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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 17186/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAME di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] rigettava, per quel che rileva in questa sede, l'istanza proposta dalla ricorrente, nella veste di terza interessata, contro il decreto di sequestro preventivo alle quote sociali della società Mald s.r.I., emesso dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la richiamata ordinanza ANTONELLA CIiCATELLI ha proposto ricorso per cassazione, mediante i difensori di fiducia e procuratori speciali, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati entro i limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 321 e 322 cod. proc. pen. e 240 cod. pen., assumendo che, erroneamente, il Tribunale del Riesame l'avrebbe ritenuta priva di legittimazione ad impugnare il decreto di sequestro preventivo poiché, quale amministratore della società Mald, ella era interessata all'impugnazione, avendo diritto alla restituzione delle quote sequestrate.

2.2. Mediante il secondo motivo la [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge con riferimento alle disposizioni normative già evocate nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione avendo il provvedimento censurato attribuito prevalenza al sequestro preventivo penale sebbene il pignoramento delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. fosse precedente. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso, suscettibili di valutazione unitaria, sono inammissibili poiché mancano di qualsivoglia confronto critico con le reali argomentazioni sottese alla decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01).

L'ordinanza del Tribunale del Riesame ha invero disatteso l'istanza della CIfeATELLI evidenziando che questa, in qualità di amministratore della società Mald s.r.I., era priva non già, come ella assume nel primo motivo, di cyt- legittimazione, bensì di qualsivoglia interesse concreto a dolersi dell'esecuzione del sequestro preventivo a fronte del pignoramento già precedentemente effettuato sulle quote della società, poiché non avrebbe potuto ottenere alcuna specifica utilità concreta dall'accoglimento del ricorso, con il quale ella 2 cs? intendeva far valere una situazione di vantaggio vantata da un terzo, ossia dal creditore pignorante.

D'altra parte, come pure ha evidenziato congruamente il Tribunale del Riesame, non vi è alcuna incompatibilità astratta tra i due vincoli insistenti sui medesimi beni, stante che l'eventuale prevalenza del pignoramento, per la priorità della trascrizione, rispetto al sequestro, non farebbe venir meno l'efficacia di questo ma determinerebbe, nel caso, solo la prevalenza del diritto del terzo acquirente nell'esecuzione forzata ordinaria.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere la ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] rigettava, per quel che rileva in questa sede, l'istanza proposta dalla ricorrente, nella veste di terza interessata, contro il decreto di sequestro preventivo alle quote sociali della società Mald s.r.I., emesso dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la richiamata ordinanza ANTONELLA CIiCATELLI ha proposto ricorso per cassazione, mediante i difensori di fiducia e procuratori speciali, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati entro i limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 321 e 322 cod. proc. pen. e 240 cod. pen., assumendo che, erroneamente, il Tribunale del Riesame l'avrebbe ritenuta priva di legittimazione ad impugnare il decreto di sequestro preventivo poiché, quale amministratore della società Mald, ella era interessata all'impugnazione, avendo diritto alla restituzione delle quote sequestrate. 2.2. Mediante il secondo motivo la [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge con riferimento alle disposizioni normative già evocate nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione avendo il provvedimento censurato attribuito prevalenza al sequestro preventivo penale sebbene il pignoramento delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. fosse precedente. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso, suscettibili di valutazione unitaria, sono inammissibili poiché mancano di qualsivoglia confronto critico con le reali argomentazioni sottese alla decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). L'ordinanza del Tribunale del Riesame ha invero disatteso l'istanza della CIfeATELLI evidenziando che questa, in qualità di amministratore della società Mald s.r.I., era priva non già, come ella assume nel primo motivo, di cyt- legittimazione, bensì di qualsivoglia interesse concreto a dolersi dell'esecuzione del sequestro preventivo a fronte del pignoramento già precedentemente effettuato sulle quote della società, poiché non avrebbe potuto ottenere alcuna specifica utilità concreta dall'accoglimento del ricorso, con il quale ella 2 cs? intendeva far valere una situazione di vantaggio vantata da un terzo, ossia dal creditore pignorante. D'altra parte, come pure ha evidenziato congruamente il Tribunale del Riesame, non vi è alcuna incompatibilità astratta tra i due vincoli insistenti sui medesimi beni, stante che l'eventuale prevalenza del pignoramento, per la priorità della trascrizione, rispetto al sequestro, non farebbe venir meno l'efficacia di questo ma determinerebbe, nel caso, solo la prevalenza del diritto del terzo acquirente nell'esecuzione forzata ordinaria. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere la ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Decreto Cassazione n. 17186/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris