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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 gennaio 2025

Cassazione n. 32587/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 9.1.2025 la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. proposta dal difensore nonché procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di ingiusta detenzione dal medesimo patita in regime di custodia cautelare in carcere dal 15.2.2017 al 21.2.2017 e poi di arresti domiciliari dal 22.2.2017 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in esecuzione dell'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Gip del Tribunale di S.M. [OSCURATO:PERSONA] in quanto gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 110 e 319 quater cod.pen. in concorso con [OSCURATO:PERSONA].

2. L'ipotesi accusatoria, che traeva origine dalle dichiarazioni rese da un imprenditore, tale [OSCURATO:PERSONA], era quella di un abuso della funzione pubblica perpetrata dagli organi comunali preposti mediante una serie di manovre di corruzione e turbativa d'asta volte a favorire tra gli altri un imprenditore, tale [OSCURATO:PERSONA], titolare di una società affidataria di concessioni pubbliche nell'assegnazione di appalti comunali per l'igiene urbana. [OSCURATO:PERSONA], oltre ad ammettere le condotte contestategli, aveva esteso l'ambito di episodi simili anche ai comuni di Vitulazio e Teverola (di cui era sindaco [OSCURATO:PERSONA]).

Qui lo stesso gli avrebbe affidato l'appalto del servizio solo in ragione di una sua "messa a disposizione".

A seguito dell'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il Gip in data 21.2.2017, dopo l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia, aveva sostituito la misura originariamente applicata con quella degli arresti domiciliari; quindi, a seguito di attività integrativa d'indagine, in data 1.3.2017 il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, aveva annullato il titolo custodiale per carenza della gravità indiziaria.

Quanto al merito, in data 14.1.2020 il Gip, all'esito di rito abbreviato, aveva assolto l'imputato dal reato a lui ascritto ex art. 530, comma 2, cod.proc.pen. perché il fatto non sussiste, sentenza divenuta irrevocabile in data 2.7.2020.

3. Il giudice della riparazione ha fondato il rigetto dell'istanza sulla ritenuta ricorrenza della causa ostativa prevista dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 314 cod.pen., con riguardo alla condotta extraprocessuale dell'istante.

4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando un motivo di ricorso.

Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione alli art. 314, cod.proc.pen.Si assume che l'ordinanza impugnata ha rigettato l'istanza sul presupposto che l'istante abbia concorso a determinare la propria custodia cautelare affidandosi alle dichiarazioni incomplete del [OSCURATO:PERSONA] e alla conversazione ambientale del 28.12.2015 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dove si registrava l'affermazione "almeno 2000 euro me li devi dare", così ponendosi in contrasto con gli esiti del giudizio di merito.

Inoltre l'eventuale concorso del ricorrente nella determinazione della misura cautelare non può essere desunto in via ipotetica o astratta ma deve, invece, risultare da fatti accertati in concreto sulla base di elementi oggettivi.

Si ritiene, invece, che il giudice della riparazione abbia ritenuto provata nell'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] una richiesta di sponsorizzazione al [OSCURATO:PERSONA] quale contropartita della proroga dell'affidamento del servizio di nettezza urbana e ciò sulla base delle sole dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA].

4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é fondato.

L'art.314 comma 1 cod.proc.pen. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Rv. 226004).

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

Unite n. 43 del 13.12.1995 dep. 1996, Rv. 203637).

Ed inoltre, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, nna solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurinnis: Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 ; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 ).

La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparaZione in oggetto, non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 - 01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082).

A tali fini, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi anche in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino dolo ovvero eclatante o nnacroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se coerente e non manifestamente illogica, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001).

In sede di giudizio ex art. 314 cod.proc.pen. occorre, quindi, muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare.

A tal fine il giudice della riparazione non può valorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice di merito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, con la conseguenza che non possono essere considerate ostative al diritto all'indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350).

2. Nella specie, l'ordinanza impugnata, non confrontandosi con i principi regolanti la materia come dianzi esposti e con un evidente errore di impostazione nel valutare la condotta ostativa dell'istante, si è posta nell'ottica originaria del giudice della cautela, passando in rassegna gli elementi idonei a fondare l'ordinanza applicativa della misura ed apprezzandone la loro idoneità ad ingenerare il convincimento circa la sussistenza di elementi di responsabilità a carico del [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, in alcun modo vagliarli alla luce della sentenza di assoluzione.

In particolare ha ritenuto gravemente colposa, come extraprocessuale, la condotta del [OSCURATO:PERSONA] che, in occasione di un evento tenutosi in data 28.12.2015 presso l'istituto scolastico del Comune di Teverola, avrebbe chiesto al [OSCURATO:PERSONA] un finanziamento, come desumibile sia dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] ma in particolare da una conversazione tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui vi é il riferimento alla dazione di Euro 2000, operazione questa che nella prospettazione accusatoria avrebbe costituito la contropartita della proroga dell'affidamento del servizio di nettezza urbana del Comune al [OSCURATO:PERSONA].

Nel fare riferimento a tale comportamento, che di per sé viene ritenuto "seppure non illecito ... sicuramente opaco", l'ordinanza, tuttavia, non tiene conto che tale ricostruzione risulta essere stata smentita dal Gip nella sentenza assolutoria di primo grado, che all'esito di rito abbreviato e recependo gli esiti dell'attività integrativa d'indagine, ha invece inquadrato l'episodio come un'iniziativa prevista nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata, come tale menzionata anche nel contratto siglato tra la [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Comune di Teverola.

3. In conclusione l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Na

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 9.1.2025 la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. proposta dal difensore nonché procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di ingiusta detenzione dal medesimo patita in regime di custodia cautelare in carcere dal 15.2.2017 al 21.2.2017 e poi di arresti domiciliari dal 22.2.2017 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in esecuzione dell'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Gip del Tribunale di S.M. [OSCURATO:PERSONA] in quanto gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 110 e 319 quater cod.pen. in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'ipotesi accusatoria, che traeva origine dalle dichiarazioni rese da un imprenditore, tale [OSCURATO:PERSONA], era quella di un abuso della funzione pubblica perpetrata dagli organi comunali preposti mediante una serie di manovre di corruzione e turbativa d'asta volte a favorire tra gli altri un imprenditore, tale [OSCURATO:PERSONA], titolare di una società affidataria di concessioni pubbliche nell'assegnazione di appalti comunali per l'igiene urbana. [OSCURATO:PERSONA], oltre ad ammettere le condotte contestategli, aveva esteso l'ambito di episodi simili anche ai comuni di Vitulazio e Teverola (di cui era sindaco [OSCURATO:PERSONA]). Qui lo stesso gli avrebbe affidato l'appalto del servizio solo in ragione di una sua "messa a disposizione". A seguito dell'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il Gip in data 21.2.2017, dopo l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia, aveva sostituito la misura originariamente applicata con quella degli arresti domiciliari; quindi, a seguito di attività integrativa d'indagine, in data 1.3.2017 il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, aveva annullato il titolo custodiale per carenza della gravità indiziaria. Quanto al merito, in data 14.1.2020 il Gip, all'esito di rito abbreviato, aveva assolto l'imputato dal reato a lui ascritto ex art. 530, comma 2, cod.proc.pen. perché il fatto non sussiste, sentenza divenuta irrevocabile in data 2.7.2020. 3. Il giudice della riparazione ha fondato il rigetto dell'istanza sulla ritenuta ricorrenza della causa ostativa prevista dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 314 cod.pen., con riguardo alla condotta extraprocessuale dell'istante. 4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando un motivo di ricorso. Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione alli art. 314, cod.proc.pen.Si assume che l'ordinanza impugnata ha rigettato l'istanza sul presupposto che l'istante abbia concorso a determinare la propria custodia cautelare affidandosi alle dichiarazioni incomplete del [OSCURATO:PERSONA] e alla conversazione ambientale del 28.12.2015 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dove si registrava l'affermazione "almeno 2000 euro me li devi dare", così ponendosi in contrasto con gli esiti del giudizio di merito. Inoltre l'eventuale concorso del ricorrente nella determinazione della misura cautelare non può essere desunto in via ipotetica o astratta ma deve, invece, risultare da fatti accertati in concreto sulla base di elementi oggettivi. Si ritiene, invece, che il giudice della riparazione abbia ritenuto provata nell'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] una richiesta di sponsorizzazione al [OSCURATO:PERSONA] quale contropartita della proroga dell'affidamento del servizio di nettezza urbana e ciò sulla base delle sole dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato. L'art.314 comma 1 cod.proc.pen. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13.12.1995 dep. 1996, Rv. 203637). Ed inoltre, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, nna solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurinnis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 ; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 ). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparaZione in oggetto, non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 - 01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). A tali fini, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi anche in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino dolo ovvero eclatante o nnacroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se coerente e non manifestamente illogica, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001). In sede di giudizio ex art. 314 cod.proc.pen. occorre, quindi, muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare. A tal fine il giudice della riparazione non può valorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice di merito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, con la conseguenza che non possono essere considerate ostative al diritto all'indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350). 2. Nella specie, l'ordinanza impugnata, non confrontandosi con i principi regolanti la materia come dianzi esposti e con un evidente errore di impostazione nel valutare la condotta ostativa dell'istante, si è posta nell'ottica originaria del giudice della cautela, passando in rassegna gli elementi idonei a fondare l'ordinanza applicativa della misura ed apprezzandone la loro idoneità ad ingenerare il convincimento circa la sussistenza di elementi di responsabilità a carico del [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, in alcun modo vagliarli alla luce della sentenza di assoluzione. In particolare ha ritenuto gravemente colposa, come extraprocessuale, la condotta del [OSCURATO:PERSONA] che, in occasione di un evento tenutosi in data 28.12.2015 presso l'istituto scolastico del Comune di Teverola, avrebbe chiesto al [OSCURATO:PERSONA] un finanziamento, come desumibile sia dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] ma in particolare da una conversazione tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui vi é il riferimento alla dazione di Euro 2000, operazione questa che nella prospettazione accusatoria avrebbe costituito la contropartita della proroga dell'affidamento del servizio di nettezza urbana del Comune al [OSCURATO:PERSONA]. Nel fare riferimento a tale comportamento, che di per sé viene ritenuto "seppure non illecito ... sicuramente opaco", l'ordinanza, tuttavia, non tiene conto che tale ricostruzione risulta essere stata smentita dal Gip nella sentenza assolutoria di primo grado, che all'esito di rito abbreviato e recependo gli esiti dell'attività integrativa d'indagine, ha invece inquadrato l'episodio come un'iniziativa prevista nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata, come tale menzionata anche nel contratto siglato tra la [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Comune di Teverola. 3. In conclusione l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questa fase di legittimità. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Na
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