CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18223/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente ai par.2 e 3 del capo R1) per essere il reato estinto per prescrizione; annullamento con rinvio limitatamente al par.4 capo R1) per rideterminazione della pena; inammissibilità nel resto. udito i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA], Battaglini e Persiani, che si sono riportati ai motivi, chiedendone l'accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 4 maggio 2021, la Corte d'appello di Genova ha, in riforma della decisione del Tribunale di Massa del 10 ottobre 2019, dichiarato estinti per prescrizione i reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] ai capi A), B), A2) e Z) e a [OSCURATO:PERSONA] ai capi Si), A2) e R1), limitatamente all'assegno circolare emesso il 19 luglio 2010, ed ha rideterminato per entrambi la pena in ordine alle residue imputazioni, revocando l'interdizione legale e sostituendo la pena accessoria irrogata al primo con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. 1.1. Dalle sentenze di merito risulta che al Lucchesi sono stati contestati i reati di furto aggravato e continuato (capi A), B), C), D)), di falso (capi E), P), Al), B1)), truffa (capi Q), Z), Q), e tentata estorsione (capi A2) e B2) in riferimento all'indebito prelievo di somme dai conti correnti bancari di [OSCURATO:PERSONA], alcuni cointestati al figlio, [OSCURATO:PERSONA]; somme prelevate attraverso la predisposizione di falsa documentazione, abusando della qualità di direttore di diversi istituti di credito presso i quali i predetti avevano intratteruto - nel tempo ed in correlazione con l'assunzione dell'imputato presso gli stessi - rapporti di conto corrente. Un ulteriore segmento dell'imputazione riguarda reati di intermediazione nella circolazione dell'illecita provvista, contestati a diversi imputati, separatamente giudicati, ed al [OSCURATO:PERSONA], al quale sono stati ascritti i delitti di riciclaggio (capo Q1) e ricettazione (capo R1). [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA], infine, sono stati contestati i reati di tentata estorsione continuata in danno della medesima Bambusi (capi Al) e A2)). 1.2. Con la sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato - dichiarate estinte per prescrizione le imputazioni sub Q), R), V1 e B1) e pronunciata l'assoluzione per il capo B2) - alla pena ritenuta di giustizia limil:atamente ai reati: di furto pluriaggravato (capi A), B), C), e D)), di truffa (capo Z)) e di tentata estorsione (capo A2), previa esclusione della contestata aggravante); [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di ricettazione di cui ai capi R1) e Si), e per la imputazione sub A2). [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] sono stati, altresì, condannati al risarcimento del danno derivante dal reato di cui al capo A2) in favore della Bambusi ed il primo - in solido con il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] di credito Cooperativo di [OSCURATO:PERSONA] - anche del danno cagionato alla predetta ed a [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza delle condotte di cui ai capi A), B), C) e D). La Corte d'appello ha, in parziale riforma della decisione di primo grado, reso le statuizioni sopra riportate.2. Avverso la sentenza indicata hanno proposto ricorso, c:on distinti, atti, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il ricorso, proposto a firma dei difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi. 2.1.1. Con il primo, deduce violazione di legge in riferimento all'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei fatti in data 27 dicembre 2010 e 3 gennaio 2011, di cui al n. 2 del capo R1). 2.1.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per avere la Corte territoriale erroneamente applicato la giurisprudenza di legittimità, relativa al dolo eventuale di ricettazione ed elaborata in riferimento all'omessa giustificazione della provenienza di titoli di credito, ad operazioni di bonifico bancario, delle quali è, invece, tracciata la genesi e che escludono la consapevolezza della illiceità della provvista, non necessitando peraltro di accettazione, sicchè il difetto di vigilanza sui flussi finanziari in entrata può, eventualmente, imputarsi a mera colpa. 2.2. Con il ricorso, proposto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articola quattro motivi. 2.2.1. Con il primo motivo, deduce nullità della sentenza di primo grado in conseguenza dell'omessa valutazione della memoria difensiva depositata in primo grado il 10 giugno 2019 per avere la Corte territoriale - che pure ha condiviso il rilievo difensivo - escluso la riconducibilità del vizio nell'alveo dell'art. 178, comma 1, lett. C) cod. proc. pen., ed ha, a sua volta, ignorato le deduzioni svolte, omettendo di considerare il contenuto del memoriale e dell'allegata documentazione, intesa a contrastare la valutazione d'attendibilità della persona offesa, nel quadro delle dichiarazioni di segno diverso rese dai testimoni, 2.2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., sub specie di vizio della motivazione in riferimento alla valutazione di attendibilità della persona offesa, per avere anche al riguardo la Corte territcriale sterilizzato le deduzioni di segno contrario svolte dalla difesa in riferimento: 1) quanto ai rapporti bancari con [OSCURATO:PERSONA], alla frequenza ed alle modalità di gestione personale della stessa Bambusi, come confermato dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tali da smentire il disconoscimento del carnet di assegni riconducibile al conto n. 270; quanto all'accensione a sua insaputa del conto n. 190, dedicato alle operazioni in titoli, risultano travisate le dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato altro dipendente della banca autorizzato alla gestione del dossier titoli n. 31; giustificato l'accensione del conto, su richiesta di Audit di [OSCURATO:PERSONA] BCC, in epoca successiva alla data di apertura; reso esaustive spiegazione riguardo le difformità delle sottoscrizioni della Bambusi rispetto allo specimen; quanto alla documentazione bancaria asseritamente non ricevuta, anche in relazione ai giroconti da n. 270 a n. 190, per avere la Corte d'appello del tutto trascurato quanto documentalmente comprovato in ordine al recapito della posta alla Bambusi all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] 61 dal quale, invece, la medesima aveva dichiarato di essersi trasferita; 2) quanto ai rapporti bancari con Bibop CARIRE, per essere state documentate operazioni (estinzione conti; riversamento accredito su altri rapporti; operazioni sul conto n. 8966 riferibili all'intestataria) tali da essere personalmente eseguite dalla Bambusi; 3) quanto ai rapporti bancari con [OSCURATO:PERSONA], per essere stata sottovalutata la deposizione del teste Loro, sia in riferimento alla frequenza ed alle modalità di gestione personale della stessa Bambusi, ed alla riferibilità alla stessa degli assegni emessi in favore del Lucchesi, di [OSCURATO:PERSONA] e della società Biancospino, che alle funzioni svolte dal Lucchesi; 4) quanto ai rapporti bancari con [OSCURATO:PERSONA], per essere stata del tutto trascurata la circostanza, riferita dal teste Camerini, dell'immediata messa a disposizione della Bambusi di un servizio di home-banking, tale da escludere l'asserita inconsapevolezza delle movimentazioni sul relativo conto. 2.2.3. Con il terzo motivo, deduce analoga censura quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al capo D) per essere stati, a tal fine, valorizzati elementi relativi ad altri reati dichiarati estinti per prescrizione; travisati gli esiti dell'attività ispettiva (come riferito dai testi Della Tomasina e Ercoli); valorizzati riscontri documentali invece insussistenti e trascurate in toto le dichiarazioni del teste Graziani. 2.2.4 Con il quarto motivo, si riepilogano le censure articolate nei precedenti motivi. 3. Con memoria trasmessa 1'8 febbraio 2022, il difensore delle pari civili ha rassegnato le conclusioni e depositato nota spese. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è proposto fuori dei casi previsti dalla legge ed è, comunque, manifestamente infondato.Il primo motivo è, ad un tempo, reiterativo e palesemente inconsistente. Reiterativo poiché riproduce una censura correttamente respinta dalla Corte territoriale, richiamando la giurisprudenza assolutamente unanime di questa Corte, che ha, anche di recente (ex multis Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511), ribadito come l'omessa valutazione di memorie difensive non costituisca causa di nullità della decisione, ma può unicamente incidere sulla tenuta logico- giuridica della motivazione; manifestamente inconsistente perché la parte che deduce l'omessa valutazione delle predette memorie ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato; ed anche tale profilo è stato esplorato dal giudice del gravame che ha, comunque, ritenuto che le circostanze prospettate nella memoria depositata in primo grado, quantunque ignorate, fossero comunque prive del carattere della decisività, in quanto intese alla frammentaria confutazione della prova d'accusa e, in particolare, dell'attendibilità della persona offesa, che trova, invece, pregnanza unitaria nella valorizzazione del vincolo fiduciario che aveva legato, per lungo tempo, la Bambusi al Lucchesi, e nell'affidamento in questi riposto„ tanto da trasferire i propri conti nei quattro istituti di credito presso i quali il ricorrente aveva, nel tempo, svolto funzioni direttive, autorizzandolo alle relative operazioni. 2. Il secondo ed il quarto motivo - la cui disamina si antepone nella parte relativa all'impugnazione dei reati sub a) e b) dichiarati prescritti - sono inammissibili per assoluta genericità. 2.1. Nel solco del consolidato orientamento ermeneutico delineato dalle Sezioni unite di questa Corte (n. 35490 del 28/05/2009, Tettarrianti, Rv. 244274), va, difatti, rilevato come, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile cori qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Ne consegue, simmetricamente, che l'imputato il civale, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. peri., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219). 2.2. Sul punto, le deduzioni del ricorrente non prospettano, con la necessaria evidenza, l'insussistenza dei reati estinti per prescrizione, sì da consentire la constatazione per tabulas dell'ingiustificata opzione, da parte del giudice del merito, della declaratoria di prescrizione in luogo dell'assoluzione nel merito. Nel resto, le censure si limitano a richiamare le prove, addotte a confutazione dell'attendibilità della persona offesa che - come si dirà - introducono ad una inammissibile rivalutazione del risultato probatorio. 3. Il secondo motivo ed il terzo motivo sono - in relazione ai capi c) e d) - nella loro duplice declinazione, inammissibili. 3.1. Già l'articolazione delle censure, che riportano inter stralci dei verbali delle prove dichiarative, rendono ragione della inammissibile richiesta, rivolta a questa Corte, di valutarne direttamente il contenuto e l'impatto sul complessivo compendio dimostrativo. In tal modo, i motivi propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Ed invero, pur essendo formalmente riferita a vizi riconducibili &la motivazione ed alla violazione di legge, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sulle valutazioni effettuate dal giudice del merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Se2. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata in merito alla attendibilità delle fonti di prova, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Va, invece, rilevato come la sentenza impugnata abbia fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, senza sottrarsi al confronto con i motivi di gravame. 3.2. Quanto alla pretesa sottovalutazione di indicatori deponenti per l'inattendibilità della persona offesa, le deduzioni relative ai reati già dichiarati prescritti (rapporti presso [OSCURATO:PERSONA] e presso [OSCURATO:PERSONA]) incorrono nel limite già segnalato al § 2.1., mentre il ricorrente si sofferma, analiticamente e lungamente, sulle deposizioni testimoniali che vorrebbero dimostrare la personale gestione dei rapporti bancari da parte della Bambusi, in tal modo trascurando in toto di confrontarsi con l'affidamento incondizionato riposto dalla persona offesa nel Lucchesi che, nel ragionamento delle conformi sentenze di merito, costituisce la chiave di lettura unitaria della credibilità della stessa Bambusi. Dalle conformi sentenze di merito risulta, infatti, ampiamente ricostruita la genesi e l'evoluzione del rapporto tra le parti, radicato nella fiducia già consolidata tra i genitori della Bambusi e l'imputato, al quale era stata affidata la gestione finanziaria delle risorse familiari; fiducia che ha costituito, ad un tempo, occasione per l'abusiva strumentalizzazione ordita dal Lucchesi - e ricostruita, nella sua complessità, nella sentenza di primo grado - e giustificazione del mandato ad operare sui conti, senza puntuali verifiche da parte della Bambusi, la cui personale cor dizione soggettiva (colpita da grave lutto familiare successivamente al divorzio ed al trasferimento in Toscana) non si è mancato di sottolineare. 3.3. Nel resto, i motivi riproducono la stessa tecnica sia per le operazioni effettuate presso [OSCURATO:PERSONA] che in [OSCURATO:PERSONA], anche in tal caso prospettando una lettura parziale e decontestualizzata delle prove orali, minimizzando i riscontri documentali e finendo per enfatizzare circostanze invece irrilevanti (quali la presenza della Bambusi in banca; la autenticità di talune firme; il recapito di estratti conto ad indirizzi utili; la causale di singole operazioni), nel quadro dell'affidavit ampiamente circostanziato che, nella valutazione delle conformi sentenze di merito, ha caratterizzato il rapporto tra le parti. Per altro verso, le censure del ricorrente si connotano di aspecificità laddove ignorano i plurimi indicatori confessori (ammissione degli addebiti; proposte di transazione stragiudiziali), enunciati nella sentenza di primo grado e richiamati dalla Corte d'appello, e la complessiva ricostruzione dei fatti, oggetto delle contestazioni dichiarate prescritte, che delineano compiutamente le modalità della sottrazione e la destinazione di gran parte delle somme sottratte, in un contesto di abuso della posizione svolta dal Lucchesi nelle diverse banche in cui ha operato. 3.4. Quanto alle censure svolte nel terzo motivo in riferimento al capo d), mentre il riferimento ai rilievi ispettivi presso [OSCURATO:PERSONA] costituisce argomento di descrizione del contesto, utilizzato dalla Corte territoriale al fine di ricondurre unitariamente i diversi fatti e giustificare, del tutto ragionevolmente, l'occultamento di operazioni non autorizzate (anche) presso [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente trascrive brani di deposizione, dei quali assume la sottovalutazione, rrentre la sentenza impugnata dà conto di prelevamenti, per contanti ed a mezzo assegni, pari a circa 25.000,00 Euro, che le dichiarazioni del teste Graziani e della Bambusi non smentiscono, ed anzi finiscono per confermare, nella misura in cui evidenziano l'assoluta inconsapevolezza della parte civile riguardo la movimentazione dei propri conti. Ne consegue la manifesta infondatezza del travisamento della prova per omissione denunciato in riferimento alle conformi sentenze di merito, in assenza della decisività dell'errore, che deve, invece, essere tale da d sarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazicine nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758). Il ricorso proposto nell'interesse del Lucchesi è, pertanto, inammissibile. 4. E', del pari, inammissibile il ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il secondo motivo è del tutto aspecifico ed è, comunque, manifestamente infondato. Nel censurare l'iter giustificativo della sentenza impugnata sul punto del dolo di ricettazione, il ricorrente trascura del tutto la complessiva condotta delineata, nelle conformi sentenze di merito, a carico del [OSCURATO:PERSONA], prestatosi non solo alla monetizzazione, attraverso la società al medesimo riconducibile e mediante plurime operazioni, dell'illecita provvista conseguita dal Lucchesi in danno della Bambusi, ma anche all'attività intimidatoria susseguente alla denuncia dei fatti per cui si procede. Nel resto, il motivo si limita ad asserire la mancata consapevolezza dell'origine illecita delle somme accreditate mediante bonifico che, nel quadro d'insieme richiamato, si dissolve anche solo se si consideri l'assenza di allegazione di qualsivoglia causale atta a giustificare le rimesse finanziarie. Sicchè il riferimento al dolo eventuale di ricettazione è, nel caso al vaglio, del tutto ultroneo, in presenza della dimostrazione della piena coscienza e volontà di ricezione dei proventi dei delitti ascritti al Lucchesi. 4.2. L'inammissibilità del ricorso, che non introduce la costituzione di un valido rapporto processuale d'impugnazione, è ostativa al rilievo della prescrizione (per tutte Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv 266818), dedotta con il primo motivo. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo determinare in Euro tremila ciascuno, in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione alle pati civili delle spese di asssitenza nel grado, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese