Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16108/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIsvolta la relazione dal [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] Sergio, ha depositato conclusioni scritte con le quali, insistendo nell'accoglimento dei motivi e delle conclusioni di cui al ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguenziale pronuncia.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale cittadino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Sergio per il reato di cui all'art. 589 bis, c. 1, cod. pen., ha ridotto la pena inflitta, revocando la provvisionale assegnata alla parte civile; ha determinato nel 50% il concorso colposo della vittima e confermato nel resto.

All'imputato si è rimproverato di non essersi avveduto, alla guida di un'autovettura, in violazione delle regole di cui agli artt. 140 e 141, c. 1, 2 e 3, codice strada, mentre percorreva un tratto di strada pianeggiante e rettilineo in un centro abitato, alla velocità di 30 Km/h, di un pedone avvistabile che velocemente (alla velocità di 12 Km/h) aveva attraversato la strada in violazione dell'art. 190, c. 2, 4 e 5, codice strada, entrando in contatto con la vittima che decedeva per le lesioni riportate (in [OSCURATO:PERSONA]Elena, il 2 settembre 2016).

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando quattro motivi.

Con il primo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione degli artt. 589 bis, c. 1 e 43 cod. pen., 140, 141, c. 1, 2 e 3, codice strada e vizio della motivazione anche per travisamento probatorio, quanto agli elementi emersi dalle consulenze tecniche in atti.

Gli specifici punti della decisione censurati ineriscono alla prova dello stato dei luoghi e alla c.d. concretizzazione del rischio, sotto il profilo della prevedibilità dell'evento avuto riguardo all'area di rischio che la norma asseritamente violata sarebbe intesa a prevenire.

Quanto al primo, la Corte aveva affermato che la presenza di pedoni in quel tratto stradale era evenienza ampiamente prevedibile, trovandosi in centro abitato con un discreto volume di traffico, al contrario essendo emerso dalla istruttoria che la strada si trovava nell'estrema periferia sì che altamente improbabile era la presenza di pedoni; era mancante di segnaletica e fiancheggiata dall'aperta campagna sul lato sinistro; era priva di bar o locali commerciali; inoltre, l'incidente era avvenuto in orario notturno e il pedone procedeva velocemente.

La Corte avrebbe, in conseguenza di tale errore, ritenuto un obbligo di attenzione specifico, del tutto avulso, però, dalle risultanze in fatto e privo dei necessari indicatori di potenziali fonti di pericolo.

Con un secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento alla valutazione della testimonianza [OSCURATO:PERSONA] (la conducente di un'autovettura che procedeva in senso inverso), elemento sulla scorta del quale si è ritenuta l'avvistabilità del pedone: costei aveva dichiarato di aver visto il pedone dopo aver sentito il rumore della frenata, cosicché non poteva affermarsi, come fatto in sentenza, che la donna avesse visto il pedone prima del [OSCURATO:PERSONA] e lo avesse evitato, come non aveva fatto l'imputato, anche perché, come evidenziato nell'appello, ciò sarebbe equivalso a dire che il pedone era rimasto fermo in mezzo alla strada.

La difesa rileva che con tale doglianza non si sollecita alcuna diversa interpretazione del dato probatorio, ma la valutazione della difformità incontrovertibile tra il significato della dichiarazione e quello trattone dal giudice.

Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento al dato della velocità che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tenere per scongiurare l'evento.

La Corte del merito, nel ripercorrere la trama argomentativa della sentenza appellata, ha affermato che se il [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto una velocità di 20 Km/h, che era stata stimata come prudenziale anche dal suo consulente, avrebbe potuto approntare con successo le manovre più opportune.

Tali affermazioni sono fuorvianti, oltre che inesatte: il Tribunale non aveva indicato la condotta alternativa lecita, che la Corte ravvisa nella velocità prudenziale di 20 Km/h, ma aveva formulato in maniera apodittica un addebito di colpa generica, la maggiore attenzione e cautela.

Non è neppure vero, poi, che il consulente della difesa avesse affermato che 20 Km/h fosse la velocità prudenziale che avrebbe consentito di scongiurare l'evento, avendo il tecnico affermato che quella di 30 Km/h tenuta era del tutto prudenziale in relazione allo stato dei luoghi.

Sussisterebbe, pertanto, un vero e proprio errore revocatorio per invenzione, non avendo il consulente detto che la velocità esigibile fosse quella inferiore di 20 Km/h, ma affermato che per arrestare il mezzo sarebbe stato necessario procedere a 20 Km/h, precisando al contempo che questa era una condotta non esigibile per le ragioni già spiegate.

Né in sentenza si è offerta una qualche motivazione per affermare che la regola cautelare violata fosse stata quella di non aver tenuto la ridottissima velocità indicata dalla Corte, a fronte di un limite prescritto di 50 Km/h.

Da tale errore, sarebbe derivata la violazione dell'art. 43 cod. pen. e dell'art. 141 codice strada: i giudici territoriali, infatti, limitandosi ad affermare lapidariamente che la velocità prudenziale fosse quella di 20 Km/h, hanno mancato di identificare il preciso contenuto della regola cautelare, facendo coincidere la velocità prudenziale, da individuarsi in concreto e con valutazione ex ante, con quella individuata ex post come salvifica.

Infine, con un quarto motivo, la difesa ha dedotto analoghi vizi, quanto al dato rappresentato dalla condotta della vittima: la Corte non avrebbe esaminato un dato pacifico, quello cioè in base al quale, nell'occorso, il pedone stava procedendo a 12 Km/h (velocità accertata dal consulente del PM sulla scorta di precisi calcoli matematici), affermando quindi, sulla scorta di tale omissione, che il pedone, al momento dell'investimento, si trovava sulla carreggiata, "verosimilmente" intento ad attraversare, la sua colpa essendo stata ravvisata nell'essersi avventurato nell'attraversamento fuori dalle strisce e in zona scarsamente illuminata, senza valutare la velocità del veicolo.

Trattasi di affermazione che la difesa ritiene vieppiù illogica a fronte del passaggio motivazionale con il quale si è affermato che il conducente dell'auto avrebbe avuto il tempo necessario per avvedersi del pedone che si apprestava, sebbene titubante, ad attraversare per poi assumere una singolare posizione nella carreggiata stessa, spiegata dalla Corte con la possibilità che l'uomo avesse interrotto bruscamente l'attraversamento, rimanendo in mezzo e fuori dal campo di osservazione del [OSCURATO:PERSONA].

Trattasi di una ricostruzione congetturale (pedone fermo sull'asse stradale), per la quale il pedone sarebbe rimasto illogicamente fermo al momento dell'incidente, fuori dal campo visuale dell'automobilista che procedeva a 30 Km/h ed essa avrebbe finito per condizionare anche la valutazione sulla prevedibilità di tale condotta imprudente (avuto riguardo allo stato dei luoghi e alla mancanza di indicatori di fonti di pericolo); ma anche sulla individuazione della condotta alternativa lecita in concreto esigibile (tenuto conto del tempo e dello spazio utili ad approntare la manovra alternativa), con il risultato che la lettura della motivazione non consentirebbe di apprezzare come congruo l'iter logico giuridico in base al quale si è ritenuta la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Felicetta MARINELLI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Sergio ha depositato conclusioni scritte, con le quali, anche in replica alle conclusioni del Procuratore generale, ha richiamato e sviluppato le argomentazioni difensive, richiamando le conclusioni di cui al ricorso e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni consequenziale pronuncia.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre.

2. La Corte d'appello ha richiamato il percorso motivazionale seguito dal primo giudice, in base al quale: a) nell'occorso, pur a fronte della condotta imprudente del pedone (avventuratosi nell'attraversamento della strada, al di fuori delle strisce e in zona scarsamente illuminata senza valutare la velocità del veicolo antagonista), l'imputato era responsabile del sinistro poiché, ove avesse prestato attenzione, avrebbe avvistato il pedone, così come lo aveva avvistato la conducente [OSCURATO:PERSONA] che percorreva la stessa strada in senso opposto, deduzione tratta dalle dichiarazioni della donna trascritte in sentenza ("sentivo una frenata e mi voltavo di circa 90 gradi verso sinistra e in quell'istante vedevo la vettura ... ... travolgere una persona ferma nella corsia di marcia opposta... 'a); b) se il [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto una velocità pari a 20 Km/h, stimata prudenziale anche dal consulente della difesa, in considerazione dello stato dei luoghi (centro abitato, ora notturna, mancanza di segnaletica, presenza di un capannone di scarico merci di un centro commerciale, discreto volume di traffico, scarsa visibilità) avrebbe potuto approntare con successo le manovre più opportune a evitare l'incidente.

Tali elementi fattuali erano stati contestati con il gravame, avendo il difensore opposto che il luogo era nell'estrema periferia della città, che i centri commerciali erano distanti centinaia di metri e l'ingresso si affacciava su altra strada, che la velocità era stata prudenziale, che il pedone aveva attraversato di corsa, sbucando all'improvviso da dietro l'autovettura della [OSCURATO:PERSONA].

In risposta, i giudici dell'appello hanno ritenuto che il pedone non era sbucato all'improvviso da dietro l'auto della [OSCURATO:PERSONA] che, in tal caso, non avrebbe potuto vederlo alla sua sinistra; che il pedone era invece visibile come lo era stato per la [OSCURATO:PERSONA] e che il [OSCURATO:PERSONA] l'avrebbe visto se avesse usato maggior attenzione; la condotta alternativa lecita era stata indicata dallo stesso consulente della difesa, che aveva affermato che la velocità prudenziale sarebbe stata quella di 20 Km/h.

Alla stregua di tale complessivo ragionamento, dunque, la Corte ha ritenuto non potersi sostenere l'assenza di colpa dell'imputato, egli non essendosi concentrato sulla strada e non avendo tenuto una velocità adeguata.

3. I motivi sono fondati e possono essere congiuntamente trattati, stante lo stretto collegamento tra le doglianze che ne formano oggetto.

In tema di circolazione stradale, si è già affermato che, ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 589, comma secondo, cod. pen., non è necessaria la violazione di una specifica norma del codice stradale, essendo sufficiente l'inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia e diligenza (sez. 4, n. 356665 del 19/6/20007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237453, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che tali regole devono ritenersi parte integrante della disciplina della circolazione stradale, come si desume dal disposto dell'art. 140 cod. strada, la cui violazione assume lo stesso valore della violazione di una disposizione specifica).

Tale norma, nel prevedere che gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia salvaguardata la sicurezza stradale, pone un principio informatore della circolazione e deve considerarsi implicitamente richiamata in ogni contestazione di colpa generica (sez. 4, n. 18204 del 15/3/2016, Bianchini, Rv. 266641).

Tuttavia, il principio di colpevolezza impone una verifica più complessa, su piani diversi, riguardanti l'accertamento in concreto della sussistenza della violazione - da parte del soggetto che riveste una posizione che possiamo definire lato sensu di garante - di una regola cautelare (generica o specifica), del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento e della prevedibilità e evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mira a prevenire.

Di qui la necessità di verificare non solo la causalità della condotta (ossia la dipendenza dell'evento da essa, in cui quest'ultima si ponga quale condicio sine qua non, in assenza di decorsi causali alternativi eccezionali, indipendenti e imprevedibili); ma anche la idoneità del comportamento alternativo lecito a scongiurare l'evento e la verifica della c.d. concretizzazione del rischio, vale a dire la introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio concretizzatosi con l'evento, attraverso la violazione delle regole di cautela tese a prevenire e rendere evitabile il prodursi di quel rischio (in motivazione, sez. 4, n. 17000 del 5/4/2016, Scalise, Rv. 266645, in cui si richiama un indirizzo consolidato, con rinvio a sez. 4, n. 40802 del 18/9/2008, Spoldi, Rv. 241475; n. 24898 del 24/5/2007, Venticinque, Rv. 236854; n. 5963 del 2/5/1998, Mannuzzi, Rv. 178402, in cui si è sottolineata la necessità che la verifica del nesso di causalità nei termini sopra precisati, avvenga in base a elementi fattuali certi e non a mere ipotesi o congetture).

Si tratta, a ben vedere, di concetti che vanno al di là di quelli che tradizionalmente identificano l'elemento oggettivo del reato (condotta, evento e nesso causale) e implicano, invece, che l'inquadramento delle singole fattispecie vada compiuto all'interno del sistema normativo che costituisce la c.d. causalità della colpa.

Sul piano oggettivo, pertanto, viene in rilievo il dovere di osservanza della regola cautelare; ma anche la individuazione, preventiva, della stessa regola cautelare e del suo atteggiarsi in relazione all'area di rischio considerata; infine, la sussistenza di un collegamento, non solo materiale tra condotta e evento, ma anche tra regola violata ed evento verificatosi.

Resta salva l'ulteriore verifica sul piano soggettivo, dell'elemento psicologico del reato, cioè, che - nel caso di responsabilità colposa - si articola anche attraverso il duplice scrutinio della prevedibilità dell'evento e della esigibilità del comportamento alternativo lecito. , Anche più di recente, si è fatto ricorso al criterio sopra richiamato della concretizzazione del rischio per spiegare che la rilevanza della violazione della regola cautelare richiede che essa deve aver reso concreto il rischio che la stessa era intesa a prevenire.

Sicché, non ogni evento verificatosi può esser ricondotto alla condotta colposa dell'agente, ma solo quello che sia collegato causalmente alla violazione della specifica regola cautelare (sez. 4, n. 40050 del 29/3/2018, Lenarduzzi, Rv. 273870).

Il giudice, pertanto, non può limitarsi ad accertare il nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento dato, ma deve scrutinare quale sia il rischio che la norma violata è intesa a scongiurare.

Tale verifica è, poi, condizionata dalla natura della norma cautelare violata, tema rispetto al quale si è precisato che, qualora si assuma la violazione di una regola c.d.

"elastica" (che necessiti, cioè, per la sua applicazione di un legame più o meno esteso con le condizioni specifiche in cui l'agente deve operare, al contrario di quelle cosiddette "rigide", che fissano con assoluta precisione lo schema di comportamento) è necessario, ai fini dell'accertamento dell'efficienza causale della condotta anti doverosa, procedere a una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto (sez. 4, n. 40050 del 2018, Lenarduzzi, cit., Rv. 273871, proprio in un caso in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per omicidio colposo da incidente stradale, fondata sul generico riferimento alla inadeguatezza della velocità tenuta dal conducente, senza esplicitare quale fosse la velocità adeguata ovvero quella che, alla luce di tutte le circostanze del fatto, risultava - non ex post ma ex ante - ragionevolmente in grado di evitare l'investimento).

4. Così ricostruita la cornice di diritto nella quale deve esaminarsi la fattispecie concreta, va rilevato che i giudici del doppio grado se ne sono ampiamente discostati.

Intanto, come correttamente rilevato dalla difesa, la condotta colposa del [OSCURATO:PERSONA] è stata individuata a posteriori, laddove, per come sopra evidenziato, l'accertamento della violazione cautelare richiede la preliminare identificazione della regola che doveva essere osservata nel caso concreto.

Tale operazione, certamente agevole in caso di regola cautelare dal contenuto determinato (o regola cautelare rigida), può essere più difficile allorquando la regola codificata non esaurisca il quadro disciplinare, concorrendo con regole non codificate, oppure quando si tratti di regola codificata, ma elastica.

Orbene, la penale responsabilità dell'imputato è stata ricavata da una ricostruzione fattuale lacunosa, come pure rilevato dalla difesa, non risultando la valutazione delle condizioni della strada, della visibilità in concreto, della prevedibile presenza di pedoni in attraversamento, al fine di stabilire ex ante la regola cautelare violata.

I giudici d'appello, infatti, hanno ritenuto provati gli addebiti specifici, descritti in maniera del tutto generica (guida senza adottare una sufficiente prudenza e velocità inadeguata) sulla scorta di elementi (il comportamento di guida di terzi) di per sé non dirimenti rispetto alla condotta di guida da valutarsi (quella, cioè, del [OSCURATO:PERSONA]), ma anche dal significato palesemente equivoco (il riferimento è alle dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA]), tale da dover essere puntualmente circostanziato e spiegato dai giudici del merito che, di contro, hanno assegnato dirimente valore a un dato probatorio che, così come riportato nella sentenza, appare con evidenza travisato.In ordine a tale specifico vizio della motivazione, peraltro, è vero che i margini di deducibilità dello stesso - in ipotesi di doppia sentenza conforme di merito - sono assai ridotti, essendosi spiegato che esso è ravvisabile solo se il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice o quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 4 n. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837; n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 258432; n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258438).

Ma, nella specie, si apprezzano, per l'appunto, tali macroscopicità ed 'evidenza, avuto riguardo alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] riportate a pag. 3 della sentenza appellata e tra parentesi a pag. 3 anche della sentenza impugnata.

Peraltro, tale dato è stato richiamato dallo stesso consulente per affermare l'avvistabilità di ostacoli, l'ausiliario avendo rilevato, non già che il pedone fosse stato avvistato dalla [OSCURATO:PERSONA] mentre intercettava la sua traiettoria (il che sarebbe avvenuto se il pedone si fosse messo in mezzo alla strada, fermandovisi), ma che la donna aveva potuto osservare la dinamica dell'incidente (pag. 6 della sentenza appellata).

L'incertezza di tali elementi fattuali, come opportunamente evidenziato dalla difesa, non consente di verificare, dunque, la congruità della motivazione in ordine alla individuazione della condotta di guida addebitata al [OSCURATO:PERSONA], sul punto cogliendo nel segno la difesa allorquando stigmatizza l'errore metodologico compiuto dai giudici territoriali che hanno addirittura ricavato dalle affermazioni del consulente della difesa la regola prudenziale la cui osservanza avrebbe scongiurato l'evento.

Anche tale elemento è rimasto del tutto oscuro, non cogliendosi nella sentenza impugnata una spiegazione in ordine alla fissazione di tale limite di velocità (20 Km/h), ricordandosi che la individuazione della regola cautelare, proprio per la sua natura elastica, deve essere effettuata con riferimento a dati fattuali certi e preesistenti e non essere ricavata ex post sulla scorta di quanto, purtroppo, accaduto.

Né tali incertezze sono superabili alla stregua di una lettura integrata delle due sentenze di merito, anche in quella appellata cogliendosi il medesimo riferimento alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] nel senso travisato e l'omessa valutazione del complesso dei dati fattuali acquisiti, ivi compresa la velocità della vittima (che procedeva a 12 Km/h) con riferimento alla esigibilità della condotta alternativa lecita e alla prevedibilità del comportamento imprudente altrui.

Su tale ultimo aspetto, peraltro, dovrà tenersi conto, ai fini del rinnovato giudizio, della rilevanza che viene assegnata nel settore della circolazione stradale al principio dell'affidamento: l'utente della strada [che riveste una posizione di garanzia rispetto agli altri utenti e ai terzi, delineata dal coacervo delle regole contenute nel codice strada (sul punto specifico, sez. 4, n. 14145 del 20/2/2015, Gennari, Rv. 263143; n. 44811 del 3/10/2014, Salvadori, Rv. 260643)], infatti, può far sì affidamento sull'altrui osservanza delle norme cautelari, ma tale principio deve essere calibrato nello specifico settore, nel quale deve trovare infatti un opportuno temperamento nell'opposto principio, secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri però nel limite della prevedibilità (sez. 4, n.4• 27513 del 10/5/2017, Mulas, Rv. 269997, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale era stata ritenuta la responsabilità per lesioni del conducente di un ciclomotore che aveva investito un pedone mentre attraversava al di fuori delle strisce pedonali, in un tratto rettilineo ed in condizioni di piena visibilità, per la condotta di guida non idonea a prevenire la situazione di pericolo derivante dal comportamento scorretto del pedone, rischio tipico e ragionevolmente prevedibile della circolazione stradale; n. 8090 del 15/11/2013, dep. 2014, P.M. in proc.

Saporito, Rv. 259277; n. 5691 del 2/2/2016, Tettamanti, Rv. 265981; n. 12260 del 9/1/2015, Moccia e altro, Rv. 263010).

5. La sentenza deve essere, dunque, annullata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che si atterrà, nel rinnovato giudizio, ai principi di diritto sopra richiamati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIsvolta la relazione dal [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] Sergio, ha depositato conclusioni scritte con le quali, insistendo nell'accoglimento dei motivi e delle conclusioni di cui al ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguenziale pronuncia. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale cittadino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Sergio per il reato di cui all'art. 589 bis, c. 1, cod. pen., ha ridotto la pena inflitta, revocando la provvisionale assegnata alla parte civile; ha determinato nel 50% il concorso colposo della vittima e confermato nel resto. All'imputato si è rimproverato di non essersi avveduto, alla guida di un'autovettura, in violazione delle regole di cui agli artt. 140 e 141, c. 1, 2 e 3, codice strada, mentre percorreva un tratto di strada pianeggiante e rettilineo in un centro abitato, alla velocità di 30 Km/h, di un pedone avvistabile che velocemente (alla velocità di 12 Km/h) aveva attraversato la strada in violazione dell'art. 190, c. 2, 4 e 5, codice strada, entrando in contatto con la vittima che decedeva per le lesioni riportate (in [OSCURATO:PERSONA]Elena, il 2 settembre 2016). 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando quattro motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione degli artt. 589 bis, c. 1 e 43 cod. pen., 140, 141, c. 1, 2 e 3, codice strada e vizio della motivazione anche per travisamento probatorio, quanto agli elementi emersi dalle consulenze tecniche in atti. Gli specifici punti della decisione censurati ineriscono alla prova dello stato dei luoghi e alla c.d. concretizzazione del rischio, sotto il profilo della prevedibilità dell'evento avuto riguardo all'area di rischio che la norma asseritamente violata sarebbe intesa a prevenire. Quanto al primo, la Corte aveva affermato che la presenza di pedoni in quel tratto stradale era evenienza ampiamente prevedibile, trovandosi in centro abitato con un discreto volume di traffico, al contrario essendo emerso dalla istruttoria che la strada si trovava nell'estrema periferia sì che altamente improbabile era la presenza di pedoni; era mancante di segnaletica e fiancheggiata dall'aperta campagna sul lato sinistro; era priva di bar o locali commerciali; inoltre, l'incidente era avvenuto in orario notturno e il pedone procedeva velocemente. La Corte avrebbe, in conseguenza di tale errore, ritenuto un obbligo di attenzione specifico, del tutto avulso, però, dalle risultanze in fatto e privo dei necessari indicatori di potenziali fonti di pericolo. Con un secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento alla valutazione della testimonianza [OSCURATO:PERSONA] (la conducente di un'autovettura che procedeva in senso inverso), elemento sulla scorta del quale si è ritenuta l'avvistabilità del pedone: costei aveva dichiarato di aver visto il pedone dopo aver sentito il rumore della frenata, cosicché non poteva affermarsi, come fatto in sentenza, che la donna avesse visto il pedone prima del [OSCURATO:PERSONA] e lo avesse evitato, come non aveva fatto l'imputato, anche perché, come evidenziato nell'appello, ciò sarebbe equivalso a dire che il pedone era rimasto fermo in mezzo alla strada. La difesa rileva che con tale doglianza non si sollecita alcuna diversa interpretazione del dato probatorio, ma la valutazione della difformità incontrovertibile tra il significato della dichiarazione e quello trattone dal giudice. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento al dato della velocità che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tenere per scongiurare l'evento. La Corte del merito, nel ripercorrere la trama argomentativa della sentenza appellata, ha affermato che se il [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto una velocità di 20 Km/h, che era stata stimata come prudenziale anche dal suo consulente, avrebbe potuto approntare con successo le manovre più opportune. Tali affermazioni sono fuorvianti, oltre che inesatte: il Tribunale non aveva indicato la condotta alternativa lecita, che la Corte ravvisa nella velocità prudenziale di 20 Km/h, ma aveva formulato in maniera apodittica un addebito di colpa generica, la maggiore attenzione e cautela. Non è neppure vero, poi, che il consulente della difesa avesse affermato che 20 Km/h fosse la velocità prudenziale che avrebbe consentito di scongiurare l'evento, avendo il tecnico affermato che quella di 30 Km/h tenuta era del tutto prudenziale in relazione allo stato dei luoghi. Sussisterebbe, pertanto, un vero e proprio errore revocatorio per invenzione, non avendo il consulente detto che la velocità esigibile fosse quella inferiore di 20 Km/h, ma affermato che per arrestare il mezzo sarebbe stato necessario procedere a 20 Km/h, precisando al contempo che questa era una condotta non esigibile per le ragioni già spiegate. Né in sentenza si è offerta una qualche motivazione per affermare che la regola cautelare violata fosse stata quella di non aver tenuto la ridottissima velocità indicata dalla Corte, a fronte di un limite prescritto di 50 Km/h. Da tale errore, sarebbe derivata la violazione dell'art. 43 cod. pen. e dell'art. 141 codice strada: i giudici territoriali, infatti, limitandosi ad affermare lapidariamente che la velocità prudenziale fosse quella di 20 Km/h, hanno mancato di identificare il preciso contenuto della regola cautelare, facendo coincidere la velocità prudenziale, da individuarsi in concreto e con valutazione ex ante, con quella individuata ex post come salvifica. Infine, con un quarto motivo, la difesa ha dedotto analoghi vizi, quanto al dato rappresentato dalla condotta della vittima: la Corte non avrebbe esaminato un dato pacifico, quello cioè in base al quale, nell'occorso, il pedone stava procedendo a 12 Km/h (velocità accertata dal consulente del PM sulla scorta di precisi calcoli matematici), affermando quindi, sulla scorta di tale omissione, che il pedone, al momento dell'investimento, si trovava sulla carreggiata, "verosimilmente" intento ad attraversare, la sua colpa essendo stata ravvisata nell'essersi avventurato nell'attraversamento fuori dalle strisce e in zona scarsamente illuminata, senza valutare la velocità del veicolo. Trattasi di affermazione che la difesa ritiene vieppiù illogica a fronte del passaggio motivazionale con il quale si è affermato che il conducente dell'auto avrebbe avuto il tempo necessario per avvedersi del pedone che si apprestava, sebbene titubante, ad attraversare per poi assumere una singolare posizione nella carreggiata stessa, spiegata dalla Corte con la possibilità che l'uomo avesse interrotto bruscamente l'attraversamento, rimanendo in mezzo e fuori dal campo di osservazione del [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi di una ricostruzione congetturale (pedone fermo sull'asse stradale), per la quale il pedone sarebbe rimasto illogicamente fermo al momento dell'incidente, fuori dal campo visuale dell'automobilista che procedeva a 30 Km/h ed essa avrebbe finito per condizionare anche la valutazione sulla prevedibilità di tale condotta imprudente (avuto riguardo allo stato dei luoghi e alla mancanza di indicatori di fonti di pericolo); ma anche sulla individuazione della condotta alternativa lecita in concreto esigibile (tenuto conto del tempo e dello spazio utili ad approntare la manovra alternativa), con il risultato che la lettura della motivazione non consentirebbe di apprezzare come congruo l'iter logico giuridico in base al quale si è ritenuta la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Felicetta MARINELLI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Sergio ha depositato conclusioni scritte, con le quali, anche in replica alle conclusioni del Procuratore generale, ha richiamato e sviluppato le argomentazioni difensive, richiamando le conclusioni di cui al ricorso e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni consequenziale pronuncia. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre. 2. La Corte d'appello ha richiamato il percorso motivazionale seguito dal primo giudice, in base al quale: a) nell'occorso, pur a fronte della condotta imprudente del pedone (avventuratosi nell'attraversamento della strada, al di fuori delle strisce e in zona scarsamente illuminata senza valutare la velocità del veicolo antagonista), l'imputato era responsabile del sinistro poiché, ove avesse prestato attenzione, avrebbe avvistato il pedone, così come lo aveva avvistato la conducente [OSCURATO:PERSONA] che percorreva la stessa strada in senso opposto, deduzione tratta dalle dichiarazioni della donna trascritte in sentenza ("sentivo una frenata e mi voltavo di circa 90 gradi verso sinistra e in quell'istante vedevo la vettura ... ... travolgere una persona ferma nella corsia di marcia opposta... 'a); b) se il [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto una velocità pari a 20 Km/h, stimata prudenziale anche dal consulente della difesa, in considerazione dello stato dei luoghi (centro abitato, ora notturna, mancanza di segnaletica, presenza di un capannone di scarico merci di un centro commerciale, discreto volume di traffico, scarsa visibilità) avrebbe potuto approntare con successo le manovre più opportune a evitare l'incidente. Tali elementi fattuali erano stati contestati con il gravame, avendo il difensore opposto che il luogo era nell'estrema periferia della città, che i centri commerciali erano distanti centinaia di metri e l'ingresso si affacciava su altra strada, che la velocità era stata prudenziale, che il pedone aveva attraversato di corsa, sbucando all'improvviso da dietro l'autovettura della [OSCURATO:PERSONA]. In risposta, i giudici dell'appello hanno ritenuto che il pedone non era sbucato all'improvviso da dietro l'auto della [OSCURATO:PERSONA] che, in tal caso, non avrebbe potuto vederlo alla sua sinistra; che il pedone era invece visibile come lo era stato per la [OSCURATO:PERSONA] e che il [OSCURATO:PERSONA] l'avrebbe visto se avesse usato maggior attenzione; la condotta alternativa lecita era stata indicata dallo stesso consulente della difesa, che aveva affermato che la velocità prudenziale sarebbe stata quella di 20 Km/h. Alla stregua di tale complessivo ragionamento, dunque, la Corte ha ritenuto non potersi sostenere l'assenza di colpa dell'imputato, egli non essendosi concentrato sulla strada e non avendo tenuto una velocità adeguata. 3. I motivi sono fondati e possono essere congiuntamente trattati, stante lo stretto collegamento tra le doglianze che ne formano oggetto. In tema di circolazione stradale, si è già affermato che, ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 589, comma secondo, cod. pen., non è necessaria la violazione di una specifica norma del codice stradale, essendo sufficiente l'inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia e diligenza (sez. 4, n. 356665 del 19/6/20007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237453, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che tali regole devono ritenersi parte integrante della disciplina della circolazione stradale, come si desume dal disposto dell'art. 140 cod. strada, la cui violazione assume lo stesso valore della violazione di una disposizione specifica). Tale norma, nel prevedere che gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia salvaguardata la sicurezza stradale, pone un principio informatore della circolazione e deve considerarsi implicitamente richiamata in ogni contestazione di colpa generica (sez. 4, n. 18204 del 15/3/2016, Bianchini, Rv. 266641). Tuttavia, il principio di colpevolezza impone una verifica più complessa, su piani diversi, riguardanti l'accertamento in concreto della sussistenza della violazione - da parte del soggetto che riveste una posizione che possiamo definire lato sensu di garante - di una regola cautelare (generica o specifica), del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento e della prevedibilità e evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mira a prevenire. Di qui la necessità di verificare non solo la causalità della condotta (ossia la dipendenza dell'evento da essa, in cui quest'ultima si ponga quale condicio sine qua non, in assenza di decorsi causali alternativi eccezionali, indipendenti e imprevedibili); ma anche la idoneità del comportamento alternativo lecito a scongiurare l'evento e la verifica della c.d. concretizzazione del rischio, vale a dire la introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio concretizzatosi con l'evento, attraverso la violazione delle regole di cautela tese a prevenire e rendere evitabile il prodursi di quel rischio (in motivazione, sez. 4, n. 17000 del 5/4/2016, Scalise, Rv. 266645, in cui si richiama un indirizzo consolidato, con rinvio a sez. 4, n. 40802 del 18/9/2008, Spoldi, Rv. 241475; n. 24898 del 24/5/2007, Venticinque, Rv. 236854; n. 5963 del 2/5/1998, Mannuzzi, Rv. 178402, in cui si è sottolineata la necessità che la verifica del nesso di causalità nei termini sopra precisati, avvenga in base a elementi fattuali certi e non a mere ipotesi o congetture). Si tratta, a ben vedere, di concetti che vanno al di là di quelli che tradizionalmente identificano l'elemento oggettivo del reato (condotta, evento e nesso causale) e implicano, invece, che l'inquadramento delle singole fattispecie vada compiuto all'interno del sistema normativo che costituisce la c.d. causalità della colpa. Sul piano oggettivo, pertanto, viene in rilievo il dovere di osservanza della regola cautelare; ma anche la individuazione, preventiva, della stessa regola cautelare e del suo atteggiarsi in relazione all'area di rischio considerata; infine, la sussistenza di un collegamento, non solo materiale tra condotta e evento, ma anche tra regola violata ed evento verificatosi. Resta salva l'ulteriore verifica sul piano soggettivo, dell'elemento psicologico del reato, cioè, che - nel caso di responsabilità colposa - si articola anche attraverso il duplice scrutinio della prevedibilità dell'evento e della esigibilità del comportamento alternativo lecito. , Anche più di recente, si è fatto ricorso al criterio sopra richiamato della concretizzazione del rischio per spiegare che la rilevanza della violazione della regola cautelare richiede che essa deve aver reso concreto il rischio che la stessa era intesa a prevenire. Sicché, non ogni evento verificatosi può esser ricondotto alla condotta colposa dell'agente, ma solo quello che sia collegato causalmente alla violazione della specifica regola cautelare (sez. 4, n. 40050 del 29/3/2018, Lenarduzzi, Rv. 273870). Il giudice, pertanto, non può limitarsi ad accertare il nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento dato, ma deve scrutinare quale sia il rischio che la norma violata è intesa a scongiurare. Tale verifica è, poi, condizionata dalla natura della norma cautelare violata, tema rispetto al quale si è precisato che, qualora si assuma la violazione di una regola c.d. "elastica" (che necessiti, cioè, per la sua applicazione di un legame più o meno esteso con le condizioni specifiche in cui l'agente deve operare, al contrario di quelle cosiddette "rigide", che fissano con assoluta precisione lo schema di comportamento) è necessario, ai fini dell'accertamento dell'efficienza causale della condotta anti doverosa, procedere a una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto (sez. 4, n. 40050 del 2018, Lenarduzzi, cit., Rv. 273871, proprio in un caso in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per omicidio colposo da incidente stradale, fondata sul generico riferimento alla inadeguatezza della velocità tenuta dal conducente, senza esplicitare quale fosse la velocità adeguata ovvero quella che, alla luce di tutte le circostanze del fatto, risultava - non ex post ma ex ante - ragionevolmente in grado di evitare l'investimento). 4. Così ricostruita la cornice di diritto nella quale deve esaminarsi la fattispecie concreta, va rilevato che i giudici del doppio grado se ne sono ampiamente discostati. Intanto, come correttamente rilevato dalla difesa, la condotta colposa del [OSCURATO:PERSONA] è stata individuata a posteriori, laddove, per come sopra evidenziato, l'accertamento della violazione cautelare richiede la preliminare identificazione della regola che doveva essere osservata nel caso concreto. Tale operazione, certamente agevole in caso di regola cautelare dal contenuto determinato (o regola cautelare rigida), può essere più difficile allorquando la regola codificata non esaurisca il quadro disciplinare, concorrendo con regole non codificate, oppure quando si tratti di regola codificata, ma elastica. Orbene, la penale responsabilità dell'imputato è stata ricavata da una ricostruzione fattuale lacunosa, come pure rilevato dalla difesa, non risultando la valutazione delle condizioni della strada, della visibilità in concreto, della prevedibile presenza di pedoni in attraversamento, al fine di stabilire ex ante la regola cautelare violata. I giudici d'appello, infatti, hanno ritenuto provati gli addebiti specifici, descritti in maniera del tutto generica (guida senza adottare una sufficiente prudenza e velocità inadeguata) sulla scorta di elementi (il comportamento di guida di terzi) di per sé non dirimenti rispetto alla condotta di guida da valutarsi (quella, cioè, del [OSCURATO:PERSONA]), ma anche dal significato palesemente equivoco (il riferimento è alle dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA]), tale da dover essere puntualmente circostanziato e spiegato dai giudici del merito che, di contro, hanno assegnato dirimente valore a un dato probatorio che, così come riportato nella sentenza, appare con evidenza travisato.In ordine a tale specifico vizio della motivazione, peraltro, è vero che i margini di deducibilità dello stesso - in ipotesi di doppia sentenza conforme di merito - sono assai ridotti, essendosi spiegato che esso è ravvisabile solo se il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice o quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 4 n. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837; n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 258432; n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258438). Ma, nella specie, si apprezzano, per l'appunto, tali macroscopicità ed 'evidenza, avuto riguardo alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] riportate a pag. 3 della sentenza appellata e tra parentesi a pag. 3 anche della sentenza impugnata. Peraltro, tale dato è stato richiamato dallo stesso consulente per affermare l'avvistabilità di ostacoli, l'ausiliario avendo rilevato, non già che il pedone fosse stato avvistato dalla [OSCURATO:PERSONA] mentre intercettava la sua traiettoria (il che sarebbe avvenuto se il pedone si fosse messo in mezzo alla strada, fermandovisi), ma che la donna aveva potuto osservare la dinamica dell'incidente (pag. 6 della sentenza appellata). L'incertezza di tali elementi fattuali, come opportunamente evidenziato dalla difesa, non consente di verificare, dunque, la congruità della motivazione in ordine alla individuazione della condotta di guida addebitata al [OSCURATO:PERSONA], sul punto cogliendo nel segno la difesa allorquando stigmatizza l'errore metodologico compiuto dai giudici territoriali che hanno addirittura ricavato dalle affermazioni del consulente della difesa la regola prudenziale la cui osservanza avrebbe scongiurato l'evento. Anche tale elemento è rimasto del tutto oscuro, non cogliendosi nella sentenza impugnata una spiegazione in ordine alla fissazione di tale limite di velocità (20 Km/h), ricordandosi che la individuazione della regola cautelare, proprio per la sua natura elastica, deve essere effettuata con riferimento a dati fattuali certi e preesistenti e non essere ricavata ex post sulla scorta di quanto, purtroppo, accaduto. Né tali incertezze sono superabili alla stregua di una lettura integrata delle due sentenze di merito, anche in quella appellata cogliendosi il medesimo riferimento alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] nel senso travisato e l'omessa valutazione del complesso dei dati fattuali acquisiti, ivi compresa la velocità della vittima (che procedeva a 12 Km/h) con riferimento alla esigibilità della condotta alternativa lecita e alla prevedibilità del comportamento imprudente altrui. Su tale ultimo aspetto, peraltro, dovrà tenersi conto, ai fini del rinnovato giudizio, della rilevanza che viene assegnata nel settore della circolazione stradale al principio dell'affidamento: l'utente della strada [che riveste una posizione di garanzia rispetto agli altri utenti e ai terzi, delineata dal coacervo delle regole contenute nel codice strada (sul punto specifico, sez. 4, n. 14145 del 20/2/2015, Gennari, Rv. 263143; n. 44811 del 3/10/2014, Salvadori, Rv. 260643)], infatti, può far sì affidamento sull'altrui osservanza delle norme cautelari, ma tale principio deve essere calibrato nello specifico settore, nel quale deve trovare infatti un opportuno temperamento nell'opposto principio, secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri però nel limite della prevedibilità (sez. 4, n.4• 27513 del 10/5/2017, Mulas, Rv. 269997, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale era stata ritenuta la responsabilità per lesioni del conducente di un ciclomotore che aveva investito un pedone mentre attraversava al di fuori delle strisce pedonali, in un tratto rettilineo ed in condizioni di piena visibilità, per la condotta di guida non idonea a prevenire la situazione di pericolo derivante dal comportamento scorretto del pedone, rischio tipico e ragionevolmente prevedibile della circolazione stradale; n. 8090 del 15/11/2013, dep. 2014, P.M. in proc. Saporito, Rv. 259277; n. 5691 del 2/2/2016, Tettamanti, Rv. 265981; n. 12260 del 9/1/2015, Moccia e altro, Rv. 263010). 5. La sentenza deve essere, dunque, annullata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che si atterrà, nel rinnovato giudizio, ai principi di diritto sopra richiamati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo
Sentenza Cassazione n. 16108/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris