CassazionedecretoSezione 6Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 12369/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 31589 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria n. 356/02/17, depositata in data 10 ottobre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - con decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Orvieto il 20.12.2002 veniva trasferita a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà di un complesso immobiliare sito in [OSCURATO:PERSONA], località Montalfina, formato da terreni agricoli di 361,57 ettari e cinque fabbricati rurali aggiudicati al prezzo di euro 2.339.166,67; - al contribuente veniva concessa l'esenzione dal pagamento delle imposte di registro, catastali e ipotecarie ai sensi dell'art. 5bis della I. n. 97/1994 essendosi impegnato a costituire sul terreno acquistato un unico compendio e a coltivarlo e condurlo per almeno 10 anni, in modo da potere il terreno e le pertinenze essere considerate unità indivisibili per quindici anni; - con avviso di liquidazione n. 20030400029 l'Ufficio recuperava le imposte sull'intero valore dichiarato, oltre sanzioni, contestando la decadenza dall'agevolazione per avere il contribuente, prima del decorso del decennio dall'acquisto agevolato, concesso in affitto al padre una parte dei terreni oggetto dell'agevolazione; - avverso il suddetto atto impositivo, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Terni che, con sentenza n. 73/03/2010 lo accoglieva; - avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello l'Agenzia delle entrate dinanzi alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria che, con la sentenza n. 135/04/2012, lo accoglieva; - avverso la suddetta sentenza, il contribuente proponeva ricorso per cassazione che veniva parzialmente accolto con la sentenza n. 21617/16 con la quale veniva affermato il principio di diritto secondo il quale l'agevolazione ex art. 5bis della legge n. 97/94 continuava a spettare anche in caso di cessione del terreno acquistato a terzi, in rapporto alla porzione di terreno non concessa a terzi se non inferiore alla superficie minima indivisibile, rimanendo in tal caso l'integrità del compendio unico; - riassunto il giudizio dal contribuente dinanzi alla CTR dell'Umbria, con la sentenza 356/02/17, depositata in data 10 ottobre 2017, veniva parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio con determinazione in euro 33.824,00 dell'imposta di registro dovuta dal contribuente esclusa ogni sanzione "stante il suo comportamento incolpevole e l'oggettiva difficoltà di interpretazione della norma conseguita soltanto con il giudizio di legittimità"; - avverso la suddetta sentenza, l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; - il contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] - con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 8 D. Lgs. n. 546/1992, 6 D. Lgs. n. 472/1997 e 10 I. n. 212/2000, per avere la CTR erroneamente disposto d'ufficio- incorrendo nel vizio di ultrapetizione- la disapplicazione delle sanzioni, in assenza di una specifica domanda da parte del contribuente e in assenza dei presupposti sostanziali dello stato di oggettiva incertezza sulla portata della norma tributaria e del comportamento incolpevole del contribuente; -premessa la pacifica mancata presentazione da parte del contribuente di una apposita domanda in primo grado circa l'inapplicabilità delle sanzioni, per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della stessa (v. controricorso pag.3-4), il primo profilo del primo motivo è fondato con assorbimento del secondo; -secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, l'accertamento della sussistenza della oggettiva incertezza dell'interpretazione normativa, ai fini della disapplicazione delle sanzioni, può essere operata dal giudice tributario solo in presenza di domanda del contribuente, la quale non può, pertanto, essere formulata per la prima volta in sede di appello o in sede di legittimità (cfr. sez. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14402 del 14/07/2016 e, in passato, Cass. nn. 22890/2006; Cass. 25676 del 2008; Cass. 7502/2009; Cass.8823 e 4031 del 2012; Cass. 24060 del 2014; Cass. 440 e 9335 del 2015; Sez. 6 -5, n. 14402 del 14/07/2016; da ultimo, Cass. Sez. 5, n. 15406 del 03/06/2021); -in relazione al potere delle Commissioni tributarie di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni, in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce, potere conferito dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8 e ribadito, con più generale portata, dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2, e quindi dal d.lgs. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3, non potrebbe neppure sostenersi che la disapplicazione delle sanzioni costituisca un potere-dovere delle Commissioni tributarie, esercitabile (in ogni stato e grado) non solo su istanza di parte, ma anche d'ufficio. Il principio basato sull'art. 8 delle norme regolatrici il processo tributario non implica, infatti, che il giudice possa disporre la disapplicazione delle sanzioni d'ufficio, quindi senza richiesta di parte, ma solo che la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione, quando domandata dal contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati, può essere accertata anche dal giudice di legittimità. In tal senso si è già pronunciata questa Corte (Cass. n. 25676 del 2008), la quale, superando il remoto orientamento contrario (Cass. 4053/2001), ha statuito che la disapplicazione da parte del giudice delle sanzioni per violazioni di norme tributarie, qualora abbia accertato che le stesse sono state commesse in presenza ed in connessione con una situazione di oggettiva incertezza nell'interpretazione normativa, è possibile, anche in sede di legittimità, solo se domandata dal contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati (cfr. anche Cass. 24060/2014 ed altre pronunce sopra citate; da ultimo, Cass. Sez. 5, n. 15406 del 03/06/2021); -nella specie, la CTR non attenendosi ai suddetti principi, in mancanza pacifica di formulazione, in primo grado, di apposita domanda di disapplicazione delle sanzioni, per errore sulla norma tributaria, le ha ritenuto inapplicabili stante "l'oggettiva difficoltà di interpretazione della norma conseguita soltanto con il giudizio di legittimità"; -con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5bis comma 2° I. n. 97/1994, per avere il giudice del rinvio omesso di riconoscere anche gli interessi sulla sorte capitale rideterminata e liquidata a titolo d'imposta; -il motivo è fondato in quanto giusta l'art. 5 bis comma 2° della legge n. 97 del 1994 "In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute", sicché la CTR avrebbe dovuto rideterminare anche gli interessi sulle sorte capitale; - in conclusione, va accolto il primo profilo del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo nonché il secondo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria in diversa composizione; P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, nonché il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, in diver