Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 gennaio 2026

Cassazione n. 02562/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15213/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdell’EMILIA-ROMAGNA, sede in BOLOGNA n. 465/2019 depositata i l 25/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente ha impugnato il provvedimento n.

RA00012955/2017 con cui l'Agenzia delle Entrate ha rettificato i dati per il classamento catastale di un fabbricato destinato a stoccaggio, situati in ambito portuale.

La vicenda trae origine dalla dichiarazione DOCFA della ricorrente che, a seguito di lavori che avevano comportato la variazione della consistenza catastale dell'unità immobiliare, ha ritenuto di attribuire la categoria E/1 agli immobili in questione.

L'agenzia ha provveduto alla rettifica del classamento proposto, attribuendo alla unità immobiliare la categoria D/7, sulla considerazione che gli immobili destinati ad uso commerciale, come quelli in esame, non potevano rientrare nella categoria E/1.

2. Il giudice di prime cure, con sentenza n. 92/2018, ha accolto il ricorso, rilevando come l’ufficio erariale non avesse considerato il pubblico interesse dell’immobile.

Secondo i giudici, le unità immobiliari funzionali alle operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione merci), anche se gestite da privati in concessione demaniale, svolgono servizi pubblici e devono essere considerate infrastrutture strumentali.

Di conseguenza, l’immobile di proprietà della IFA doveva essere classificato in categoria E/1, anche alla luce della conferma derivante dall’art. 1, comma 578, della Legge 205/2017, che attribuisce la categoria E/1 a banchine, aree portuali, infrastrutture connesse e depositi strettamente funzionali alle operazioni portuali, anche se affidati a privati.

3. Tale decisione è stata impugnata dalla difesa erariale e, in via incidentale, dalla contribuente.

4. La CTR ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e accolto quello incidentale della contribuente sulle spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo infondato il ricorso dell’ufficio erariale sulla classificazione catastale, in quanto gli immobili della [OSCURATO:SOCIETA]., funzionali all’attività portuale di carico, scarico, stoccaggio e servizi accessori, non avrebbero autonomia funzionale e reddituale e costituiscono infrastrutture strumentali di interesse pubblico, anche se gestiti da privati.

La CTR ha inoltre chiarito che la Legge 205/2017, pur prevista per il futuro, cioè dal1 gennaio 2020, è di supporto per la interpreta zione del le situazioni pregresse e, pur non comportando retroattività, conferma quindi che la classificazione in E/1 era compatibile anche con la normativa precedente.

Infine, la Commissione ha condiviso i giudizi di primo grado sulla motivazione dell’accertamento, ritenendo non chiaroquale criterio fosse stato adottato dall’Ufficio per determinare il valore degli immobili.

5. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.2 comma 40 D.L. n. 262 del 3/10/2006 e dell’art.2082 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c.

1.1. L’Agenzia delle Entrate contesta che la CTR abbia erroneamente confermato il classamento in categoria E/1 del complesso immobiliare della [OSCURATO:SOCIETA]., mentre la normativa (art. 2, comma 40, D.L. 262/2006) vieta di includere nel gruppo E gli immobili destinati ad attività commerciali o industriali dotati di autonomia funzionale e reddituale.

L’erario sostiene che la società svolge attività imprenditoriale a fini di lucro e utilizza magazzini per deposito e stoccaggio privati, pienamente idonei a generare reddito e funzionalmente autonomi, caratteristiche che impongono la classificazione in categoria D/7 e non in E/1.

La CTR avrebbe erroneamente valorizzato l’interesse pubblico delle attività portuali, confondendo il ruolo economico dell’impresa con la natura pubblicistica richiesta per gli immobili del gruppo E, e non avrebbe considerato l’idoneità del bene a produrre reddito proprio.

2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 40 D.L. n. 262 del 3/10/2006 e dell'art. 2082 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5) c.p.c.

2.1. L’Agenzia delle Entrate denuncia, in sostanza, che la CTR abbia omesso di valutare la reale collocazione del complesso immobiliare rispetto alla banchina portuale, atteso che il compendio della [OSCURATO:SOCIETA]. non è posto in aderenza diretta al [OSCURATO:PERSONA], ma confina con una banchina di proprietà demaniale, distinta e censita separatamente al [OSCURATO:PERSONA].

Questa separazione fisica e catastale contraddice l’assunto della società e della CTR secondo cui l’attività si svolgerebbe anche sulla banchina, elemento che giustificherebbe la categoria E/1.

Secondo l’amministrazione, solo la banchina demaniale in concessione potrebbe rientrare in E/1, mentre il complesso immobiliare privato, sede di attività industriali di deposito, lavorazione e conservazione delle merci, deve essere classificato in D/7.

Il motivo critica , inoltre , l’uso del criterio di globalità, ritenuto illegittimo perché il compendio privato è composto da più beni destinati ad attività produttive autonome, estranei al regime demaniale e con caratteristiche tipiche degli immobili industriali.

3. I primi due motivi sono strettamente congiunti.

3.1. La più recente giurisprudenza sul tema –in decisioni rese in occasione di specifici tributi, ma pronunciandosi sull’aspetto della classificazione catastale - ha contribuito a fare chiarezza sulla classificazione catastale delle aree portuali scoperte, delineando una netta distinzione da un lato sotto il profilo temporale, dall’altro sull’effettivo utilizzo dell’area, confinando invece nell’ambito della irrilevanza la ubicazione dell’immobile in area di interesse pubblico. 3.2.

Queste le pronunce in tal senso: in tema di ICI, learee portuali (anche demaniali) sono classificabili nella categoria "E" di cui all'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006 (conv. in l. n. 286 del 2006) se aventi caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderle estranee ad ogni uso commerciale o industriale e non anche se presentino autonomia funzionale e reddituale riveniente dal loro concreto impiego per scopi imprenditoriali di siffatta natura, a nulla valendo, in senso contrario, l'art. 1, comma 578, della l. n. 205 del 2017, secondo cui le banchine, learee portuali scoperte ed i relativi depositi strettamente funzionali alle operazioni ed ai serviziportuali non doganali costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire incatasto nella categoria E/1 (anche se affidati in concessione a privati), trattandosi di disposizione espressamente valevole solo per il futuro (dal 1° gennaio 2020) (Cass. 30/12/2019, n. 34657(Rv. 656424 - 01)), e l'imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sul criterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesse impone l'accertamento non già della loro localizzazione, bensì dell'esercizio dell'attività secondo parametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l'interesse pubblico al suo svolgimento (Cass. 17/09/2019, n. 23067(Rv. 655054 - 01)).

3.3. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che l'imposizione fiscale delle aree portuali ai fini ICI presuppone una classificazione catastale fondata sul criterio della funzione - secondo il quale occorre accertare l'eventuale svolgimento negli immobili diun'attività realizzata secondo parametri imprenditoriali - e non sui criteri dell'interesse generale e della localizzazione, in ragione del valore preponderante che assume lo sfruttamento dell'area; ne consegue che l'utilizzo delle aree da parte di un operatore commerciale in forma privatistica ed esclusiva attribuisce alle stesse la caratteristica di autonome unità immobiliari, potenzialmente produttive di reddito, inidonee ad essere ricondotte catastalmente nella categoria E, propria degli immobili con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale, che li rende sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale (Cass.21/12/2024, n. 33741(Rv. 673248 - 01)).

3.4. Va preso atto che, nel caso di specie, la stessa CTR non ha minimamente posto in discussione il fatto che nel compendio immobiliaresi svolga attività imprenditoriale.

3.5. Su tale specifico punto la giurisprudenza ha rilevato che l'imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sul criterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesse impone l'accertamento non già della loro localizzazione, bensì dell'esercizio dell'attività secondo parametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l'interesse pubblico al suo svolgimento (Cass. 17/09/2019, n. 23067(Rv. 655054 - 01)).

3.6. Alla luce del quadro ermeneutico delineatosi risulta dunque da accogliere il motivo n. 1, rispetto al quale dunque la pretesa originaria del ricorrente va rigettata, con assorbimento del secondo motivo.

Ciò in base al principio secondo cui “In tema di classificazione catastale le aree portuali devono essere censite sulla base del criterio della destinazione funzionale, e non di quello della mera ubicazione, dovendosi avere riguardo allo svolgimento o meno nell’immobile di un’attività esercitata secondo parametri imprenditoriali; ne consegue che l’utilizzo dell’area per finalità economiche, in forma che determini autonoma capacità reddituale, ne esclude la possibilità di inquadramento nella categoria catastale “E”.

4. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 578 e seguenti legge 205/2017 e dell'art. 1comma 2, nonché dell'art 3 comma 1 legge 212/2000 e degli artt. 11 e 12 delle Preleggi, in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3) c.p.c.

4.1. L’Agenzia delle Entrate contesta che la CTR abbia applicato in modo errato la Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 578 ss.

L. 205/2017), trattandola come norma di interpretazione autentica, mentre essa ha invece natura innovativa e agevolativa.

La disposizione introduce infatti una nuova agevolazione fiscale per gli operatori portuali, ma con efficacia solo dal 1° gennaio 2020, e con possibilità di presentare gli atti catastali dal 1 gennaio 2019.

Secondo l’Ufficio, i giudici di merito hanno applicato tale disciplina in modo retroattivo, attribuendo benefici fiscali anche a classamenti precedenti alla data prevista dalla legge.

L’interpretazione adottata violerebbe quindi i principi di irretroattività delle norme tributarie e di stretta interpretazionedelle agevolazioni fiscali.

4.2. Il motivo è inammissibile.

4.3. La censura muove dall’erroneo presupposto che la CTR abbia fondato la propria decisione sull’applicazione di una disposizione sopravvenuta, attribuendole valore di interpretazione (determinante) della disciplina previgente.

Tale assunto non trova peròriscontro nella motivazione della sentenza impugnata.

La CTR ha, infatti, espressamente affermato che la norma successiva è destinata a operare per il futuro e ne ha richiamato il contenuto unicamente quale elemento di conferma della correttezza dell’interpretazione già autonomamente elaborata esclusivamente sulla base del quadro normativo anteriore (quello cioè vigente).

Se è corretto affermare che una disposizione successiva non può, di per sé, assurgere a criterio ermeneutico vincolante della normativa precedente (a meno che non si tratti di disposizione di interpretazione autentica, ipotesi che esula nel caso di specie), tuttavia, nel caso in esame, tale principio non risulta violato, poiché la decisione non si fonda sulla norma sopravvenuta, né le attribuisce efficacia retroattiva.

L’interpretazione accolta dalla CTR, come detto, trae il proprio fondamento esclusivo dall’analisi del dato letterale e sistematico della disciplina applicabile ratione temporis , mentre il richiamo alla normativa successiva assolve a una funzione meramente rafforzativa e confermativa dell’iterargomentativo già compiuto.

4.4. Ne consegue che il motivo non intercetta la reale ratio decidendidella sentenza impugnata, risolvendosi in una critica solo in astratto condivisibile, ma in realtà inconferente rispetto alle effettive argomentazioni poste a base della decisione.

Pertanto, esso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dall'articolo 1, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 139/ 1998 e dell'art. 7 legge 212/2000 in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c. 5.1 Secondo l’ufficio erariale, la CTR ha trascurato che, nell’ambito della procedura DOCFA, la motivazione dell’atto è adeguata quando l’erarioindica i dati oggettivi rilevati, la categoria, la classe, la consistenza e la rendita attribuita, basandosi sulla proposta tecnica del contribuente.

In tali casi, l’obbligo di motivazione si considera assolto, poiché il contribuente può confrontare i dati con la propria dichiarazione e difendersi.

Inoltre, viene evidenziato che il saggio di fruttuosità applicato (2%) era inferiore a quello indicato dal contribuente (3%), a favore dello stesso.

5.2. Anche tale motivo risulta fondato.

5.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. proceduraDOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'ufficioerariale e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo dimotivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; mentre, ove vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, lamotivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno eserciziodel diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. 19/11/2024, n. 29754(Rv. 673082 - 01)).

5.4. La censura merita dunque accoglimento.

6. In conclusione, in ragione della fondatezza del primo e quarto motivo –assorbito il secondo e dichiarata la inammissibilità del terzo – la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. con il rigetto del ricorso originario del contribuente.

7. In una valutazione complessiva del giudizio, si ritiene sussistere giustificati motivi per compensare le spese di ambedue i gradi di giudizio di merito.

8. Le s pese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M La Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso dellaco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15213/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdell’EMILIA-ROMAGNA, sede in BOLOGNA n. 465/2019 depositata i l 25/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente ha impugnato il provvedimento n. RA00012955/2017 con cui l'Agenzia delle Entrate ha rettificato i dati per il classamento catastale di un fabbricato destinato a stoccaggio, situati in ambito portuale. La vicenda trae origine dalla dichiarazione DOCFA della ricorrente che, a seguito di lavori che avevano comportato la variazione della consistenza catastale dell'unità immobiliare, ha ritenuto di attribuire la categoria E/1 agli immobili in questione. L'agenzia ha provveduto alla rettifica del classamento proposto, attribuendo alla unità immobiliare la categoria D/7, sulla considerazione che gli immobili destinati ad uso commerciale, come quelli in esame, non potevano rientrare nella categoria E/1. 2. Il giudice di prime cure, con sentenza n. 92/2018, ha accolto il ricorso, rilevando come l’ufficio erariale non avesse considerato il pubblico interesse dell’immobile. Secondo i giudici, le unità immobiliari funzionali alle operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione merci), anche se gestite da privati in concessione demaniale, svolgono servizi pubblici e devono essere considerate infrastrutture strumentali. Di conseguenza, l’immobile di proprietà della IFA doveva essere classificato in categoria E/1, anche alla luce della conferma derivante dall’art. 1, comma 578, della Legge 205/2017, che attribuisce la categoria E/1 a banchine, aree portuali, infrastrutture connesse e depositi strettamente funzionali alle operazioni portuali, anche se affidati a privati. 3. Tale decisione è stata impugnata dalla difesa erariale e, in via incidentale, dalla contribuente. 4. La CTR ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e accolto quello incidentale della contribuente sulle spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo infondato il ricorso dell’ufficio erariale sulla classificazione catastale, in quanto gli immobili della [OSCURATO:SOCIETA]., funzionali all’attività portuale di carico, scarico, stoccaggio e servizi accessori, non avrebbero autonomia funzionale e reddituale e costituiscono infrastrutture strumentali di interesse pubblico, anche se gestiti da privati. La CTR ha inoltre chiarito che la Legge 205/2017, pur prevista per il futuro, cioè dal1 gennaio 2020, è di supporto per la interpreta zione del le situazioni pregresse e, pur non comportando retroattività, conferma quindi che la classificazione in E/1 era compatibile anche con la normativa precedente. Infine, la Commissione ha condiviso i giudizi di primo grado sulla motivazione dell’accertamento, ritenendo non chiaroquale criterio fosse stato adottato dall’Ufficio per determinare il valore degli immobili. 5. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.2 comma 40 D.L. n. 262 del 3/10/2006 e dell’art.2082 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c. 1.1. L’Agenzia delle Entrate contesta che la CTR abbia erroneamente confermato il classamento in categoria E/1 del complesso immobiliare della [OSCURATO:SOCIETA]., mentre la normativa (art. 2, comma 40, D.L. 262/2006) vieta di includere nel gruppo E gli immobili destinati ad attività commerciali o industriali dotati di autonomia funzionale e reddituale. L’erario sostiene che la società svolge attività imprenditoriale a fini di lucro e utilizza magazzini per deposito e stoccaggio privati, pienamente idonei a generare reddito e funzionalmente autonomi, caratteristiche che impongono la classificazione in categoria D/7 e non in E/1. La CTR avrebbe erroneamente valorizzato l’interesse pubblico delle attività portuali, confondendo il ruolo economico dell’impresa con la natura pubblicistica richiesta per gli immobili del gruppo E, e non avrebbe considerato l’idoneità del bene a produrre reddito proprio. 2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 40 D.L. n. 262 del 3/10/2006 e dell'art. 2082 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5) c.p.c. 2.1. L’Agenzia delle Entrate denuncia, in sostanza, che la CTR abbia omesso di valutare la reale collocazione del complesso immobiliare rispetto alla banchina portuale, atteso che il compendio della [OSCURATO:SOCIETA]. non è posto in aderenza diretta al [OSCURATO:PERSONA], ma confina con una banchina di proprietà demaniale, distinta e censita separatamente al [OSCURATO:PERSONA]. Questa separazione fisica e catastale contraddice l’assunto della società e della CTR secondo cui l’attività si svolgerebbe anche sulla banchina, elemento che giustificherebbe la categoria E/1. Secondo l’amministrazione, solo la banchina demaniale in concessione potrebbe rientrare in E/1, mentre il complesso immobiliare privato, sede di attività industriali di deposito, lavorazione e conservazione delle merci, deve essere classificato in D/7. Il motivo critica , inoltre , l’uso del criterio di globalità, ritenuto illegittimo perché il compendio privato è composto da più beni destinati ad attività produttive autonome, estranei al regime demaniale e con caratteristiche tipiche degli immobili industriali. 3. I primi due motivi sono strettamente congiunti. 3.1. La più recente giurisprudenza sul tema –in decisioni rese in occasione di specifici tributi, ma pronunciandosi sull’aspetto della classificazione catastale - ha contribuito a fare chiarezza sulla classificazione catastale delle aree portuali scoperte, delineando una netta distinzione da un lato sotto il profilo temporale, dall’altro sull’effettivo utilizzo dell’area, confinando invece nell’ambito della irrilevanza la ubicazione dell’immobile in area di interesse pubblico. 3.2. Queste le pronunce in tal senso: in tema di ICI, learee portuali (anche demaniali) sono classificabili nella categoria "E" di cui all'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006 (conv. in l. n. 286 del 2006) se aventi caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderle estranee ad ogni uso commerciale o industriale e non anche se presentino autonomia funzionale e reddituale riveniente dal loro concreto impiego per scopi imprenditoriali di siffatta natura, a nulla valendo, in senso contrario, l'art. 1, comma 578, della l. n. 205 del 2017, secondo cui le banchine, learee portuali scoperte ed i relativi depositi strettamente funzionali alle operazioni ed ai serviziportuali non doganali costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire incatasto nella categoria E/1 (anche se affidati in concessione a privati), trattandosi di disposizione espressamente valevole solo per il futuro (dal 1° gennaio 2020) (Cass. 30/12/2019, n. 34657(Rv. 656424 - 01)), e l'imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sul criterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesse impone l'accertamento non già della loro localizzazione, bensì dell'esercizio dell'attività secondo parametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l'interesse pubblico al suo svolgimento (Cass. 17/09/2019, n. 23067(Rv. 655054 - 01)). 3.3. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che l'imposizione fiscale delle aree portuali ai fini ICI presuppone una classificazione catastale fondata sul criterio della funzione - secondo il quale occorre accertare l'eventuale svolgimento negli immobili diun'attività realizzata secondo parametri imprenditoriali - e non sui criteri dell'interesse generale e della localizzazione, in ragione del valore preponderante che assume lo sfruttamento dell'area; ne consegue che l'utilizzo delle aree da parte di un operatore commerciale in forma privatistica ed esclusiva attribuisce alle stesse la caratteristica di autonome unità immobiliari, potenzialmente produttive di reddito, inidonee ad essere ricondotte catastalmente nella categoria E, propria degli immobili con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale, che li rende sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale (Cass.21/12/2024, n. 33741(Rv. 673248 - 01)). 3.4. Va preso atto che, nel caso di specie, la stessa CTR non ha minimamente posto in discussione il fatto che nel compendio immobiliaresi svolga attività imprenditoriale. 3.5. Su tale specifico punto la giurisprudenza ha rilevato che l'imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sul criterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesse impone l'accertamento non già della loro localizzazione, bensì dell'esercizio dell'attività secondo parametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l'interesse pubblico al suo svolgimento (Cass. 17/09/2019, n. 23067(Rv. 655054 - 01)). 3.6. Alla luce del quadro ermeneutico delineatosi risulta dunque da accogliere il motivo n. 1, rispetto al quale dunque la pretesa originaria del ricorrente va rigettata, con assorbimento del secondo motivo. Ciò in base al principio secondo cui “In tema di classificazione catastale le aree portuali devono essere censite sulla base del criterio della destinazione funzionale, e non di quello della mera ubicazione, dovendosi avere riguardo allo svolgimento o meno nell’immobile di un’attività esercitata secondo parametri imprenditoriali; ne consegue che l’utilizzo dell’area per finalità economiche, in forma che determini autonoma capacità reddituale, ne esclude la possibilità di inquadramento nella categoria catastale “E”. 4. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 578 e seguenti legge 205/2017 e dell'art. 1comma 2, nonché dell'art 3 comma 1 legge 212/2000 e degli artt. 11 e 12 delle Preleggi, in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3) c.p.c. 4.1. L’Agenzia delle Entrate contesta che la CTR abbia applicato in modo errato la Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 578 ss. L. 205/2017), trattandola come norma di interpretazione autentica, mentre essa ha invece natura innovativa e agevolativa. La disposizione introduce infatti una nuova agevolazione fiscale per gli operatori portuali, ma con efficacia solo dal 1° gennaio 2020, e con possibilità di presentare gli atti catastali dal 1 gennaio 2019. Secondo l’Ufficio, i giudici di merito hanno applicato tale disciplina in modo retroattivo, attribuendo benefici fiscali anche a classamenti precedenti alla data prevista dalla legge. L’interpretazione adottata violerebbe quindi i principi di irretroattività delle norme tributarie e di stretta interpretazionedelle agevolazioni fiscali. 4.2. Il motivo è inammissibile. 4.3. La censura muove dall’erroneo presupposto che la CTR abbia fondato la propria decisione sull’applicazione di una disposizione sopravvenuta, attribuendole valore di interpretazione (determinante) della disciplina previgente. Tale assunto non trova peròriscontro nella motivazione della sentenza impugnata. La CTR ha, infatti, espressamente affermato che la norma successiva è destinata a operare per il futuro e ne ha richiamato il contenuto unicamente quale elemento di conferma della correttezza dell’interpretazione già autonomamente elaborata esclusivamente sulla base del quadro normativo anteriore (quello cioè vigente). Se è corretto affermare che una disposizione successiva non può, di per sé, assurgere a criterio ermeneutico vincolante della normativa precedente (a meno che non si tratti di disposizione di interpretazione autentica, ipotesi che esula nel caso di specie), tuttavia, nel caso in esame, tale principio non risulta violato, poiché la decisione non si fonda sulla norma sopravvenuta, né le attribuisce efficacia retroattiva. L’interpretazione accolta dalla CTR, come detto, trae il proprio fondamento esclusivo dall’analisi del dato letterale e sistematico della disciplina applicabile ratione temporis , mentre il richiamo alla normativa successiva assolve a una funzione meramente rafforzativa e confermativa dell’iterargomentativo già compiuto. 4.4. Ne consegue che il motivo non intercetta la reale ratio decidendidella sentenza impugnata, risolvendosi in una critica solo in astratto condivisibile, ma in realtà inconferente rispetto alle effettive argomentazioni poste a base della decisione. Pertanto, esso deve essere dichiarato inammissibile. 5. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dall'articolo 1, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 139/ 1998 e dell'art. 7 legge 212/2000 in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c. 5.1 Secondo l’ufficio erariale, la CTR ha trascurato che, nell’ambito della procedura DOCFA, la motivazione dell’atto è adeguata quando l’erarioindica i dati oggettivi rilevati, la categoria, la classe, la consistenza e la rendita attribuita, basandosi sulla proposta tecnica del contribuente. In tali casi, l’obbligo di motivazione si considera assolto, poiché il contribuente può confrontare i dati con la propria dichiarazione e difendersi. Inoltre, viene evidenziato che il saggio di fruttuosità applicato (2%) era inferiore a quello indicato dal contribuente (3%), a favore dello stesso. 5.2. Anche tale motivo risulta fondato. 5.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. proceduraDOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'ufficioerariale e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo dimotivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; mentre, ove vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, lamotivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno eserciziodel diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. 19/11/2024, n. 29754(Rv. 673082 - 01)). 5.4. La censura merita dunque accoglimento. 6. In conclusione, in ragione della fondatezza del primo e quarto motivo –assorbito il secondo e dichiarata la inammissibilità del terzo – la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. con il rigetto del ricorso originario del contribuente. 7. In una valutazione complessiva del giudizio, si ritiene sussistere giustificati motivi per compensare le spese di ambedue i gradi di giudizio di merito. 8. Le s pese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M La Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso dellaco
Sentenza Cassazione n. 02562/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris