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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16963/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 82/2019 proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata – -avverso la sentenza n. 3187/05/2018 emessa dalla CTR Lazio in data 15/05/2018 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 82/2019 Numero sezionale 4541/2022 Numero di raccolta generale 16963/2022

1. [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di una unità immobiliare sita in Data pubblicazione 25/05/2022 Roma, [OSCURATO:PERSONA], alla via Archimede nr. 40, impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma l’avviso di accertamento catastale ai sensi dell’art. 1, comma 335, legge 311/04, che attribuiva una nuova categoria ed una nuova classe, con conseguente aumento della rendita catastale.

2. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo non motivato l’avviso di accertamento.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio dichiarava inammissibile l’appello, in quanto la notifica del gravame, effettuata con il servizio privato tramite l’Agenzia [OSCURATO:SOCIETA]., prima del 10.9.2017 - data di entrata in vigore dell’art. 57, comma 1, della l. 124/2017 -, era da considerarsi inesistente.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Con ordinanza del 4/3/2020 veniva disposta l’acquisizione del fascicolo.

Ritenuto in diritto

1. Con l’unico motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lettera o), d.lvo 58/2011, degli artt. 16, comma 3, e 38, comma 3, d.lvo 546/1992 e dell’art. 327 c.p.c.; si sostiene la validità della notifica degli atti effettuata a mezzo operatori postali privati.

2. Preliminarmente, va evidenziato che, per quanto la notifica del ricorso per cassazione alla contribuente sia nulla (alla luce del principio ribadito di recente da Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018, secondo cui la notifica del ricorso per cassazione, anche nel processo tributario, alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla e non inesistente, in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall'art. 330, comma 3, c.p.c., ma non privo di collegamento con il destinatario: ne deriva che, in difetto di costituzione della parte, deve essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell'art. 291 F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 82/2019 Numero sezionale 4541/2022 Numero di raccolta generale 16963/2022 c.p.c.), la manifesta infondatezza del ricorso stesso induce a non disporne Data pubblicazione 25/05/2022 la rinnovazione, nel rispetto del principio di economia processuale.

3. Avuto riguardo alla questione principale, le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 299 del 2020, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017»; b) «La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo».

3.1. Alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la notifica dell’appello eseguita da un operatore di posta privata è dunque nulla, e non esistente.

Nella specie, assume, pertanto, rilievo dirimente la verifica se l’atto di appello sia pervenuto al destinatario prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado, dovendosi, in caso contrario, ritenere il gravame inammissibile in quanto tardivo.

Orbene, dall’esame del fascicolo d’ufficio non risulta la data di ricezione dell’atto di appello.

In particolare, dal fascicolo d’ufficio relativo ai gradi di merito acquisito a cura della Cancelleria si evince che il plico, spedito il 14.3.2017, è stato restituito all’Ufficio mittente in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la dicitura destinatario F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 82/2019 Numero sezionale 4541/2022 Numero di raccolta generale 16963/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 “trasferito” e che solo in data 28.2.2018, e, quindi, allorquando il termine ultimo era abbondantemente scaduto, l’Agenzia ha formulato istanza di rinnovazione della notifica.

Occorre, infatti, tener presente che la sentenza di primo grado risulta pubblicata in data 27.9.2016, con la conseguenza che il termine di 6 mesi entro cui poteva essere proposta l’impugnazione scadeva il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Anche a voler applicare il principio secondo cui è da considerarsi tempestiva la notifica dell'atto di appello che, tentata in pendenza del termine per impugnare, non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del notificante, e sia stata da questi tempestivamente rinnovata, a nulla rilevando che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine per l'impugnazione, non vi è chi non veda che, nel caso di specie, non è stato tempestivamente riattivato il procedimento notificatorio.

Non essendo stata fornita la prova della ricezione dell’appello entro il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., l’impugnazione si palesava inammissibile per tardività.

4. Essendo la CTR pervenuta, seppure con diverse argomentazioni, alla esatta statuizione di declaratoria di inammissibilità dell’appello, la sentenza impugnata deve essere confermata.

Il ricorso va dunque rigettato.

Nulla è da statuire sulle spese, non avendo gli intimati svolto difese.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 82/2019 Numero sezionale 4541/2022 Numero di raccolta generale 16963/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 27.4.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 82/2019 proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata – -avverso la sentenza n. 3187/05/2018 emessa dalla CTR Lazio in data 15/05/2018 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 82/2019 Numero sezionale 4541/2022 Numero di raccolta generale 16963/2022 1. [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di una unità immobiliare sita in Data pubblicazione 25/05/2022 Roma, [OSCURATO:PERSONA], alla via Archimede nr. 40, impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma l’avviso di accertamento catastale ai sensi dell’art. 1, comma 335, legge 311/04, che attribuiva una nuova categoria ed una nuova classe, con conseguente aumento della rendita catastale. 2. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo non motivato l’avviso di accertamento. 3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio dichiarava inammissibile l’appello, in quanto la notifica del gravame, effettuata con il servizio privato tramite l’Agenzia [OSCURATO:SOCIETA]., prima del 10.9.2017 - data di entrata in vigore dell’art. 57, comma 1, della l. 124/2017 -, era da considerarsi inesistente. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo. Gli intimati non hanno svolto difese. Con ordinanza del 4/3/2020 veniva disposta l’acquisizione del fascicolo. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lettera o), d.lvo 58/2011, degli artt. 16, comma 3, e 38, comma 3, d.lvo 546/1992 e dell’art. 327 c.p.c.; si sostiene la validità della notifica degli atti effettuata a mezzo operatori postali privati. 2. Preliminarmente, va evidenziato che, per quanto la notifica del ricorso per cassazione alla contribuente sia nulla (alla luce del principio ribadito di recente da Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018, secondo cui la notifica del ricorso per cassazione, anche nel processo tributario, alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla e non inesistente, in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall'art. 330, comma 3, c.p.c., ma non privo di collegamento con il destinatario: ne deriva che, in difetto di costituzione della parte, deve essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell'art. 291 F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . 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Avuto riguardo alla questione principale, le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 299 del 2020, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017»; b) «La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo». 3.1. Alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la notifica dell’appello eseguita da un operatore di posta privata è dunque nulla, e non esistente. Nella specie, assume, pertanto, rilievo dirimente la verifica se l’atto di appello sia pervenuto al destinatario prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado, dovendosi, in caso contrario, ritenere il gravame inammissibile in quanto tardivo. Orbene, dall’esame del fascicolo d’ufficio non risulta la data di ricezione dell’atto di appello. In particolare, dal fascicolo d’ufficio relativo ai gradi di merito acquisito a cura della Cancelleria si evince che il plico, spedito il 14.3.2017, è stato restituito all’Ufficio mittente in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la dicitura destinatario F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 82/2019 Numero sezionale 4541/2022 Numero di raccolta generale 16963/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 “trasferito” e che solo in data 28.2.2018, e, quindi, allorquando il termine ultimo era abbondantemente scaduto, l’Agenzia ha formulato istanza di rinnovazione della notifica. Occorre, infatti, tener presente che la sentenza di primo grado risulta pubblicata in data 27.9.2016, con la conseguenza che il termine di 6 mesi entro cui poteva essere proposta l’impugnazione scadeva il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Anche a voler applicare il principio secondo cui è da considerarsi tempestiva la notifica dell'atto di appello che, tentata in pendenza del termine per impugnare, non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del notificante, e sia stata da questi tempestivamente rinnovata, a nulla rilevando che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine per l'impugnazione, non vi è chi non veda che, nel caso di specie, non è stato tempestivamente riattivato il procedimento notificatorio. Non essendo stata fornita la prova della ricezione dell’appello entro il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., l’impugnazione si palesava inammissibile per tardività. 4. Essendo la CTR pervenuta, seppure con diverse argomentazioni, alla esatta statuizione di declaratoria di inammissibilità dell’appello, la sentenza impugnata deve essere confermata. Il ricorso va dunque rigettato. Nulla è da statuire sulle spese, non avendo gli intimati svolto difese. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016). P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 82/2019 Numero sezionale 4541/2022 Numero di raccolta generale 16963/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 27.4.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m
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