CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18954/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSA dato avviso alle parti: udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la Procura generale presso ia Corte di appello di Catania ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di querela in ordine al delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento; [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza di primo grado veniva emessa in data 11 ottobre 2023 con fissazione dei termine di giorni 90 per il deposito della motivazione, quindi fino al 9 gennaio 2024; considerato che, ai fini dell'art. 344-bis cod. proc. pen., al termine predetto deve aggiungersi quello di giorni 90 previsto da! comma 3 della norma processuale, cosicché il termine di improcedibilità decorreva dal!' 8 aprile 2024; [OSCURATO:PERSONA] che è decorso il termine di un anno e mezzo in data 8 ottobre 2025, termine massimo previsto dalla disciplina transitoria (art. 2, comma 5, I. 27 settembre 2021, n. 134) per i ricorsi depositati prima del 31 cicernbre 2024 per la definizione dei giudizio di cassazione;[OSCURATO:PERSONA] che ai 28 novembre 2025, data dei pervenire del fascicolo presso la Corte di cassazione, il termine di improcedibilità risultava già decorso e che l'improcedibilità può essere dichiarata anche ir Settima Sezione, come previsto dalle Tabelle 2026 al par. 68.2; P.Q.M