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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20341/2026

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o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroPoste [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 190, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiMichela Poto e [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1435/2025 pubblicatain data 14/04/2025, n.r.g. 2389/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/05/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] spain virtù di vari contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.Deduceva che, in virtù di specifico accordo sindacale, nell’anno 2012 avevapresentato domanda di stabilizzazione a [OSCURATO:PERSONA] spa, conNumero registro generale 17210/2025Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 20341/2026Data pubblicazione 17/06/2026inquadramento nel livello “E” con mansioni di “addetto junior” o mansioniequivalenti.

Non aveva ricevuto alcun riscontro.Aggiungeva che nell’anno 2018 aveva presentato un’ulteriore domanda distabilizzazione, ma la società l’aveva esclusa dalla relativa proceduraselettiva, in quanto l’aveva considerata destinataria del precedente accordosindacale.Pertanto adìva il Tribunale di Napoli per ottenere l’accertamento del suodiritto alla stabilizzazione e, quindi, ad essere assunta a tempo indeterminatocon inquadramento nel livello “E” con mansioni di “addetto junior” o mansioniequivalenti.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dalla Carratù.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) va premesso che è pacifico tra le parti che venne stipulato un contrattodi lavoro a termine dal 04/06/2004 al 15/09/2004;b) con sentenza n. 2095/2012 il Tribunale di Napoli dichiarò nullo iltermine finale e, in esecuzione di tale decisione, la società riammise lalavoratrice in servizio con provvedimento del 23/05/2012;c) la decisione di primo grado venne riformata dalla Corte d’appello consentenza poi confermata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.9200/2020;d) la domanda di stabilizzazione è stata presentata dalla Carratù sulla basedi tre accordi sindacali intervenuti nel 2012, nel 2018 e nel 2022;e) con riguardo al primo accordo, il Tribunale, con decisione che sicondivide, ne ha escluso l’applicazione sul rilievo del mancato inoltrodella domanda di adesione con raccomandata A/R entro l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],onere espressamente previsto dal citato accordo sindacale del 2012;f) con comunicato del 23/05/2012, sottoscritto per ricezione dallalavoratrice, la società l’avvisò non solo dell’accordo sindacale, ma puredelle necessarie modalità per aderire;g) è pacifico che la Carratù non inviò la predetta raccomandata A/R entrol’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ella stessa ha allegato di avere presentatoNumero registro generale 17210/2025Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 20341/2026Data pubblicazione 17/06/2026personalmente la relativa istanza presso l’ufficio del personale in Napoli,P.zza Matteotti n. 2;h) peraltro, come ritenuto dal Tribunale, di tale presentazione neppure viè prova, poiché il documento prodotto non reca alcun segno, come adesempio un timbro di ricezione, un numero di protocollo etc., chedimostri che sia stata effettivamente depositata, né in alto a destrarisulta indicato l’ufficio al quale quell’istanza sarebbe stata indirizzata,risultando la relativa parte del prestampato lasciata in bianco;i) l’accordo sindacale del 2018, al punto 1., aveva espressamente esclusodal suo ambito applicativo coloro che fossero stati destinatari di accordiprecedenti, come quello del 2012; e la Carratù rientrava pacificamentefra coloro che avrebbero potuto beneficare del precedente accordo del18/05/2012;j) l’accordo sindacale del 2022, infine, pur non prodotto in atti, ma il cuicontenuto è pacifico fra le parti, prevedeva la sua applicazione a coloroche avessero lavorato con contratto a termine di durata complessivaalmeno pari a sei mesi nel periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2022;quindi è inapplicabile all’appellante, che ha lavorato con contratto atermine per meno di sei mesi e comunque in un periodo moltoantecedente al 2014 (ed esattamente nel 2004);k) non rileva il periodo lavorativo da maggio 2012 ad aprile 2018, poichési è trattato non di un contratto a termine, bensì di un rapporto di lavoroa tempo indeterminato ripristinato in esecuzione della provvisoriaesecutività della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato nullo iltermine finale apposto al contratto di lavoro del 2004.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso.6.- L’originario difensore della ricorrente ha rinunziato al mandato in data15/12/2025 (perché in data 31/12/2025 avrebbe assunto le funzioni dipubblico impiegato); con procura speciale depositata in data 09/01/2026 si ècostituito il nuovo difensore, indicato in epigrafe.7.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.Numero registro generale 17210/2025Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 20341/2026Data pubblicazione 17/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente si duole della mancata ammissione dei mezzi istruttori, ossiadella prova testimoniale e dell’interrogatorio formale, con cui aveva chiesto didimostrare l’avvenuta presentazione dell’istanza di stabilizzazione del 2012presso l’ufficio postale in Napoli, P.zza Matteotti.Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.In primo luogo non viene indicata la norma di diritto asseritamente violata.Questa Corte ha già affermato che nel ricorso per cassazione, l'onere dispecificità dei motivi, sancito dall'art. 366, co. 1, n. 4), c.p.c., imponeal ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., a penad'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intendelamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlocon le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che ètenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultimecontrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte ilcompito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascendele sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono incontrasto con essa (Cass. sez. un. n.23745/2020).

Inoltre il viziodi violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.,giusta il disposto dell'art. 366, co. 1, n. 4), c.p.c., dev'essere dedotto, a penad'inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme che si assumonoviolate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni,contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con lenorme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione fornita dallagiurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettarecriticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, nonrisultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compitoistituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. ord.n. 20870/2024).

Nel caso in esame tali oneri non sono stati adempiuti.In secondo luogo il motivo non è pertinente rispetto alla motivazionearticolata dai Giudici d’appello, che hanno confermato il rigetto della domandasulla base del fatto – ritenuto esattamente pacifico – che la Carratù nonavesse soddisfatto l’onere, appositamente previsto dall’accordo sindacale delNumero registro generale 17210/2025Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 20341/2026Data pubblicazione 17/06/20262012, di presentare l’istanza mediante raccomandata A/R.

Quindi la ratiodecidendi non è – come invece lamenta la ricorrente – quella di non averdimostrato l’avvenuta presentazione dell’istanza di stabilizzazione, bensìquella di non avere soddisfatto l’onere specificamente previsto dall’accordosindacale di presentare quell’istanza mediante uno specifico mezzo dicomunicazione, ossia la raccomandata con avviso di ricevimento.

Difetta,quindi, la pertinenza del motivo rispetto alla ratio decidendi.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe considerato che “lalegge non prevede l’obbligo di presentare domanda tramite raccomandata a/rin via esclusiva e non prevede l’esclusione di altri bandi di [OSCURATO:PERSONA] spa”.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.E’ inammissibile nella parte in cui non sono indicate le norme di dirittoasseritamente violate: valgano le stesse considerazioni esposte in relazioneal primo motivo.Il motivo è poi infondato, poiché la stabilizzazione era una proceduraprevista non dalla legge, ma da specifici accordi sindacali aziendali, dei quali,peraltro, la lavoratrice aveva invocato l’applicazione proprio ai finidell’assunzione a tempo indeterminato.

Dunque, trattandosi di un’azione diadempimento del contratto (ossia dell’accordo sindacale aziendale), l’attriceaveva l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento di tutti gli oneri iviprevisti per l’insorgenza del diritto alla stabilizzazione.Identiche ragioni valgono per le clausole degli accordi sindacali successivia quello del 2012: trattandosi anche in tal caso di azione di adempimentocontrattuale, l’aspirante alla stabilizzazione ha in primo luogo l’onere didimostrare di rientrare nell’ambito applicativo espressamente delineato nelcontratto.

Tale onere non è stato adempiuto, anzi la Corte territoriale haespressamente motivato nel senso di escludere la Carratù dall’ambito deipossibili destinatari degli accordi sindacali sulla stabilizzazione, conclusi nel2018 e poi nel 2022.Quanto, poi, all’asserita violazione dell’art. 3 Cost. da parte dell’accordosindacale del 2018, la censura è inammissibile per il carattere confuso e,quindi, oscuro della sua articolazione e del suo sviluppo.In ogni caso, pur volendo considerare – come pretende la ricorrente –Numero registro generale 17210/2025Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 20341/2026Data pubblicazione 17/06/2026l’istanza del 2018 come “prima istanza”, nondimeno si tratterebbe di istanzatardiva rispetto all’accordo sindacale del 2012, che aveva posto la datadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] come termine ultimo per la presentazione delle istanze.

Equindi il principio della parità di trattamento – pur volendo ritenerlo applicabileanche “in senso orizzontale” nei rapporti fra privati e, quindi, come regolaconformativa anche dell’attività negoziale, ivi compresa quella collettiva(Cass. n. 13299/2006; contra v.

Cass. n. 16845/2004) – nondimenorisulterebbe rispettato.

L’accordo sindacale del 2012, infatti, con quel terminetratta in modo diverso situazioni diverse (lavoratore che ha presentatotempestivamente l’istanza con lettera raccomandata A/R e lavoratore cheinvece ha presentato l’istanza tardivamente, dopo quasi sei anni), ciò che èconsentito dal principio costituzionale, che impone di trattare in modo ugualesituazioni uguali e in modo ragionevolmente diverso situazioni diverse.

Infatti,trattare in modo identico situazioni diverse integrerebbe ex se un’illegittimadisparità di trattamento (C.

Cost. n. 89/1996).3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta violazione dell’art. 3 Cost. per avere la Corte territorialeomesso di rilevare che l’accordo sindacale del 2018 sulla stabilizzazione,laddove esclude gli aspiranti che potevano partecipare alla procedura distabilizzazione precedente (prevista dall’accordo sindacale del 2012), viola ilprincipio di uguaglianza.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.E’ inammissibile perché questa Corte da tempo ha affermato che deveescludersi un sindacato giudiziale relativamente alla ragionevolezza dei criterisecondo cui i contratti collettivi operino distinzioni (Cass. n. 13601/1999;Cass. n. 16504/2008; Cass. n. 19955/2009) o regolino il proprio ambitoapplicativo (Cass. ord. n. 15110/2020), discendendo tale potere dal principiodi libertà sindacale ex art. 39 Cost., che implica non solo libertà di stabilire ilcontenuto della disciplina contrattual-collettiva destinata a regolare i rapportigiuridici dei lavoratori, ma altresì, e prima ancora, libertà di individuare lasfera di applicazione dell’accordo concluso con le organizzazioni sindacali,anche a livello aziendale.Il motivo è poi infondato per le considerazioni sopra svolte in relazione alsecondo motivo.Numero registro generale 17210/2025Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 20341/2026Data pubblicazione 17/06/20264.- Con il quarto motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente, in relazioneall’accordo di stabilizzazione del 2022, lamenta l’omessa considerazione delfatto che ella aveva lavorato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] spa per ben piùdi sei mesi, quale condizione prevista dall’accordo.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.E’ inammissibile laddove la ricorrente ribadisce la sua tesi, circa lacomputabilità anche del periodo di lavoro dal 2012 al 2018, in virtù dellasentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva ed eseguita dalla società,salvo gravame, ma non si confronta con la specifica argomentazione articolatadai Giudici d’appello, secondo cui quel periodo non poteva invece avere rilievo,posto che l’accordo di stabilizzazione si riferiva a periodi di almeno sei mesilavorati in virtù di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,mentre quello vantato dalla Carratù era un periodo di lavoro a tempoindeterminato, temporaneamente instaurato in virtù di sentenza di primogrado, poi riformata.Il motivo è poi infondato.

Contrariamente all’assunto della ricorrente,l’accordo di stabilizzazione anche in tal caso ha dettato una specifica disciplinaper individuare il proprio ambito applicativo ed ha fatto riferimento soltantoai contratti di lavoro a tempo determinato e non ad altre tipologie di rapportidi lavoro.

Questa scelta – per le ragioni già sopra esposte – non è sindacabilein sede giurisdizionale.5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data19/05/2026.Numero registro generale 17210/2025Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 20341/2026Data pubblicazione 17/06/2026La Presidentedott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroPoste [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 190, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiMichela Poto e [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1435/2025 pubblicatain data 14/04/2025, n.r.g. 2389/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/05/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] spain virtù di vari contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.Deduceva che, in virtù di specifico accordo sindacale, nell’anno 2012 avevapresentato domanda di stabilizzazione a [OSCURATO:PERSONA] spa, conNumero registro generale 17210/2025Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 20341/2026Data pubblicazione 17/06/2026inquadramento nel livello “E” con mansioni di “addetto junior” o mansioniequivalenti. Non aveva ricevuto alcun riscontro.Aggiungeva che nell’anno 2018 aveva presentato un’ulteriore domanda distabilizzazione, ma la società l’aveva esclusa dalla relativa proceduraselettiva, in quanto l’aveva considerata destinataria del precedente accordosindacale.Pertanto adìva il Tribunale di Napoli per ottenere l’accertamento del suodiritto alla stabilizzazione e, quindi, ad essere assunta a tempo indeterminatocon inquadramento nel livello “E” con mansioni di “addetto junior” o mansioniequivalenti.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dalla Carratù.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) va premesso che è pacifico tra le parti che venne stipulato un contrattodi lavoro a termine dal 04/06/2004 al 15/09/2004;b) con sentenza n. 2095/2012 il Tribunale di Napoli dichiarò nullo iltermine finale e, in esecuzione di tale decisione, la società riammise lalavoratrice in servizio con provvedimento del 23/05/2012;c) la decisione di primo grado venne riformata dalla Corte d’appello consentenza poi confermata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.9200/2020;d) la domanda di stabilizzazione è stata presentata dalla Carratù sulla basedi tre accordi sindacali intervenuti nel 2012, nel 2018 e nel 2022;e) con riguardo al primo accordo, il Tribunale, con decisione che sicondivide, ne ha escluso l’applicazione sul rilievo del mancato inoltrodella domanda di adesione con raccomandata A/R entro l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],onere espressamente previsto dal citato accordo sindacale del 2012;f) con comunicato del 23/05/2012, sottoscritto per ricezione dallalavoratrice, la società l’avvisò non solo dell’accordo sindacale, ma puredelle necessarie modalità per aderire;g) è pacifico che la Carratù non inviò la predetta raccomandata A/R entrol’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ella stessa ha allegato di avere presentatoNumero registro generale 17210/2025Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 20341/2026Data pubblicazione 17/06/2026personalmente la relativa istanza presso l’ufficio del personale in Napoli,P.zza Matteotti n. 2;h) peraltro, come ritenuto dal Tribunale, di tale presentazione neppure viè prova, poiché il documento prodotto non reca alcun segno, come adesempio un timbro di ricezione, un numero di protocollo etc., chedimostri che sia stata effettivamente depositata, né in alto a destrarisulta indicato l’ufficio al quale quell’istanza sarebbe stata indirizzata,risultando la relativa parte del prestampato lasciata in bianco;i) l’accordo sindacale del 2018, al punto 1., aveva espressamente esclusodal suo ambito applicativo coloro che fossero stati destinatari di accordiprecedenti, come quello del 2012; e la Carratù rientrava pacificamentefra coloro che avrebbero potuto beneficare del precedente accordo del18/05/2012;j) l’accordo sindacale del 2022, infine, pur non prodotto in atti, ma il cuicontenuto è pacifico fra le parti, prevedeva la sua applicazione a coloroche avessero lavorato con contratto a termine di durata complessivaalmeno pari a sei mesi nel periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2022;quindi è inapplicabile all’appellante, che ha lavorato con contratto atermine per meno di sei mesi e comunque in un periodo moltoantecedente al 2014 (ed esattamente nel 2004);k) non rileva il periodo lavorativo da maggio 2012 ad aprile 2018, poichési è trattato non di un contratto a termine, bensì di un rapporto di lavoroa tempo indeterminato ripristinato in esecuzione della provvisoriaesecutività della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato nullo iltermine finale apposto al contratto di lavoro del 2004.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso.6.- L’originario difensore della ricorrente ha rinunziato al mandato in data15/12/2025 (perché in data 31/12/2025 avrebbe assunto le funzioni dipubblico impiegato); con procura speciale depositata in data 09/01/2026 si ècostituito il nuovo difensore, indicato in epigrafe.7.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.Numero registro generale 17210/2025Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 20341/2026Data pubblicazione 17/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente si duole della mancata ammissione dei mezzi istruttori, ossiadella prova testimoniale e dell’interrogatorio formale, con cui aveva chiesto didimostrare l’avvenuta presentazione dell’istanza di stabilizzazione del 2012presso l’ufficio postale in Napoli, P.zza Matteotti.Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.In primo luogo non viene indicata la norma di diritto asseritamente violata.Questa Corte ha già affermato che nel ricorso per cassazione, l'onere dispecificità dei motivi, sancito dall'art. 366, co. 1, n. 4), c.p.c., imponeal ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., a penad'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intendelamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlocon le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che ètenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultimecontrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte ilcompito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascendele sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono incontrasto con essa (Cass. sez. un. n.23745/2020). Inoltre il viziodi violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.,giusta il disposto dell'art. 366, co. 1, n. 4), c.p.c., dev'essere dedotto, a penad'inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme che si assumonoviolate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni,contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con lenorme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione fornita dallagiurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettarecriticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, nonrisultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compitoistituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. ord.n. 20870/2024). Nel caso in esame tali oneri non sono stati adempiuti.In secondo luogo il motivo non è pertinente rispetto alla motivazionearticolata dai Giudici d’appello, che hanno confermato il rigetto della domandasulla base del fatto – ritenuto esattamente pacifico – che la Carratù nonavesse soddisfatto l’onere, appositamente previsto dall’accordo sindacale delNumero registro generale 17210/2025Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 20341/2026Data pubblicazione 17/06/20262012, di presentare l’istanza mediante raccomandata A/R. Quindi la ratiodecidendi non è – come invece lamenta la ricorrente – quella di non averdimostrato l’avvenuta presentazione dell’istanza di stabilizzazione, bensìquella di non avere soddisfatto l’onere specificamente previsto dall’accordosindacale di presentare quell’istanza mediante uno specifico mezzo dicomunicazione, ossia la raccomandata con avviso di ricevimento. Difetta,quindi, la pertinenza del motivo rispetto alla ratio decidendi.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe considerato che “lalegge non prevede l’obbligo di presentare domanda tramite raccomandata a/rin via esclusiva e non prevede l’esclusione di altri bandi di [OSCURATO:PERSONA] spa”.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.E’ inammissibile nella parte in cui non sono indicate le norme di dirittoasseritamente violate: valgano le stesse considerazioni esposte in relazioneal primo motivo.Il motivo è poi infondato, poiché la stabilizzazione era una proceduraprevista non dalla legge, ma da specifici accordi sindacali aziendali, dei quali,peraltro, la lavoratrice aveva invocato l’applicazione proprio ai finidell’assunzione a tempo indeterminato. Dunque, trattandosi di un’azione diadempimento del contratto (ossia dell’accordo sindacale aziendale), l’attriceaveva l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento di tutti gli oneri iviprevisti per l’insorgenza del diritto alla stabilizzazione.Identiche ragioni valgono per le clausole degli accordi sindacali successivia quello del 2012: trattandosi anche in tal caso di azione di adempimentocontrattuale, l’aspirante alla stabilizzazione ha in primo luogo l’onere didimostrare di rientrare nell’ambito applicativo espressamente delineato nelcontratto. Tale onere non è stato adempiuto, anzi la Corte territoriale haespressamente motivato nel senso di escludere la Carratù dall’ambito deipossibili destinatari degli accordi sindacali sulla stabilizzazione, conclusi nel2018 e poi nel 2022.Quanto, poi, all’asserita violazione dell’art. 3 Cost. da parte dell’accordosindacale del 2018, la censura è inammissibile per il carattere confuso e,quindi, oscuro della sua articolazione e del suo sviluppo.In ogni caso, pur volendo considerare – come pretende la ricorrente –Numero registro generale 17210/2025Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 20341/2026Data pubblicazione 17/06/2026l’istanza del 2018 come “prima istanza”, nondimeno si tratterebbe di istanzatardiva rispetto all’accordo sindacale del 2012, che aveva posto la datadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] come termine ultimo per la presentazione delle istanze. Equindi il principio della parità di trattamento – pur volendo ritenerlo applicabileanche “in senso orizzontale” nei rapporti fra privati e, quindi, come regolaconformativa anche dell’attività negoziale, ivi compresa quella collettiva(Cass. n. 13299/2006; contra v. Cass. n. 16845/2004) – nondimenorisulterebbe rispettato. L’accordo sindacale del 2012, infatti, con quel terminetratta in modo diverso situazioni diverse (lavoratore che ha presentatotempestivamente l’istanza con lettera raccomandata A/R e lavoratore cheinvece ha presentato l’istanza tardivamente, dopo quasi sei anni), ciò che èconsentito dal principio costituzionale, che impone di trattare in modo ugualesituazioni uguali e in modo ragionevolmente diverso situazioni diverse. Infatti,trattare in modo identico situazioni diverse integrerebbe ex se un’illegittimadisparità di trattamento (C. Cost. n. 89/1996).3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta violazione dell’art. 3 Cost. per avere la Corte territorialeomesso di rilevare che l’accordo sindacale del 2018 sulla stabilizzazione,laddove esclude gli aspiranti che potevano partecipare alla procedura distabilizzazione precedente (prevista dall’accordo sindacale del 2012), viola ilprincipio di uguaglianza.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.E’ inammissibile perché questa Corte da tempo ha affermato che deveescludersi un sindacato giudiziale relativamente alla ragionevolezza dei criterisecondo cui i contratti collettivi operino distinzioni (Cass. n. 13601/1999;Cass. n. 16504/2008; Cass. n. 19955/2009) o regolino il proprio ambitoapplicativo (Cass. ord. n. 15110/2020), discendendo tale potere dal principiodi libertà sindacale ex art. 39 Cost., che implica non solo libertà di stabilire ilcontenuto della disciplina contrattual-collettiva destinata a regolare i rapportigiuridici dei lavoratori, ma altresì, e prima ancora, libertà di individuare lasfera di applicazione dell’accordo concluso con le organizzazioni sindacali,anche a livello aziendale.Il motivo è poi infondato per le considerazioni sopra svolte in relazione alsecondo motivo.Numero registro generale 17210/2025Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 20341/2026Data pubblicazione 17/06/20264.- Con il quarto motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente, in relazioneall’accordo di stabilizzazione del 2022, lamenta l’omessa considerazione delfatto che ella aveva lavorato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] spa per ben piùdi sei mesi, quale condizione prevista dall’accordo.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.E’ inammissibile laddove la ricorrente ribadisce la sua tesi, circa lacomputabilità anche del periodo di lavoro dal 2012 al 2018, in virtù dellasentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva ed eseguita dalla società,salvo gravame, ma non si confronta con la specifica argomentazione articolatadai Giudici d’appello, secondo cui quel periodo non poteva invece avere rilievo,posto che l’accordo di stabilizzazione si riferiva a periodi di almeno sei mesilavorati in virtù di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,mentre quello vantato dalla Carratù era un periodo di lavoro a tempoindeterminato, temporaneamente instaurato in virtù di sentenza di primogrado, poi riformata.Il motivo è poi infondato. Contrariamente all’assunto della ricorrente,l’accordo di stabilizzazione anche in tal caso ha dettato una specifica disciplinaper individuare il proprio ambito applicativo ed ha fatto riferimento soltantoai contratti di lavoro a tempo determinato e non ad altre tipologie di rapportidi lavoro. Questa scelta – per le ragioni già sopra esposte – non è sindacabilein sede giurisdizionale.5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data19/05/2026.Numero registro generale 17210/2025Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 20341/2026Data pubblicazione 17/06/2026La Presidentedott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20341/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris