CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024
Cassazione n. 01164/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna resa, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Forlì per il reato ascrittogli. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge, nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; e conseguente mancata declaratoria di prescrizione del reato; violazione di legge, nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dea diminuzione di 2/3, invece che di 1/2, in relazione alla riconosciuta attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90 ) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 1 e 2 sent. imp.). Quanto al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che la sua determinazione è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, risultando pertanto incensurabile, qualora, come nel caso di specie (si veda la p. 2 sent. imp.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere esteRsore [OSCURATO:PERSONA]