Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13911/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, in tema di proroga del regime detentivo differenziato; esaminato il ricorso; Ritenuto che la competenza territoriale spetti al Tribunale di sorveglianza di Roma per espressa previsione di legge (art. 41-bis, comma 2-quinquies, Ord. pen.), la quale manifestamente non contrasta con la Carta fondamentale sotto i profili dedotti (artt. 3, 24, 25 e 111 Cost.); che, infatti, l'istituzione di una giurisdizione di merito, unica a livello nazionale, riflette l'ampia discrezionalità di cui gode al riguardo il legislatore, suscettibile di tradursi in scelte opportunamente differenziate, né pregiudica l'accesso al mezzo di impugnazione, e neppure l'imparzialità dell'organo giudicante; mentre il principio del giudice naturale precostituito è rispettato, posto che la legge individua la competenza in discorso in base ad un criterio certo ed oggettivo di materia, antecedentemente definito; Considerato, quanto al merito, che il ricorso non risulta adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime differenziato di detenzione (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (essendo il clan di appartenenza, in cui egli ricopriva ruolo verticistico, ancora operativo), la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, in tema di proroga del regime detentivo differenziato; esaminato il ricorso; Ritenuto che la competenza territoriale spetti al Tribunale di sorveglianza di Roma per espressa previsione di legge (art. 41-bis, comma 2-quinquies, Ord. pen.), la quale manifestamente non contrasta con la Carta fondamentale sotto i profili dedotti (artt. 3, 24, 25 e 111 Cost.); che, infatti, l'istituzione di una giurisdizione di merito, unica a livello nazionale, riflette l'ampia discrezionalità di cui gode al riguardo il legislatore, suscettibile di tradursi in scelte opportunamente differenziate, né pregiudica l'accesso al mezzo di impugnazione, e neppure l'imparzialità dell'organo giudicante; mentre il principio del giudice naturale precostituito è rispettato, posto che la legge individua la competenza in discorso in base ad un criterio certo ed oggettivo di materia, antecedentemente definito; Considerato, quanto al merito, che il ricorso non risulta adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime differenziato di detenzione (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (essendo il clan di appartenenza, in cui egli ricopriva ruolo verticistico, ancora operativo), la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 13911/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris