CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27962/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/12/2024 della Corte di appello di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale SimonettaCiccarelli, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta in atti e chiedendoil rigetto dei ricorsi;udito l'[OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiestol'accoglimento, anche in riferimento alla domanda subordinata di riqualificazionedel capo d'imputazione;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ne hachiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Pistoia del 17 gennaio 2023: ha assolto tutti gliimputati dai reati di cui ai capi A2) e A5), perché il fatto non sussiste; ha assoltoClaudia [OSCURATO:PERSONA] da tutti i reati che le erano stati ascritti ad eccezione di quelli di cuiai capi A3) e A4); ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi A6) e A7), pernon aver commesso il fatto; ha, infine, dichiarato non doversi procedere neiconfronti di tutti gli imputati quanto al reato di cui al capo B) per essere lo stessoestinto per intervenuta prescrizione.Qualificato il fatto di cui al capo A1) come bancarotta fraudolentadocumentale, la Corte territoriale ha confermato nel resto l’affermazione diresponsabilità degli imputati e ha rideterminato la pena loro inflitta: in anni due direclusione per [OSCURATO:PERSONA]; in anni tre e mesi quattro di reclusione per SandraRossi e per [OSCURATO:PERSONA] e in anni tre di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]. Ha, inoltre,rideterminato le pene accessorie fallimentari in misura corrispondente alla penaprincipale, revocato le pene accessorie tributarie e la confisca per equivalente eha confermato la confisca diretta.La responsabilità degli imputati è stata riconosciuta in riferimento a unapluralità di condotte distrattive e dissipative, rilevanti ai sensi degli artt. 216, primocomma, n. 1 e 223, primo comma, legge fall., realizzate nell’ambito della gestionedella [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 28 giugno 2016, operante in un contesto distabile interrelazione con la [OSCURATO:SOCIETA]., riferibile allo stesso polo familiare,destinataria dei vantaggi economici derivanti dalle operazioni contestate. Sonostate, in particolare, ritenute accertate le condotte distrattive consistite nellaconcessione in comodato gratuito alla [OSCURATO:SOCIETA]. dell’azienda della [OSCURATO:SOCIETA].,nonché nell’accollo da parte di questa dei costi di gestione sostenuti nell’interessedella comodataria, con conseguente depauperamento del patrimonio sociale, comeanche le condotte distrattive consistite nella corresponsione di compensi, privi digiustificazione economica o erogati in situazione di conclamata insolvenza, infavore degli stessi imputati con potenziale pregiudizio delle ragioni della massa deicreditori.È stato ritenuto, altresì, integrato il delitto di bancarotta fraudolentadocumentale con riferimento all’iscrizione in contabilità di un debito fittizio pereuro 477.350,00 della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., quale artificiosarappresentazione dei rapporti economici intercorsi tra le due società, idonea aoccultare il reale andamento gestionale della prima e in frode dei creditori sociali.[OSCURATO:PERSONA] di merito ha, poi, dato conto dell’esistenza in capo a tutti gliimputati della piena consapevolezza dello stato di insolvenza della [OSCURATO:SOCIETA]. edel pericolo di pregiudizio per le ragioni dei creditori insito in ciascuna dellecondotte criminose da loro rispettivamente realizzate; consapevolezza desunta siadai ruoli da loro rivestiti, sia dalla reiterazione e sistematicità di quelle stessecondotte. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ne sono stati ritenutiresponsabili quali gestori della società fallita, rispettivamente, nelle vesti, la prima,di amministratrice di diritto e, il secondo, di amministratore di fatto della SARROS.r.l.; [OSCURATO:PERSONA], quale concorrente esterna, limitatamente a quelle operazionidalle quali la [OSCURATO:SOCIETA]., da lei amministrata, aveva tratto diretto beneficio(segnatamente, il comodato gratuito dei beni aziendali della [OSCURATO:SOCIETA]. e l’accolloda parte di questa dei relativi costi di gestione); [OSCURATO:PERSONA], quale concorrentemorale e materiale, avendo, nella qualità di consulente, fornito un contributodeterminante alla ideazione e realizzazione delle operazioni distrattive, pur inassenza di una formale qualifica gestoria.2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con un distinto e comune atto di impugnativa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi.- Con il primo motivo si eccepiscono la violazione degli artt. 521 e 522 cod.proc. pen., sotto il profilo dell’inosservanza del principio di correlazione tra accusae sentenza, nonché il vizio di motivazione da travisamento della prova. Si deduceche la Corte territoriale avrebbe modificato il fatto contestato all’imputato,avendone escluso il ruolo di amministratore di fatto – quale emergentedall’imputazione – e affermato la responsabilità a titolo di concorso esterno, senzache egli fosse mai stato posto nella condizione di difendersi rispetto a tale diversaprospettazione. Ci si duole, inoltre, dell’omesso esame di specifiche doglianze,formulate con i motivi di appello, e della carenza di motivazione in ordine al nessodi causalità tra l’attività professionale espletata dall’imputato e le condottedistrattive contestategli.- Con il secondo motivo si lamenta, sotto il profilo della violazione degli artt.133 e 62-bis cod. pen. e del vizio di motivazione, che illegittimamente sarebberostate negate al ricorrente le circostanze attenuanti generiche, che ne sarebbe statomeritevole, nonostante i precedenti penali annoverati, posto che l’invocatobeneficio postula una valutazione effettiva e complessiva delle condizioni personalidell’imputato, del suo comportamento processuale e dell’assenza di elementisintomatici di maggiore capacità criminale.2.2. Anche il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PaoloLaterza consta di due motivi.- Con il primo motivo si deduce, sotto l’egida del vizio di motivazione, l’omessavalutazione di risultanze istruttorie e di specifiche doglianze di gravamepotenzialmente decisive e, comunque, la contradditorietà argomentativa. Inparticolare, quanto al reato di cui capo A1), si eccepisce l’omesso esame dellealternative ricostruzioni difensive: segnatamente, di quella secondo cui la postacontabile di euro 477.350,00 rappresentava soltanto il risultato di rapporticommerciali reali con [OSCURATO:SOCIETA]., caratterizzati da lavorazioni svolte a prezzicompressi, e di quella secondo cui l’equilibrio economico della [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbestato perseguibile solo mediante l’incremento delle commesse. Quanto ai capi A3)e A4), si assume che il comodato gratuito dei beni aziendali stipulato tra la SARROS.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stato finalizzato a evitare lo spossessamentodell’azienda e si adduce che le spese di funzionamento sarebbero statecontrattualmente poste a carico della comodataria. Quanto al capo A6), si contestala qualificazione dei compensi deliberati in favore di [OSCURATO:PERSONA] come distrattivi,sostenendosene la congruità e la regolarità alla stregua delle decisioniassembleari. Quanto al capo A7), si deduce che il rapporto di lavoro subordinatodi [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato compatibile con la carica ricoperta e su eccepisceche non sarebbe stato adeguatamente scrutinato il profilo della restituzione deicontributi. Quanto al capo A8), si denuncia l’insussistenza degli elementi costitutividella distrazione, trattandosi di compensi congrui per prestazioni professionalieffettivamente rese.- Con il secondo motivo si censura, sotto l’egida della violazione di legge, ildiniego di applicazione delle pene sostitutive, sostenendosi che la Corte di appelloavrebbe fondato il giudizio prognostico negativo su criteri non conformi alladisciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, avendo valorizzato elementi giàutilizzati per la determinazione del trattamento sanzionatorio, senza un’autonomae specifica valutazione della funzione rieducativa e della concreta idoneità dellesanzioni sostitutive invocate a perseguirla.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria indata 23 aprile 2026, ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.4. La loro trattazione ha avuto luogo oralmente, avendone avanzato i difensoridei ricorrenti tempestiva richiesta.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono infondati.1. È infondato il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].1.1. Va ribadito che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nonintegra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reatoritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), la decisione con la quale siacondannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarottafraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutatal'azione distrattiva ascritta (Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, dep. 2015, Runca,Rv. 264073 – 01; conf. Sez. 5, n. 25506 del 26/03/2025, Cattaneo, Rv. 288211 -01).Si è spiegato, al riguardo, che «per aversi violazione del principio dicorrelazione tra accusa e sentenza occorre che il fatto ritenuto dal giudice siamutato, rispetto a quello contestato nella imputazione, nei suoi elementiessenziali, in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio aidiritti della difesa [….]» Si apprezza, invece, «un rapporto di continenza tra lafattispecie originariamente contestata, ossia, quella commessadall’amministratore di fatto, e quella ritenuta, ossia, quella commessa dalconcorrente esterno, essendo quest’ultima della stessa natura giuridica ma piùcircoscritta in punto di fatto, con una conseguente delimitazione del themaprobandum […..]». Perciò, si è concluso: «Il soggetto che non risulti essereamministratore di fatto, ma che sia chiamato a rispondere quale concorrentedell'amministratore di diritto extraneus del delitto di bancarotta, non vede mutatala sostanza della accusa mossagli» (Sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009, dep. 2010,Prosperi, Rv. 246100 – 01).Al lume di tali criteri direttivi non è possibile dubitare della correttezza dellasentenza impugnata nella parte in cui si è escluso che il diritto di difesadell’appellante fosse rimasto esposto ad un concreto vulnus per effetto dellaqualificazione del suo operato come quello di un «mandatario incaricatoprofessionale» (cfr. pag. 11, secondo capoverso), che, con i propri consigli tecnicie interventi concreti, aveva orientato gli amministratori della [OSCURATO:SOCIETA]. versoforme illecite di gestione, così da rispondere quale ideatore e istigatore dell’attivitàfraudolenta posta in essere da questi ultimi (cfr. pag. 10, penultimo capoverso),che del suo contributo qualificato particolarmente ampio (cfr. pag. 9, secondocapoverso) si erano avvalsi. Donde, è infondato il primo rilievo articolato con ilprimo motivo di ricorso.Inammissibile, per assenza di confronto con il tenore dell’argomentazionecomplessivamente sviluppata in ordine al contributo offerto dal ricorrenteall’operazione di depauperamento del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]., è, invece, ilsecondo rilievo dello stesso motivo, che attinge il profilo dell’efficienza causale diquel contributo rispetto al pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori.Ineccepibile si rivela, infatti, sia sul piano della completezza che su quello dellalogicità, l’argomentare della sentenza impugnata nella parte in cui si è evidenziato:come [OSCURATO:PERSONA] fosse stato il “mentore” dei componenti del consiglio di amministrazioneche avevano deliberato la concessione in comodato gratuito dell’intero compendioaziendale in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente sottrazione di utilitàeconomiche in danno dei creditori della [OSCURATO:SOCIETA]. (cfr. pag. 9); come egli avessetenuto i rapporti con le banche e con il personale (cfr. pag. 10) e si fosse occupatoanche della contabilità aziendale (cfr. pag. 9).D’altro canto, se il ricorrente non fosse stato un collaboratore professionaledegli amministratori della società fallita investito di funzioni tanto cruciali per lagestione della stessa, peraltro concretamente svolte, non troverebbe alcunaplausibile giustificazione la circostanza che egli, a fonte del compenso annuopattuito di euro 10.000,00, avesse effettivamente percepito compensi per importiprossimi a euro 42.000,00 in un arco temporale, peraltro prossimo alladichiarazione di fallimento, inferiore a due anni. La sproporzione tra il compensopattuito e quello effettivamente percepito costituisce, infatti, indice sintomaticodecisivo del ruolo dispiegato da [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della gestione societaria e sicolloca coerentemente nel complessivo disegno distrattivo ricostruito dal giudicedi merito.1.2. Inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è il secondomotivo.Con il negargli le circostanze attenuanti generiche, per essere l’impugnategravato da precedenti penali specifici e recenti nonché rimasto inerte rispetto aqualsivoglia iniziativa riparatoria, pur a fronte di fatti di non minimale gravitàvieppiù perché commessi da un professionista, la Corte territoriale si è attenutaalla consolidata linea interpretativa di questa Corte, secondo cui, al fine di ritenereo escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prenderein esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritieneprevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchéanche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità delreato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez.2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01).D’altro canto, secondo quanto da sempre affermato dalla giurisprudenza dilegittimità, è del tutto legittima l’utilizzazione dei medesimi elementi indicatividella gravità del fatto per determinare la pena in misura superiore al minimo e pernegare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 17054del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 – 03), ben potendo un dato polivalenteessere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciòcomporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 2, n. 24995 del14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378 – 01).2. Infondati sono anche i ricorsi nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].2.1. Tutte le censure di cui al primo motivo sono inammissibili.2.1.1. Vanno, in primo luogo, ribaditi principi di diritto che appartengono alpatrimonio ermeneutico condiviso di questa Corte; segnatamente:- quello secondo cui il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogniesercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte leargomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi diimpugnazione, posto che l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiutoallorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazioneparticolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento diprova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato lasua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanzeacquisite nel processo (Sez. 6, n. 4964 del 02/03/1984, Paolillo, Rv. 164504 – 01;Sez. 6, n. 10851 del 07/07/1982, De, Matteis, Rv. 156136 - 01 Sez. 2, n. 1612del 08/06/1976, dep. 1977, Pavone, Rv. 135181 - 01), posto, oltretutto, chel'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzontecircoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione esserelimitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logicoapparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilitàdi verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si èavvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioniprocessuali: infatti, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deveessere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendoil sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopicaevidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattesele deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modologico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999,Spina, Rv. 214794 - 01);- quello secondo cui la censura di omessa valutazione da parte del giudicedell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente dellanecessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivonegletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che siassumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendol'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e deglielementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep.2019, C., Rv. 275853 – 02; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv.258962 – 01; Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, dep. 2007, Tagliente, Rv. 236689- 01).2.1.2. Ciò premesso, va riconosciuto che le singole censure sviluppate con ilmotivo in disamina o sono aspecifiche, per difetto di correlazione con la ratiodecidendi della statuizione impugnata, oppure sono, comunque, manifestamenteinfondate.Quanto al reato di bancarotta fraudolenta documentale, da falsificazione dellescritture contabili, di cui al capo A1), l’eccezione di omesso esame dellaricostruzione difensiva secondo cui la posta contabile di euro 477.350,00rappresentava soltanto il risultato di rapporti commerciali reali con [OSCURATO:SOCIETA].,caratterizzati da lavorazioni svolte a prezzi compressi, poiché l’equilibrioeconomico della [OSCURATO:SOCIETA]. non si sarebbe potuto altrimenti perseguire se nonmediante l’incremento delle commesse, è insieme non consentita in questa sedee generica.Infatti, nel giudizio di legittimità, ai fini dell’ammissibilità della censura, non èsufficiente dedurre che nel giudizio di merito si sia addotta una ricostruzionealternativa dei fatti, ma è necessario specificamente illustrare il perché laricostruzione offerta contenesse elementi di tale immediata percebilità eplausibilità da mettere radicalmente in crisi l’impianto argomentativo sotteso alprovvedimento impugnato.Onere di specifica allegazione vieppiù indispensabile quando nella sentenzaimpugnata si sia logicamente dato conto delle ragioni per le quali si sia ritenuto diavallare l’ipotesi ricostruttiva dei fatti prospettata nell’editto accusatorio: come nelcaso di specie, in cui già il Tribunale aveva stigmatizzato come «alquanto generica»la relazione del C.T. della difesa, Dott. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 2 dellasentenza impugnata) e in cui la Corte territoriale ha puntualmente motivato nelsenso che la «falsificazione» delle scritture della [OSCURATO:SOCIETA]. - quale effetto dellaconfusione proprietaria e gestionale con la [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente mendaceannotazione dei corrispettivi dovuti dalla SURYA alla SARRO come finanziamentodella prima alla seconda e, quindi, come debito e non come credito – risultavaperfettamente coerente con il contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e conle risultanze istruttorie, «nemmeno contestate dalle difese» (cfr. pag. 8, secondocapoverso, e pag. 17, penultimo capoverso, della sentenza impugnata). Laregistrata genericità delle deduzioni difensive al riguardo comporta, altresì, che ildolo specifico di arrecare un pregiudizio ai creditori, che connota, ai sensi dell’art.216, comma primo, n. 2, prima parte, legge fall., la condotta di falsificazione dellescritture contabili societarie sia incompatibile con l’elemento soggetto che connotale carenze documentali sanzionate dall’art. 217, comma secondo, legge fall.Quanto ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui ai capi A3) e A4),le censure difensive sono manifestamente infondate e aspecifiche. Nella sentenzaimpugnata si è, infatti, correttamente affermato che il contratto di comodatogratuito dell’immobile e delle attrezzature di [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,per un arco di tempo prolungato e fino al fallimento, era tale da determinare unmarcato pregiudizio per i creditori, se non altro per il minor valore, determinatodall’usura delle attrezzature e dal deterioramento dell’immobile per l’uso: tanto inconformità con l’indiscusso principio di diritto secondo cui il distacco del bene dalpatrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento indanno dei creditori), in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarottafraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasimodalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui taledistacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimentodelle azioni apprestate a favore della curatela, di modo che costituisce condottaidonea ad integrare un fatto distrattivo riconducibile all'area d'operatività dell'art.216, comma primo, n. 1, legge fall., l'affitto dei beni aziendali per un canoneincongruo (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830 – 01) ovveroproprio la cessione di beni in comodato gratuito (Sez. 5, n. 37109 del 23/06/2022,Giorgetti, Rv. 283582 - 01).Il rilievo difensivo che reitera l’affermazione secondo la quale le spesesarebbero state contrattualmente poste a carico della comodataria è, dunque,conclamatamente generico, avendo la Corte territoriale non illogicamente oppostoche «ciò che rileva è chi le ha materialmente sostenute e chi si è fatto carico di uncosì consistente esborso» (cfr. pag. 17, ultimo capoverso, della sentenzaimpugnata), ossia, la comodante [OSCURATO:SOCIETA]., «nulla essendo stato allegato perdimostrare che il detto esborso non fosse rimasto a carico della comodante, comeaccertato dal curatore» (cfr. pag. 18).Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo A6), laqualificazione dei compensi deliberati in favore dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA] distrattivi resiste alle generiche deduzioni difensive articolate al riguardo,che devono dirsi tali per effetto del loro omesso confronto critico con le ragioni asostegno della statuizione: ossia, che «l’imputato si era attribuito un compenso diben 45.000,00 euro per un’attività svolta in un periodo in cui la società erainsolvente» e che si era sostanziata «in una gestione di fatto dell’impresa concontenuti ed effetti illeciti penali di tale portata da rendere del tutto ingiustificatal’erogazione di un tale compenso» (cfr. pag. 18, terzo capoverso della sentenzaimpugnata).Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo A7), ribaditoche, secondo la giurisprudenza di questa Corte, configura il delitto di bancarottaper distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socioamministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali sommeasseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestatonell'interesse della società, senza l'indicazione di elementi che ne consentanoun'adeguata valutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica chesi instaura tra amministratore e società non è assimilabile né ad un contrattod'opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato chegiustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l'eventualesussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concretofunzioni inerenti all'immedesimazione organica (Sez. 5, n. 25183 del 13/05/2025,Arlandi, Rv. 288204 – 01; Sez. 5, n. 14010 del 12/02/2020, Sarasso, Rv. 279103– 01), va rilevato che neppure in questa sede sono state specificamente allegatee documentate le attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazioneorganica svolte da [OSCURATO:PERSONA] alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] daritenersi ineludibile, atteso il tenore della motivazione rassegnata nella sentenzaimpugnata, che ha compiutamente e congruamente dato conto del perché laricorrente risultasse pacificamente incardinata nell’organo direttivo della societàfallita e non «sottostante alle determinazioni e al controllo di alcuno» (cfr. pag. 19,seconda riga).Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo A8), èsufficiente richiamare, per disattendere la generica deduzione difensiva secondocui difetterebbero gli elementi costitutivi della distrazione perché i compensierogati a [OSCURATO:PERSONA] erano congrui in relazione alle prestazioni professionalieffettivamente rese, quanto già diffusamente esposto al punto 1.1. della presentemotivazione in diritto, cui si fa qui integrale e recettizio rinvio, dovendosi solosoggiungere che quelle corrisposte al commercialista [OSCURATO:PERSONA] erano sommeesorbitanti rispetto a quelle concordate e, comunque, versate in epoca diconclamata insolvenza per prestazioni sostanzialmente illecite.2.2. Il secondo motivo è infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di pene sostitutive dellepene detentive brevi, anche a seguito della disciplina introdotta dal d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150, il diniego della sostituzione non implica necessariamentel'esame di tutti i parametri contemplati dall'art.133 cod. pen., ma può esseregiustificato anche sulla base della sola valorizzazione di quello che, tra di essi, siaritenuto ostativo all'efficacia rieducativa della pena sostitutiva (Sez. 5, n. 4530 del27/11/2025, dep. 2026, D., Rv. 289450 - 01); oltretutto, si è precisato, il giudiceche, anche per i precedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutivadi cui è richiesta l'applicazione non idonea alla rieducazione del già menzionato,non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche epatrimoniali previsti dall'art. 545-bis cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 42847 del11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381 - 01).A tali indicazioni direttive la Corte territoriale fiorentina si è certamenteapplicazione delle pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen., avendone giustificatoil diniego valorizzando la significativa gravità delle condotte accertate, connotateda reiterate e rilevanti operazioni distrattive poste in essere anche in epocaprossima al fallimento, e l’assenza di condotte riparatorie, suscettibili di escluderela formulazione di una prognosi favorevole in ordine al rispetto delle prescrizioniconnesse alle sanzioni sostitutive, ritenute, comunque, sulla base di unavalutazione discrezionale non arbitraria né illogica, inidonee anche rispetto allafunzione rieducativa della pena (cfr. pag. 22, quarto capoverso, della sentenzaimpugnata).3. S’impone, pertanto, il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]