliminare e Corte di appello, addebita ai giudici di secondo grado di avere trascurato che quello di devastazione è delitto di evento, la cui consumazione prescinde dalla percezione soggettiva così come dalle indicazioni tratte dalla cronaca giornalistica.

Nel caso di specie, obietta, si è verificato un ostacolo allo svolgimento normale e sereno delle ordinarie occupazioni di vita che non integra gli estremi del grave delitto di devastazione, che non può certo conseguire alla mera organizzazione di un corteo non pacifico.

Per quanto concerne, in specie, il danneggiamento dell'ufficio della polizia locale, [OSCURATO:PERSONA] rileva di avere in tal modo estrinsecato, in un luogo scelto per la valenza simbolica connessa alla natura istituzionale, il proprio fermo disappunto per l'atteggiamento di colpevole inerzia che le forze dell'ordine avevano serbato a fronte dell'attacco dei militanti di Casapound nel quale [OSCURATO:PERSONA] era rimasto gravemente ferito; intento, questo che avrebbe imposto, in adesione a quanto già stabilito dal Giudice dell'udienza preliminare, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 635 cod. pen..

Il ricorrente denuncia, poi, l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. sul rilievo che la cooperazione criminosa postula, tra l'altro, il «doppio dolo di concorso», ovvero la coscienza e volontà, da parte di chi collabori con altri alla realizzazione di un illecito, di compiere un'azione volta al raggiungimento dello scopo comune, da lui condiviso.

Rileva, in proposito, che manca la prova che egli conoscesse, ab initio, che la manifestazione fosse destinata a risolversi nell'occasione per devastare la città di Cremona e che, anzi, il contegno da lui tenuto nel dirigersi, in prima battuta, verso la sede di Casapound e tornare quindi, una volta respinto dalle forze dell'ordine, verso la stazione ferroviaria, dimostra che egli non era animato da intenti devastatori, che lo avrebbero portato, piuttosto, ad allontanarsi prontamente dalla zona presidiata dalla polizia per mettere a ferro e fuoco le altre parti della città, rimaste indifese.

Obietta, ulteriormente, che il lancio del fumogeno è comportamento che, da solo, non integra, sul piano materiale, gli elementi costitutivi del delitto sanzionato dall'art. 419 cod. pen..

6. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione vertente su un unico motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ascrittogli.

Rivendica, al riguardo, di non avere partecipato agli episodi di danneggiamento di edifici, né tantomeno alla loro preparazione, e taccia di apoditticità l'affermazione, da parte della Corte di appello, secondo cui egli aderì ad un programma criminoso precedentemente predisposto o a lui, comunque, noto.

Nota, per contro, che il ragionamento induttivo svolto dai giudici di merito è carente perché omette di spiegare perché egli, autore di atti isolati, debba rispondere di distinte condotte delle quali, da un punto di vista causale, la relazione è percepita ma non anche compiutamente dimostrata.7. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato su tre motivi, con il primo dei quali eccepisce, in chiave sia di violazione di legge che di mancata assunzione di prova decisiva, che la Corte di appello ha illegittimamente disatteso la richiesta di acquisizione della trascrizione di una conversazione telefonica oggetto di intercettazione, intercorsa nelle ore immediatamente successive ai fatti per cui si procede, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], esponente del centro sociale «Dordoni», si è espresso in ordine alla manifestazione, terminata da poche ore, in termini negativi ed ha criticato il comportamento di quei manifestanti che si sono resi responsabili dei danneggiamenti.

Tanto, osserva, a riprova del fatto che, negli intenti degli organizzatori, la marcia non autorizzata avrebbe dovuto costituire una risposta, ferma ma non violenta, al ferimento del loro militante, volta a rendere palese il disappunto nutrito nei confronti delle autorità, ma non anche diretta a colpire con la violenza le attività commerciali o gli edifici cittadini.

Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione, nei suoi confronti, della penale responsabilità, a titolo di concorso, nel delitto di devastazione e saccheggio.

Rileva, al riguardo, che l'utilizzo di caschi, zainetti e giubbotti non rappresenta, di per sé, prova della volontà di compiere o favorire atti di devastazione e saccheggio né semplici atti di violenza o di resistenza a pubblico ufficiale.

Rivendica di avere cooperato, quale esponente del centro sociale «Dordoni», alla fase preparatoria e organizzativa della manifestazione e di avervi partecipato attivamente, ponendosi alla testa del corteo, comportamenti che, a dispetto di quanto asserito dalla Corte di appello, non integrano apporto causalmente rilevante e volontariamente prestato ai fatti di devastazione cui egli è rimasto del tutto estraneo.

Con il terzo ed ultimo motivo, deduce violazione di legge per avere la Corte di appello esteso a tutti gli imputati la condanna alla rifusione, in favore delle costituite parti civili, delle spese legali relative al secondo grado di giudizio, che avrebbe dovuto essere circoscritta al solo [OSCURATO:PERSONA] cui esclusivi confronti l'azione civile è stata esercitata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e, pertanto, passibile di rigetto, a differenza di quelli di [OSCURATO:PERSONA] e Filippo che sono, invece, suscettibili di accoglimento.

2. Pacifica, in fatto, la consistenza delle condotte materialmente poste in essere da ciascuno degli odierni ricorrenti, i temi sottesi alle impugnazioni — declinati in ossequio ad una linea interpretativa che, comune per un ampio tratto a tutti i soggetti coinvolti, segue, nella parte successiva, percorsi differenziati in relazione alla specificità delle singole posizioni individuali — attengono, da un canto, alla attitudine dei danneggiamenti realizzati in occasione della manifestazione del 24 gennaio 2015 ad integrare, sul piano obiettivo, gli elementi costitutivi del delitto sanzionato dall'art. 419 cod. peri. e, dall'altro, alla consapevolezza, in capo a ciascuno degli imputati, dell'iscrizione del proprio contributo nell'ambito della complessità attività collettiva offensiva del bene tutelato dalla norma incriminatrice della devastazione.

3. Sotto il primo profilo, va premesso che, per consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, «L'elemento oggettivo del delitto di devastazione consiste in qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo - di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo il pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche l'offesa e il pericolo concreti dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza» (Sez. 2, n. 6961 del 06/10/2022, dep. 2023, Raducci, Rv. 284143 - 02; Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Seppia, Rv. 261932 - 01; Sez. 1, n. 22633 del 01/04/2010, Della Malva, Rv. 247418 - 01).

Nel caso di specie, la Corte di appello, alle pagg. 10-11 della sentenza impugnata, ha enunciato, in termini scevri da deficit logici e perfettamente aderenti alle evidenze istruttorie, le ragioni che la hanno indotta ad inquadrare i fatti, andando in contrario avviso rispetto al Giudice dell'udienza preliminare e in adesione, invece, alla sollecitazione del pubblico ministero, sotto l'egida dalla devastazione.

Ha, in particolare, rilevato che i danneggiamenti hanno interessato edifici sia pubblici che privati, colpiti in modo assolutamente indiscriminato, e pressoché tutti gli oggetti incontrati lungo il percorso di marcia (tra cui telecamere di sorveglianza, cartelli e segnali stradali), così cagionando un profondo deterioramento di una vasta area del tessuto urbano, che si snoda per circa due chilometri di lunghezza, su una delle principali arterie di accesso alla città.

Ha aggiunto che la furia dei manifestanti si è diretta contro obiettivi di diversa natura e non è stata connotata da alcun intento selettivo, in ipotesi orientato da motivazioni ideologiche o sociali.

Ha, quindi, concluso che, quel giorno, l'intera città di Cremona subì pregiudizio, non avendo potuto i suoi abitanti godere della tranquillità correlata al normale vivere civile ed al senso di sicurezza, turbati dalla piega violenta assunta, in itinere, dalla manifestazione, allorquando, in attuazione di un preventivo accordo, la prima linea del corteo, fino ad allora occupata da soggetti che sorreggevano manifesti e striscioni, venne sostituita da coloro che, travisati con caschi integrali e giubbotti scuri e favoriti dal lancio di fumogeni, si predisposero all'inevitabile e preordinato scontro con le forze di polizia, responsabili, nell'ottica degli organizzatori, di un atteggiamento accondiscendente nei confronti dei militanti di Casapound.

A fronte di un percorso argomentativo cristallino, imperniato sulla perspicua delibazione degli elementi di fatto acquisiti, inseriti in un contesto espositivo lineare e coerente, i ricorrenti non si emancipano da un approccio di tipo essenzialmente rivalutativo, che pone l'accento sul diverso orientamento espresso, in ordine alla portata dei fatti accertati, dal primo giudice, la cui decisione è stata, nondimeno, ribaltata con il supporto di un ineccepibile e completo apparato motivazionale.

4. Per quanto concerne la sussistenza, in capo ai ricorrenti, del dolo di devastazione, va, in primis, ribadito, nel solco dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che «la mera condotta di agevolazione di uno specifico atto di danneggiamento non può, di per sé sola, essere sufficiente a dimostrare la consapevolezza dell'agente di contribuire all'evento di devastazione complessivamente inteso e, quindi, all'offesa ed al pericolo concreto di turbamento dell'ordine pubblico» (Sez. 1, n. 45646 del 05/06/2015, Gentile, Rv. 265277 - 01) e che, di conseguenza, «Ai fini della configurabilità del dolo nel delitto di devastazione è necessario che l'agente non solo si rappresenti e voglia la condotta distruttiva da lui posta in essere, ma anche che agisca nonostante abbia percepito che tale condotta si inserisce in un contesto che la rende concausa di un evento di devastazione» (Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Seppia, Rv. 261934 - 01; Sez. 1, n. 26830 del 08/03/2001, Mazzotta, Rv. 219900 - 01).

È insufficiente, dunque, in vista della dimostrazione del dolo di devastazione/ la prova della generica partecipazione ai disordini, essendo invece richiesto un contributo, di ordine materiale o ideale, all'azione distruttiva nel suo complesso, anche eventualmente per quella sola parte che, in quanto collegata con il fenomeno complessivo, è causa efficiente dell'evento di devastazione sopra evocato.

Ora, ritiene il Collegio che l'applicazione dei menzionati principi di diritto alla fattispecie in esame non possa prescindere dalle informazioni acquisite, e correttamente esposte nella sentenza impugnata, in ordine all'organizzazione del corteo, per il quale non era stata rilasciata la prescritta autorizzazione preventiva, ed alla preordinazione delle condizioni favorevoli all'insorgere di disordini, ovvero ad un confronto con le forze di polizia — che, per dovere di ufficio, avrebbero dovuto necessariamente intervenire allo scopo di evitare che la marcia raggiungesse la sede di Casapound — che, stando a quanto predisposto ed attuato (il travisamento, l'avvicendamento nella prima linea, il lancio dei fumogeni) si sarebbe, con ogni probabilità, tradotto in fisica contrapposizione, plastica estrinsecazione del risentimento nutrito nei confronti, oltre che del gruppo di estrema destra, degli apparati che, nella prospettiva dei manifestanti, avevano, quantomeno colposamente, agevolato l'aggressione dei militanti dalla quale era scaturito il ferimento, con gravi conseguenze, di un loro compagno.

Appare del tutto ragionevole inferire, pertanto, che chi, come [OSCURATO:PERSONA], cooperò volontariamente all'organizzazione del corteo, acquistando gli strumenti che avrebbero dovuto essere impiegati nella tenzone con i militanti di Casapound o, più plausibilmente, con i reparti di polizia, fu perfettamente cosciente della preordinazione dell'apporto garantito all'eventuale commissione di reati di resistenza o lesioni e, successivamente, partecipò attivamente alla manifestazione e che analoga consapevolezza è maturata in coloro, tra cui [OSCURATO:PERSONA], che, postisi alla testa del corteo in sostituzione di chi, sino all'intervento delle forze dell'ordine, lo aveva guidato sorreggendo striscioni e pronunciando slogan, palesarono, già dall'abbigliamento, il fermo intendimento di non ripiegare.

La successione degli eventi è segnata, però, da un vero e proprio salto di qualità nella strategia dei partecipanti alla marcia che, preso atto dell'impossibilità di procedere oltre nell'avvicinamento alla sede di Casapound, si sono abbandonati alla descritta ed indiscriminata attività di devastazione.

La sentenza impugnata si rivela, sul punto, logicamente carente perché assume — senza enuclearne in modo compiuto le ragioni, operazione che sarebbe stata tanto più necessaria in considerazione della difformità delle valutazioni espresse rispetto a quelle del giudice di primo grado — che la predetta degenerazione ha costituito evento previsto e voluto da tutti coloro che curarono l'organizzazione dell'evento e che, successivamente, concorsero all'azione di resistenza attiva contro le forze dell'ordine.Ciò incide sul vaglio delle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], autori di condotte che, sicuramente funzionali alla consumazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale, ne possono giustificare la condanna per quello di devastazione solo a condizione che sia accertata la consapevolezza, in capo ai menzionati imputati, del fatto che i loro rispettivi contributi hanno agevolato l'attuazione di un proposito criminoso che, già dalla sua insorgenza, contemplava e comprendeva il ricorso a cruenti e diffusi danneggiamenti, che, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, ben poco hanno a che vedere con la genesi del corteo e l'obiettivo avuto che i suoi ideatori avrebbero voluto conseguire.

L'insufficienza, sotto questo aspetto, del percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata ne impone — assorbite, per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA], le residue censure — l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per un nuovo giudizio sul punto che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato.

5. A diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] il quale, a differenza degli altri ricorrenti, fu autore di condotte attivedi danneggiamento che, in quanto avvenute nell'ultima fase dell'azione illecita — ovvero quando già la violenza, cieca ed indiscriminata, si era abbattuta su una miriade di edifici pubblici e privati (persino, va notato in replica a specifica obiezione difensiva, ad un centro di musicologia), mezzi di trasporto, cartelli stradali — e rivolte nei confronti di un'istituzione pubblica, la polizia municipale di Cremona, che, con ogni evidenza, era estranea all'antefatto dell'episodio de quo agitur, tradiscono la piena consapevolezza della portata assunta dal raduno e la volontà di contribuire alla devastazione.

Né, per giungere ad opposte conclusioni, vale eccepire, come fa il ricorrente, di avere individuato il comando dei Vigili urbani, le cui vetrate ha infranto a colpi di bastone, quale luogo simbolo delle istituzioni che egli reputava corresponsabili del ferimento del compagno Visigalli.

In proposito, rileva, infatti, l'inserimento della condotta di [OSCURATO:PERSONA] in un contesto complessivo, ormai compiutamente delineatosi ed a lui perfettamente noto, di offese arrecate, senza distinzione alcuna, a decine di bersagli e tanto diffuse e violente da produrre una lesione al bene tutelato dall'art. 419 cod. pen. che egli ha senz'altro avuto modo di cogliere.

Priva di pregio si palesa, di conseguenza, la censura che, ponendo l'accento sulla necessaria presenza, in capo al concorrente, del cd.

«doppio dolo di concorso», ne deduce la carenza sulla scorta delle motivazioni intimamente connesse al gesto perpetra:o che, si è detto, non ostano alla sua ricostruzione in chiave dolosa rispetto al delitto di devastazione.

La sentenza impugnata appare, in conclusione, tetragona alle doglianze di [OSCURATO:PERSONA] perché coerente con il quadro ermeneutico di riferimento e frutto, sul piano fattuale, di valutazioni che sfuggono al sindacato di legittimità, in quanto saldamente ancorate alle emergenze processuali, delle quali la Corte di appello ha offerto un'interpretazione coerente al dato normativo ed aliena da fratture razionali.

6. Dal rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] discende la condanna di detto imputato al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di PALERMO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 gennaio 2021, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma di quella emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona 11 14 luglio 2016, ha: - dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di devastazione e saccheggio, nonché, i primi due, anche della contravvenzione sanzionata dall'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, e, riconosciute a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena di tre anni ed otto mesi di reclusione ciascuno e ad [OSCURATO:PERSONA] quella di tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione; - dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché estinto per intervenuta prescrizione; - applicato agli imputati la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici; - confermato la sentenza di primo grado in ordine alle statuizioni civili e condannato gli imputati al rimborso, in favore delle parti civili, delle spese relative all'azione civile ed al secondo grado di giudizio. 2. Le menzionate sentenze sono state emesse nell'ambito del procedimento penale relativo ai fatti avvenuti in Cremona, il 24 gennaio 2015, nel corso di una manifestazione, non autorizzata, organizzata dai militanti del centro sociale «Dordoni» di quella città a seguito del ferimento di un loro sodale ad opera di un gruppo di appartenenti all'organizzazione neofascista «Casapound». Quel giorno, intorno alle ore 17:00, il corteo, giunto in [OSCURATO:PERSONA] e Trieste, all'altezza dell'intersezione con [OSCURATO:PERSONA], venne fermato dalle forze dell'ordine, ciò che scatenò la reazione dei soggetti posti alla testa della sfilata i quali, travisati da caschi di tipo integrale e giubbotti di colore nero, si resero protagonisti del lancio, nei confronti degli appartenenti ai corpi di polizia, di bottiglie, sassi, petardi ed altri oggetti. Tale iniziativa diede il la all'azione di altri manifestanti che, armati di bastoni ed oggetti contundenti, danneggiarono indiscriminatamente porte, vetrine, insegne, telecamere di sicurezza e apparecchi bancomat di undici banche, tre assicurazioni, due agenzie immobiliari, quattro esercizi commerciali (una tabaccheria, un ristorante, un negozio di telefonia e una sala giochi) e di una fondazione di musicologia, siti in [OSCURATO:PERSONA] e Trieste e nelle limitrofe Piazza della Libertà, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].A distanza di alcune ore, alcuni maCestanti, sulla strada del ritorno verso il centro sociale «Dordoni», sito nelle adacenze di via Mantova, distrussero le vetrate, le telecamere di sicurezza, le finestre e la porta di ingresso del comando dalla Polizia municipale di Cremona. Le indagini eseguite al fine di identificare gli autori delle descritte condotte illecite portarono all'individuazione di alcuni soggetti, tra cui gli odierni ricorrenti i quali, a differenza dei correi, hanno optato per la definizione del giudizio con il rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, è stato riconosciuto, grazie alla visione delle fotografie e delle videoriprese effettuate nel corso della manifestazione, dagli operanti, che avevano avuto modo di conoscerlo quale esponente dei gruppi denominati K.S.L. ([OSCURATO:PERSONA] in Lotta) e «[OSCURATO:PERSONA]». Egli, arrivato in treno da Brescia, è stato notato, nei pressi della stazione ferroviaria, vestito con un giubbotto di colore nero con cappuccio, pantaloni jeans scuri e scarpe nere, e con indosso uno zainetto di colore grigio scuro con spallacci scuri e bordi beige sulle spalle e, in mano, un'asta, sulla quale era arrotolata una bandiera rossa. In un filmato realizzato, a breve distanza di tempo, alla partenza del corteo, [OSCURATO:PERSONA] appare con una bottiglia di plastica che fuoriesce dalla tasca posteriore dei pantaloni, mentre scaglia un fumogeno in direzione delle forze dell'ordine, impugnando in mano una bandiera rossa arrotolata sull'asta. [OSCURATO:PERSONA] è stato, del pari, riconosciuto dagli investigatori in ragione della sua pregressa attività all'interno di centri sociali denominati «Ex carcere» e «Anomalia», siti in Palermo. Nell'occasione, egli, presente tra i manifestanti alla partenza del corteo in [OSCURATO:PERSONA], era vestito con un giubbotto scuro con cappuccio, sotto cui era presente un indumento di colore blu, con interno di colore rosso all'altezza del collo e due cerniere verticali sul petto, e pantaloni di colore marrone con cuciture evidenzianti le tasche e tasconi laterali sulle gambe, i cui bordi di chiusura superiori si presentavano molto spiegazzati. Da un fotogramma estratto da un video effettuato nell'imminenza della partenza del corteo si nota l'imputato, con il cappuccio del giubbotto abbassato, portare sul capo uno scaldacollo di colore blu. A carico, invece, di [OSCURATO:PERSONA] si pone il rinvenimento, in un frangente successivo alla manifestazione ed in un'area, sita in Cremona, in precedenza destinata ad attività industriali e attualmente non utilizzata, di caschi dalle caratteristiche simili a quelli indossati dai soggetti che, alle 17:00 del 24 gennaio 2015, si posero a schiera di fronte alla polizia e che, dagli accertamenti poscia effettuati, sono risultati identici, per modello e marca, ai sei caschi da lui acquistati, tre giorni prima, insieme a venti giacche di colore nero, presso il negozio Decathlon di Fidenza. 3. Essendo stato contestato agli imputati, in uno alla contravvenzione di porto non autorizzato in luogo pubblico di armi improprie ed oggetti atti ad offendere, il delitto di devastazione e saccheggio, il Giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto carente la prova che gli accertati danneggiamenti, circoscritti a poche ore ed aventi ad oggetto, per lo più, edifici privati utilizzati per lo svolgimento di specifiche attività commerciali di carattere finanziario, abbiano turbato il senso di sicurezza in capo all'intera città di Cremona. Considerato, ulteriormente, che le espletate investigazioni non hanno consentito di individuare i promotori della programmata condotta lesiva, il Giudice dell'udienza preliminare ha stimato che la realizzazione, da parte del singolo agente, di uno o più fatti di danneggiamento non esprima, con il necessario coefficiente di certezza, la previa rappresentazione e volizione, in capo a ciascuno degli autori, del concomitante e successivo agire altrui, finalizzato alla produzione del macroevento di devastazione, tale da determinare nel soggetto che realizza un singolo frammento della lesione al bene giuridico la consapevolezza di prendere parte ad un'azione qualificabile come devastazione. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, il giudice di primo grado è pervenuto all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] il quale, per quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche, ha acquistato, pochi giorni prima del corteo, oggetti che non sono stati direttamente utilizzati come strumenti per la commissione dei reati ed hanno, al più, consentito agli autori di nascondere il proprio viso e parte dei propri indumenti. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare ha, pertanto, escluso che [OSCURATO:PERSONA] abbia garantito un apporto causalmente efficiente ai reati commessi e ritenuto, vieppiù, che manchi la prova che egli, al momento dell'acquisto, fosse in grado di prevedere la futura esecuzione, da parte di terzi, dei fatti di reato. Per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA], pacifico che egli facesse parte della schiera di soggetti, muniti di bastoni, posta di fronte alle forze di polizia prima del lancio di oggetti, il Giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto che il descritto posizionamento debba qualificarsi come resistenza a pubblico ufficiale aggravata, perché diretto ad opporsi ai tutori dell'ordine, impegnati nel compimento dell'atto di ufficio costituito dal blocco della marcia non autorizzata. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare ha, infine, qualificato ai sensi dell'art. 339, ultimo comma, cod. pen., la condotta di [OSCURATO:PERSONA], consistita nello scagliare un fumogeno in direzione delle forze dell'ordine, per poi gettare un oggetto in direzione delle vetrate del comando della polizia locale, nonché quale danneggiamento aggravato l'avere egli colpito prima con un oggetto non identificato e poi con un bastone, contestualmente ad altri soggetti, le vetrate del comando di polizia municipale, così distruggendole. 4. Investita degli appelli presentati sia dal pubblico ministero che da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Brescia ha mutuato la prospettiva accusatoria, in dissenso dal primo giudice, con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti ascritti agli imputati. A tal fine, ha, innanzitutto, messo in evidenza le relazioni tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ed i correi separatamente giudicati e condannati con sentenza definitiva e rimarcato come costoro si siano, tutti, resi parte attiva nella condotta oggetto di imputazione, sia singolarmente che collettivamente. Nello specifico: [OSCURATO:PERSONA] è stato ripreso mentre, trovandosi all'interno del gruppo compatto di persone mascherate e munite di bastoni, raccoglieva da terra e scagliava un fumogeno in direzione dei reparti di polizia, nonché, più tardi, nell'atto di lanciare a più riprese oggetti contro le finestre del comando della polizia municipale; [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, ha senz'altro partecipato, in forza di deliberazione non estemporanea, al contesto di violenze e di turbative dell'ordine pubblico che, nella circostanza, è stato registrato; [OSCURATO:PERSONA], infine, ha procurato gli strumenti ed i vestiti atti al nascondimento dell'identità dei partecipi ed è stato, per di più, presente alla manifestazione con un ruolo attivo, testimoniato dalla concorrente responsabilità per la contravvenzione contestatagli al capo B) della rubrica. La Corte di appello ha, sotto altro profilo, ritenuto che il bene dell'ordine pubblico, tutelato dall'art. 419 cod. pen., sia stato vulnerato, al di là dell'entità delle operate distruzioni, dalle condotte degli imputati. Un consistente numero di soggetti travisati e armati di bastoni, bombe-carta, oggetti contundenti, materiale esplodente vario, ha, infatti, violentemente assaltato non solo il comando di polizia ma anche sedi di diverse imprese ed enti privati; i manifestanti, dunque, hanno volutamente, intenzionalmente, premeditatamente tenuto un contegno violento, a causa del quale la città di Cremona è rimasta, per un apprezzabile lasso di tempo, in balia degli autori dei disordini. Sicuramente apprezzabile, in questa cornice fattuale, è, rileva la Corte lombarda, il requisito psicologico del reato di devastazione. La giurisprudenza, al riguardo, ha più volte ribadito che l'elemento soggettivo sussiste, per tale delitto, allorché si ponga in essere qualunque azione, in qualsiasi modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di danneggiamento, che sia indiscriminato, vasto, ad una notevole quantità di cose mobili o immobili, in danno non solo del patrimonio di uno o più persone singole, ma anche con danno sociale e concreto pericolo dell'ordine pubblico, inteso come ordinario e sereno andamento del vivere civile, in cui la collettività imuova pervasa da tranquillità e sicurezza. Se, allora, è pacifico che l'offesa al bene giuridico oggetto di tutela postula la concreta compromissione della sicurezza pubblica, non meno evidente è, a giudizio del Collegio bresciano, che, nel caso in esame, detta condizione risulta senz'altro soddisfatta in considerazione della durevole condotta di assalto e danneggiamento generalizzata nell'ambiente urbano, nonché della nitida percezione, in capo a tutti gli imputati, dell'iscrizione della loro condotta, sicuramente non circoscritta ad un singolo atto di danneggiamento, in un contesto più ampio, che la ha resa concausa dell'evento di devastazione, indipendentemente dal fatto che questo fosse o meno il fine da loro perseguito. La Corte di appello ha stigmatizzato la valutazione espressa, sul punto, dal primo giudice, che trascura che l'azione delittuosa violenta si è protratta per ore, ha tratto spunto da un corteo non autorizzato ed è proseguita a dispetto dell'intervento delle forze dell'ordine. Ha, in conclusione, stimato che la preparazione del corteo, le modalità di svolgimento, la durata, l'opposizione ostinata e violenta alle forze dell'ordine, la distruzione di più obiettivi, la regia di movimentazione dei partecipanti e la loro dotazione offensiva concorrono nell'attestare la sussistenza del dolo del delitto di devastazione. 5. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo con il quale deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 110, 116, 337, 339, 419 e 635 cod. pen.. Premessa la descrizione delle condotte ascrittegli e del differente inquadramento giuridico compiuto, in relazione ad esse, da Giudice dell'udienza preliminare e Corte di appello, addebita ai giudici di secondo grado di avere trascurato che quello di devastazione è delitto di evento, la cui consumazione prescinde dalla percezione soggettiva così come dalle indicazioni tratte dalla cronaca giornalistica. Nel caso di specie, obietta, si è verificato un ostacolo allo svolgimento normale e sereno delle ordinarie occupazioni di vita che non integra gli estremi del grave delitto di devastazione, che non può certo conseguire alla mera organizzazione di un corteo non pacifico. Per quanto concerne, in specie, il danneggiamento dell'ufficio della polizia locale, [OSCURATO:PERSONA] rileva di avere in tal modo estrinsecato, in un luogo scelto per la valenza simbolica connessa alla natura istituzionale, il proprio fermo disappunto per l'atteggiamento di colpevole inerzia che le forze dell'ordine avevano serbato a fronte dell'attacco dei militanti di Casapound nel quale [OSCURATO:PERSONA] era rimasto gravemente ferito; intento, questo che avrebbe imposto, in adesione a quanto già stabilito dal Giudice dell'udienza preliminare, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 635 cod. pen.. Il ricorrente denuncia, poi, l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. sul rilievo che la cooperazione criminosa postula, tra l'altro, il «doppio dolo di concorso», ovvero la coscienza e volontà, da parte di chi collabori con altri alla realizzazione di un illecito, di compiere un'azione volta al raggiungimento dello scopo comune, da lui condiviso. Rileva, in proposito, che manca la prova che egli conoscesse, ab initio, che la manifestazione fosse destinata a risolversi nell'occasione per devastare la città di Cremona e che, anzi, il contegno da lui tenuto nel dirigersi, in prima battuta, verso la sede di Casapound e tornare quindi, una volta respinto dalle forze dell'ordine, verso la stazione ferroviaria, dimostra che egli non era animato da intenti devastatori, che lo avrebbero portato, piuttosto, ad allontanarsi prontamente dalla zona presidiata dalla polizia per mettere a ferro e fuoco le altre parti della città, rimaste indifese. Obietta, ulteriormente, che il lancio del fumogeno è comportamento che, da solo, non integra, sul piano materiale, gli elementi costitutivi del delitto sanzionato dall'art. 419 cod. pen.. 6. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione vertente su un unico motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ascrittogli. Rivendica, al riguardo, di non avere partecipato agli episodi di danneggiamento di edifici, né tantomeno alla loro preparazione, e taccia di apoditticità l'affermazione, da parte della Corte di appello, secondo cui egli aderì ad un programma criminoso precedentemente predisposto o a lui, comunque, noto. Nota, per contro, che il ragionamento induttivo svolto dai giudici di merito è carente perché omette di spiegare perché egli, autore di atti isolati, debba rispondere di distinte condotte delle quali, da un punto di vista causale, la relazione è percepita ma non anche compiutamente dimostrata.7. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato su tre motivi, con il primo dei quali eccepisce, in chiave sia di violazione di legge che di mancata assunzione di prova decisiva, che la Corte di appello ha illegittimamente disatteso la richiesta di acquisizione della trascrizione di una conversazione telefonica oggetto di intercettazione, intercorsa nelle ore immediatamente successive ai fatti per cui si procede, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], esponente del centro sociale «Dordoni», si è espresso in ordine alla manifestazione, terminata da poche ore, in termini negativi ed ha criticato il comportamento di quei manifestanti che si sono resi responsabili dei danneggiamenti. Tanto, osserva, a riprova del fatto che, negli intenti degli organizzatori, la marcia non autorizzata avrebbe dovuto costituire una risposta, ferma ma non violenta, al ferimento del loro militante, volta a rendere palese il disappunto nutrito nei confronti delle autorità, ma non anche diretta a colpire con la violenza le attività commerciali o gli edifici cittadini. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione, nei suoi confronti, della penale responsabilità, a titolo di concorso, nel delitto di devastazione e saccheggio. Rileva, al riguardo, che l'utilizzo di caschi, zainetti e giubbotti non rappresenta, di per sé, prova della volontà di compiere o favorire atti di devastazione e saccheggio né semplici atti di violenza o di resistenza a pubblico ufficiale. Rivendica di avere cooperato, quale esponente del centro sociale «Dordoni», alla fase preparatoria e organizzativa della manifestazione e di avervi partecipato attivamente, ponendosi alla testa del corteo, comportamenti che, a dispetto di quanto asserito dalla Corte di appello, non integrano apporto causalmente rilevante e volontariamente prestato ai fatti di devastazione cui egli è rimasto del tutto estraneo. Con il terzo ed ultimo motivo, deduce violazione di legge per avere la Corte di appello esteso a tutti gli imputati la condanna alla rifusione, in favore delle costituite parti civili, delle spese legali relative al secondo grado di giudizio, che avrebbe dovuto essere circoscritta al solo [OSCURATO:PERSONA] cui esclusivi confronti l'azione civile è stata esercitata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e, pertanto, passibile di rigetto, a differenza di quelli di [OSCURATO:PERSONA] e Filippo che sono, invece, suscettibili di accoglimento. 2. Pacifica, in fatto, la consistenza delle condotte materialmente poste in essere da ciascuno degli odierni ricorrenti, i temi sottesi alle impugnazioni — declinati in ossequio ad una linea interpretativa che, comune per un ampio tratto a tutti i soggetti coinvolti, segue, nella parte successiva, percorsi differenziati in relazione alla specificità delle singole posizioni individuali — attengono, da un canto, alla attitudine dei danneggiamenti realizzati in occasione della manifestazione del 24 gennaio 2015 ad integrare, sul piano obiettivo, gli elementi costitutivi del delitto sanzionato dall'art. 419 cod. peri. e, dall'altro, alla consapevolezza, in capo a ciascuno degli imputati, dell'iscrizione del proprio contributo nell'ambito della complessità attività collettiva offensiva del bene tutelato dalla norma incriminatrice della devastazione. 3. Sotto il primo profilo, va premesso che, per consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, «L'elemento oggettivo del delitto di devastazione consiste in qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo - di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo il pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche l'offesa e il pericolo concreti dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza» (Sez. 2, n. 6961 del 06/10/2022, dep. 2023, Raducci, Rv. 284143 - 02; Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Seppia, Rv. 261932 - 01; Sez. 1, n. 22633 del 01/04/2010, Della Malva, Rv. 247418 - 01). Nel caso di specie, la Corte di appello, alle pagg. 10-11 della sentenza impugnata, ha enunciato, in termini scevri da deficit logici e perfettamente aderenti alle evidenze istruttorie, le ragioni che la hanno indotta ad inquadrare i fatti, andando in contrario avviso rispetto al Giudice dell'udienza preliminare e in adesione, invece, alla sollecitazione del pubblico ministero, sotto l'egida dalla devastazione. Ha, in particolare, rilevato che i danneggiamenti hanno interessato edifici sia pubblici che privati, colpiti in modo assolutamente indiscriminato, e pressoché tutti gli oggetti incontrati lungo il percorso di marcia (tra cui telecamere di sorveglianza, cartelli e segnali stradali), così cagionando un profondo deterioramento di una vasta area del tessuto urbano, che si snoda per circa due chilometri di lunghezza, su una delle principali arterie di accesso alla città. Ha aggiunto che la furia dei manifestanti si è diretta contro obiettivi di diversa natura e non è stata connotata da alcun intento selettivo, in ipotesi orientato da motivazioni ideologiche o sociali. Ha, quindi, concluso che, quel giorno, l'intera città di Cremona subì pregiudizio, non avendo potuto i suoi abitanti godere della tranquillità correlata al normale vivere civile ed al senso di sicurezza, turbati dalla piega violenta assunta, in itinere, dalla manifestazione, allorquando, in attuazione di un preventivo accordo, la prima linea del corteo, fino ad allora occupata da soggetti che sorreggevano manifesti e striscioni, venne sostituita da coloro che, travisati con caschi integrali e giubbotti scuri e favoriti dal lancio di fumogeni, si predisposero all'inevitabile e preordinato scontro con le forze di polizia, responsabili, nell'ottica degli organizzatori, di un atteggiamento accondiscendente nei confronti dei militanti di Casapound. A fronte di un percorso argomentativo cristallino, imperniato sulla perspicua delibazione degli elementi di fatto acquisiti, inseriti in un contesto espositivo lineare e coerente, i ricorrenti non si emancipano da un approccio di tipo essenzialmente rivalutativo, che pone l'accento sul diverso orientamento espresso, in ordine alla portata dei fatti accertati, dal primo giudice, la cui decisione è stata, nondimeno, ribaltata con il supporto di un ineccepibile e completo apparato motivazionale. 4. Per quanto concerne la sussistenza, in capo ai ricorrenti, del dolo di devastazione, va, in primis, ribadito, nel solco dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che «la mera condotta di agevolazione di uno specifico atto di danneggiamento non può, di per sé sola, essere sufficiente a dimostrare la consapevolezza dell'agente di contribuire all'evento di devastazione complessivamente inteso e, quindi, all'offesa ed al pericolo concreto di turbamento dell'ordine pubblico» (Sez. 1, n. 45646 del 05/06/2015, Gentile, Rv. 265277 - 01) e che, di conseguenza, «Ai fini della configurabilità del dolo nel delitto di devastazione è necessario che l'agente non solo si rappresenti e voglia la condotta distruttiva da lui posta in essere, ma anche che agisca nonostante abbia percepito che tale condotta si inserisce in un contesto che la rende concausa di un evento di devastazione» (Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Seppia, Rv. 261934 - 01; Sez. 1, n. 26830 del 08/03/2001, Mazzotta, Rv. 219900 - 01). È insufficiente, dunque, in vista della dimostrazione del dolo di devastazione/ la prova della generica partecipazione ai disordini, essendo invece richiesto un contributo, di ordine materiale o ideale, all'azione distruttiva nel suo complesso, anche eventualmente per quella sola parte che, in quanto collegata con il fenomeno complessivo, è causa efficiente dell'evento di devastazione sopra evocato. Ora, ritiene il Collegio che l'applicazione dei menzionati principi di diritto alla fattispecie in esame non possa prescindere dalle informazioni acquisite, e correttamente esposte nella sentenza impugnata, in ordine all'organizzazione del corteo, per il quale non era stata rilasciata la prescritta autorizzazione preventiva, ed alla preordinazione delle condizioni favorevoli all'insorgere di disordini, ovvero ad un confronto con le forze di polizia — che, per dovere di ufficio, avrebbero dovuto necessariamente intervenire allo scopo di evitare che la marcia raggiungesse la sede di Casapound — che, stando a quanto predisposto ed attuato (il travisamento, l'avvicendamento nella prima linea, il lancio dei fumogeni) si sarebbe, con ogni probabilità, tradotto in fisica contrapposizione, plastica estrinsecazione del risentimento nutrito nei confronti, oltre che del gruppo di estrema destra, degli apparati che, nella prospettiva dei manifestanti, avevano, quantomeno colposamente, agevolato l'aggressione dei militanti dalla quale era scaturito il ferimento, con gravi conseguenze, di un loro compagno. Appare del tutto ragionevole inferire, pertanto, che chi, come [OSCURATO:PERSONA], cooperò volontariamente all'organizzazione del corteo, acquistando gli strumenti che avrebbero dovuto essere impiegati nella tenzone con i militanti di Casapound o, più plausibilmente, con i reparti di polizia, fu perfettamente cosciente della preordinazione dell'apporto garantito all'eventuale commissione di reati di resistenza o lesioni e, successivamente, partecipò attivamente alla manifestazione e che analoga consapevolezza è maturata in coloro, tra cui [OSCURATO:PERSONA], che, postisi alla testa del corteo in sostituzione di chi, sino all'intervento delle forze dell'ordine, lo aveva guidato sorreggendo striscioni e pronunciando slogan, palesarono, già dall'abbigliamento, il fermo intendimento di non ripiegare. La successione degli eventi è segnata, però, da un vero e proprio salto di qualità nella strategia dei partecipanti alla marcia che, preso atto dell'impossibilità di procedere oltre nell'avvicinamento alla sede di Casapound, si sono abbandonati alla descritta ed indiscriminata attività di devastazione. La sentenza impugnata si rivela, sul punto, logicamente carente perché assume — senza enuclearne in modo compiuto le ragioni, operazione che sarebbe stata tanto più necessaria in considerazione della difformità delle valutazioni espresse rispetto a quelle del giudice di primo grado — che la predetta degenerazione ha costituito evento previsto e voluto da tutti coloro che curarono l'organizzazione dell'evento e che, successivamente, concorsero all'azione di resistenza attiva contro le forze dell'ordine.Ciò incide sul vaglio delle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], autori di condotte che, sicuramente funzionali alla consumazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale, ne possono giustificare la condanna per quello di devastazione solo a condizione che sia accertata la consapevolezza, in capo ai menzionati imputati, del fatto che i loro rispettivi contributi hanno agevolato l'attuazione di un proposito criminoso che, già dalla sua insorgenza, contemplava e comprendeva il ricorso a cruenti e diffusi danneggiamenti, che, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, ben poco hanno a che vedere con la genesi del corteo e l'obiettivo avuto che i suoi ideatori avrebbero voluto conseguire. L'insufficienza, sotto questo aspetto, del percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata ne impone — assorbite, per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA], le residue censure — l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per un nuovo giudizio sul punto che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato. 5. A diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] il quale, a differenza degli altri ricorrenti, fu autore di condotte attivedi danneggiamento che, in quanto avvenute nell'ultima fase dell'azione illecita — ovvero quando già la violenza, cieca ed indiscriminata, si era abbattuta su una miriade di edifici pubblici e privati (persino, va notato in replica a specifica obiezione difensiva, ad un centro di musicologia), mezzi di trasporto, cartelli stradali — e rivolte nei confronti di un'istituzione pubblica, la polizia municipale di Cremona, che, con ogni evidenza, era estranea all'antefatto dell'episodio de quo agitur, tradiscono la piena consapevolezza della portata assunta dal raduno e la volontà di contribuire alla devastazione. Né, per giungere ad opposte conclusioni, vale eccepire, come fa il ricorrente, di avere individuato il comando dei Vigili urbani, le cui vetrate ha infranto a colpi di bastone, quale luogo simbolo delle istituzioni che egli reputava corresponsabili del ferimento del compagno Visigalli. In proposito, rileva, infatti, l'inserimento della condotta di [OSCURATO:PERSONA] in un contesto complessivo, ormai compiutamente delineatosi ed a lui perfettamente noto, di offese arrecate, senza distinzione alcuna, a decine di bersagli e tanto diffuse e violente da produrre una lesione al bene tutelato dall'art. 419 cod. pen. che egli ha senz'altro avuto modo di cogliere. Priva di pregio si palesa, di conseguenza, la censura che, ponendo l'accento sulla necessaria presenza, in capo al concorrente, del cd. «doppio dolo di concorso», ne deduce la carenza sulla scorta delle motivazioni intimamente connesse al gesto perpetra:o che, si è detto, non ostano alla sua ricostruzione in chiave dolosa rispetto al delitto di devastazione. La sentenza impugnata appare, in conclusione, tetragona alle doglianze di [OSCURATO:PERSONA] perché coerente con il quadro ermeneutico di riferimento e frutto, sul piano fattuale, di valutazioni che sfuggono al sindacato di legittimità, in quanto saldamente ancorate alle emergenze processuali, delle quali la Corte di appello ha offerto un'interpretazione coerente al dato normativo ed aliena da fratture razionali. 6. Dal rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] discende la condanna di detto imputato al pagamento
Sentenza Cassazione n. 17494/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris