CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21258/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 13 dicembre 2018, con cui il Tribunale di Ravenna aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 12 dicembre 2018, condannandola alla pena di mesi otto di reclusione; rilevato che la ricorrente, con unico motivo, ha denunciato violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, integrante la contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, d.vo n. 159/2011; ritenuto che quanto dedotto col motivo sia manifestamente infondato, atteso che è consolidata la giurisprudenza secondo la quale la fattispecie delittuosa è integrata dalla violazione di qualsiasi prescrizione specifica imposta con la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paterno', Rv. 270496); ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile 2