CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 30152/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].SI . [OSCURATO:SOCIETA] in persona del suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 13 settembre 2022 dalla Corte cii appello di Napoli; visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto di rigetto della richiesta di applicazione del controllo giudiziario, ai sensi dell'art. 34- bis d.lgs. n. 159 del 2011, formulata dalla società DA.SI . s.r.l. 2. Propone ricorso per cassazione il legale rappresentante della società deducendo il vizio di violazione di legge in relazione alla mancanza o apparenza della motivazione sulla sussistenza dei presupposti giustificativi della misura. Deduce la ricorrente che la Corte territoriale ha travisato le allegazioni difensive che erano volte a contestare il giudizio di non bonificabilità della realtà aziendale formulato dal Tribunale sulla base del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella società. A tal fine si è rappresentato: a) che il Dalia è stato condannato per favoreggiamento semplice e non aggravato ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991; b) che [OSCURATO:PERSONA], elemento di spicco dell'omonimo clan, «unico soggetto con cui si era interfacciato il Dalia», è stato ritenuto nel 2017 non più pericoloso dal Magistrato di sorveglianza; c) che dalla nota dei Carabinieri del 2020 risulta che la società è indenne da contiguità mafiose o da condizionamenti. Tali elementi, erroneamente ritenuti neutri dai Giudici di merito, dimostrano l'assenza di un condizionamento continuo, reiterato ed attuale, vanificando, sostanzialmente il giudizio "statico" formulato nell'interdittiva antimafia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giova, innanzitutto/ribadire che, in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Biessemme s.r.I., Rv. 279982). Come già affermato da questa Corte, la censura può concernere esclusivamente la ricorrenza di eventuali illegittimità del procedimento citato ovvero l'errata valutazione dei presupposti di legge per ammettere il controllo giudiziario, e non anche l'illegittimità della misura interdittiva antimafia adottata dal prefetto, la cui valutazione resta riservata alla competenza della giustizia amministrativa in sede di ricorso giurisdizionale (cfr. Sez. 2, n. 18564 del 13/02/2019, cooperativa sociale COIN, Rv. 275419). Ciò in ragione del delimitato perimetro di cognizione del giudice della prevenzione, circoscritto alla valutazione, in termini prognostici e sulla base del dato patologico acquisito dall'accertamento amministrativo con l'informazione antimafia interdittiva, in ordine alla concreta possibilità dell'impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose, ed al carattere occasionale dell'agevolazione mafiosa (cfr. Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, Gandolfi, Rv. 280906; Sez. 5, n. 13388 del 17/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 280851). 2. Letto in tale prospettiva, il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto, omettendo di confrontarsi criticamente con la motivazione del decreto impugnato, si risolve nella deduzione di non consentite censure che attengono alla legittimità dell'interdittiva antimafia. Invero, il provvedimento impugnato, senza incorrere in alcuna violazione di legge, muovendo dall'analisi del prerequisito dell'infiltrazione mafiosa quale emergente dall'interdittiva antimafia, fondata sul ruolo attivo di [OSCURATO:PERSONA] nella società e sulla sua contiguità al clan avellinese dei Graziano, ha confermato il giudizio prognostico negativo in ordine alla bonificabilità dell'impresa in considerazione della permanenza del ruolo attivo di Dalia nella società (ruolo non negato dalle due amministratrici ascoltate nel corso dell'istruttoria prefettizia né dallo stesso ricorso) e dell'assenza di elementi idonei a dimostrare la rescissione di tale legame. A tale riguardo, la Corte territoriale ha valutato negativamente l'assenza di un formale rapporto lavorativo tra Dalia e la società e, anche in ragione della "incontrollabilità" di tale rapporto, ha escluso l'occasionalità del condizionamento mafioso e la possibilità di un riallineamento della società al contesto economico. Tale valutazione, di per sé non apparente, si salda con l'ampia motivazione contenuta nel decreto del Tribunale di Napoli in cui si è posto l'accento anche sulla mancata adozione da parte della società ricorrente di contrornisure finalizzate a bloccare l'operatività di Dalia nella società. A tal fine ha considerato: due note dei Carabinieri, risalenti al 2020 e risultanti dall'istruttoria prefettizia, da cui è emersa la vicinanza di Dalia a [OSCURATO:PERSONA] nonché a [OSCURATO:PERSONA], entrambi riconosciuti colpevoli del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; la sentenza di patteggiamento di Dalia per favoreggiamento; l'ordinanza di custodia cautelare emessa nel 2008 da cui è emerso che Graziano utilizzava una carta di identità contraffatta con l'effige del fratello di [OSCURATO:PERSONA], anch'egli imputato del medesimo reatoiTaVoreggiannento in occasione della latitanza di Graziano; il contenuto della sentenza di assoluzione di Dalia dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., emessa nel 2012, da cui risulta che, comunque, lo stesso è un fedele collaboratore di Graziano; le risultanze dell'istruttoria prefettizia da cui è emerso che Dalia è il dominus della società ricorrente.Parimenti immune da vizi giuridici è la valutazione in ordine alla non incidenza nel giudizio in esame degli elementi nuovi allegati dalla società ricorrente, in quanto estranei al perimetro cognitivo del giudice della prevenzione descritto nel precedente paragrafo ed afferenti alle valutazioni demandate al giudice amministrativo in merito alla sussistenza o meno degli elementi indiziari giustificativi dell'interdittiva antimafia. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos