CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 1986
Cassazione n. 17492/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/02/1986 avverso l'ordinanza del 12/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG che ha chiesto che venga dichiarata li.inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 164 del 12 gennaio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], con cui era stata respinta l'istanza diretta ad ottenere un permesso di necessità per partecipare al funerale del fratello e/o trascorrere tre ore presso la propria abitazione familiare il giorno 10 settembre 2020. In particolare, il Magistrato di sorveglianza respingeva la richiesta, dando atto di aver potuto valutare la richiesta solo in data 16 settembre ed evidenziando come fosse mancante la prova della parentela con il deceduto. 1.1. Avverso tale decisione il detenuto proponeva reclamo ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, I. 26 luglio 1975, n. 354. 1.2. Con il provvedimento oggetto d'impugnazione il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile il reclamo, poiché, essendo stato presentato direttamente dall'interessato con riserva dei motivi, questi ultimi non erano agli atti. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di fiducia del Travali, chiedendone l'annullamento senza rinvio "dettando provvedimenti conseguenti", ponendo alla base dell'impugnazione un unico motivo con cui viene lamentata la mancata possibilità di intervenire all'udienza in camera di consiglio, prevista per il 12 gennaio 2021 a seguito della notificazione di fissazione dell'udienza con possibilità di poter partecipare da remoto tramite piattaforma [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, tempestivamente richiesta cinque giorni prima dell'udienza indicando anche il numero di telefono cellulare sul quale essere raggiunto. Il difensore, quindi, afferma di aver cercato inutilmente di contattare telefonicamente le utenze dell'Ufficio di sorveglianza pubblicate sia il giorno stesso dell'udienza che successivamente, nonché di aver inviato nei giorni seguenti più messaggi tramite posta elettronica certificata (pec) al Presidente del Tribunale di Sorveglianza, al Presidente del Tribunale e al deposito atti penali, nonché ad altri indirizzi di posta certificata, senza ricevere risposta alcuna. Sostiene, pertanto, la nullità del procedimento camerale e della relativa decisione assunta senza consentirgli di partecipare ai sensi degli artt. 178-179 cod. proc. pen., per l'effetto estensivo delle disposizioni di cui all'art. 666 cod. proc. pen. in relazione all'art. 127 medesimo codice, relative all'intervento e l'assistenza dell'imputato ovvero all'assenza del difensore. Aggiunge che l'eventuale nomina di un difensore d'ufficio in sua sostituzione non possa sanare detta nullità. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. L'impugnazione è fondata. 4.1. Come risulta dalla lettura del provvedimento impugnato e dall'allegata notificazione di fissazione dell'udienza con possibilità di poter partecipare da remoto tramite piattaforma [OSCURATO:PERSONA], il difensore non ha partecipato all'udienza, nonostante abbia comunicato la sua volontà in tal senso inviando una pec (le cui ricevute sono allegate al ricorso). In realtà non si fa riferimento alcuno all'assistenza del detenuto richiedente il permesso da parte di un difensore anche d'ufficio. 4.2. Questa Corte ha recentemente affermato che "in tema di procedimento di sorveglianza "da remoto", qualora, a causa di un improvviso malfunzionamento del sistema di videoconferenza, sia impossibile la partecipazione del difensore di fiducia del condannato all'udienza "a distanza" (nella specie fissata per la trattazione di un'istanza di detenzione domiciliare), è illegittima la sostituzione dello stesso con un difensore d'ufficio designato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente nullità ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen. sia di detta udienza che del provvedimento in esito ad essa adottato ". Da detto principio è possibile desumere che, in ogni caso, il difensore avrebbe avuto diritto a partecipare all'udienza tenutasi apparentemente senza patrocinio alcuno a favore del detenuto richiedente. 4.3. Dalle considerazioni sopra riportate deriva l'accoglimento del ricorso con annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per la trattazione del reclamo ritualmente presentato. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così deciso in data 28 gennaio