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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01296/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223, comma 1, R.D. 267/42; Letti i motivi aggiunti, sottoscritti dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenuti in data 17 novembre 2025; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso che denunzia vizio di motivazione in ordine all'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della qualifica di amministratore di fatto, non è manifestamente infondato.

Rilevato che il reato contestato risulta estinto per la intervenuta estinzione per prescrizione in data 18/08/2025, maturata successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata, così determinata: Data del fallimento: 18 febbraio 2013 a cui si aggiungono anni 12 e mesi 6 con individuazione della data del 18 agosto 2025 in assenza di cause di sospensione ex lege In assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129 comma secondo cod. proc. pen., deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli .effetti penali perché il reato risulta estinto per prescrizione.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223, comma 1, R.D. 267/42; Letti i motivi aggiunti, sottoscritti dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenuti in data 17 novembre 2025; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso che denunzia vizio di motivazione in ordine all'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della qualifica di amministratore di fatto, non è manifestamente infondato. Rilevato che il reato contestato risulta estinto per la intervenuta estinzione per prescrizione in data 18/08/2025, maturata successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata, così determinata: Data del fallimento: 18 febbraio 2013 a cui si aggiungono anni 12 e mesi 6 con individuazione della data del 18 agosto 2025 in assenza di cause di sospensione ex lege In assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129 comma secondo cod. proc. pen., deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli .effetti penali perché il reato risulta estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 01296/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris