CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41974/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1968 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 aprile 1966 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 marzo 1954 avverso la sentenza n. 6939/2019, emessa dalla Corte d'Appello di Milano il 15 ottobre 2019 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nella pubblica udienza del 6 luglio 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; Uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 15 ottobre 2019 la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa il 20 giugno 2018 dal Tribunale di Pavia, con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di usura e [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di estorsione. Avverso la sentenza d'appello i difensori degli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizio della motivazione, atteso che la Corte territoriale, nel negare la sussistenza del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in considerazione della violenza usata nei confronti della persona offesa, avrebbe erroneamente ritenuto che il menzionato reato può configurarsi solo in caso di violenza sulle cose. Inoltre, la pretesa, fatta valere dall'imputato nei confronti della persona offesa, non sarebbe stata considerata legittima sulla base delle sole dichiarazioni di quest'ultima, omettendosi di prendere in considerazione l'autodifesa dell'imputato; 2) erronea applicazione della legge penale, atteso che la Corte d'appello, nel rideterminare la pena, ritenendo più grave il reato di estorsione in luogo della truffa, considerata reato più grave dal primo giudice, avrebbe concesso le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti senza avvedersi che per il reato di estorsione non sono state contestate aggravanti, così che per effetto delle attenuanti generiche si sarebbe dovuta ridurre la pena base; 3) violazione della legge penale e vizi della motivazione, per non essere stati considerati elementi evidenziati nell'atto di appello, quali la condotta processuale dell'imputato, che non si è sottratto al giudizio. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione, per non avere la Corte d'appello dato risposta ai rilievi difensivi relativi alla prova dell'usura e al concorso dell'imputato nel reato, come ripercorsi ai fogli da 2 a 18 del ricorso; 2) vizi della motivazione in ordine alla determinazione della pena, per essere stata applicata al ricorrente un aumento, a titolo di continuazione e per ciascuno episodio di usura, maggiore rispetto agli aumenti operati per [OSCURATO:PERSONA] e ciò senza alcuna ragione; 3) violazione di legge, per essere il ricorrente stato ritenuto recidivo, pur se ogni effetto penale delle precedenti sentenze di condanna sarebbe venuto meno ex art. 47 0.P., essendosi conclusa positivamente la prova dell'affidamento al [OSCURATO:PERSONA], come disposto con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale nonché vizi della motivazione, essendo stata affermata la penale responsabilità per il delitto di usura, pur in difetto di prove sull'elemento oggettivo e soggettivo del reato e sulla base di semplici presunzioni. Non vi sarebbero stati accordi sulla corresponsione di interessi usurari ma sarebbe stato concordato il rilascio di polizze, riscosse una volta verificatosi l'inadempimento della persona offesa. Al più, quindi, l'incasso delle polizze configurerebbe il reato di appropriazione indebita. Sono pervenute memorie nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (in data 21 giugno 2021 e 28 giugno 2021) e di [OSCURATO:PERSONA] (in data 16 giugno 2021), sostanzialmente reiterative delle censure formulate nei rispettivi ricorsi. All'odierna udienza è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile mentre quelli presentati da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] sono fondati nei limiti di seguito indicati. 1.1 Prendendo le mosse dal ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve osservarsi che il primo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui censura la qualificazione dei fatti come estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Al riguardo, infatti, questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Rv. 280027) ha chiarito che i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p.) si caratterizzano - e si distinguono dal delitto di estorsione - per il fatto che l'agente opera con il convincimento di esercitare un suo diritto. Si è precisato (nella motivazione della suindicata pronuncia) che il soggetto che vanta la titolarità di un preteso diritto, e per tale ragione potrebbe "ricorrere al giudice", acquisisce la c.d. legittimazione al reato e la sua qualifica giustifica un trattamento processuale e sanzionatorio indiscutibilmente di favore. Nel caso in esame, pur dovendosi convenire con il ricorrente che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni assume rilevanza penale anche se commesso con violenza o minaccia alle persone, resta il fatto che la Corte territoriale ha messo in luce come la pretesa economica, fatta valere dall'imputato nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], non era lecita ed azionabile in giudizio, in quanto "alcunché era dovuto dal Casella al Chiaravalloti".Siffatto rilievo resiste ad ogni censura e depone nel senso della sussumibilità dei fatti nell'ambito dell'art. 629 c.p. Deve poi rilevarsi che il Collegio del merito ha osservato che vari elementi corroboravano l'attendibilità della persona offesa (intercettazioni, registrazione effettuata dalla stessa persona offesa, dichiarazioni del padre) e questa Corte (cfr. ex multis: Sez. 2, n. 7667 del 29/1/2015, Rv. 262575; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Rv. 239342) è ferma nel ritenere che la valutazione dell'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni; ipotesi, quest'ultima, che non ricorre nella specie. 1.2 Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità, non avendo il ricorrente indicato a quali fini si sarebbero dovuti considerare gli elementi, evidenziati nell'atto di appello. 1.3 E' fondato, invece, il secondo motivo. Come dedotto dal ricorrente, infatti, la Corte d'appello, nel rideterminare la pena, ritenendo più grave il reato di estorsione in luogo della truffa, considerata reato più grave dal primo giudice, ha concesso le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti senza avvedersi che per il reato di estorsione non erano state contestate aggravanti, così che non si poteva operare il giudizio di bilanciamento. Ciò in ottemperanza con l'insegnamento di questa Corte (Sez. 1, n. 13369 del 13/2/2018, Rv. 272567), secondo cui, in tema di reato continuato, il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo alle sole aggravanti ed attenuanti che si riferiscono al fatto considerato come violazione più grave, dovendo tenersi conto di quelle relative ai reati "satellite" esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art.81 cod. pen. Ne discende che la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. 1.4 Ai sensi dell'art. 624 c.p.p. deve dichiararsi l'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità penale, atteso che il disposto annullamento concerne solo il trattamento sanzionatorio. 1.5 Passando al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che il primo motivo non è consentito.La Corte d'appello ha disatteso la doglianza sollevata dall'appellante circa l'insufficienza della prova del reato contestatogli, avendo rimarcato che il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] si evinceva chiaramente dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa sia in sede di indagini che nel corso del dibattimento, dalle quali emergeva che [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], persona offesa, e aveva sempre preso parte agli accordi tra i due, facendo da intermediario. La Corte territoriale ha altresì evidenziato che non vi era traccia di alcun contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] antecedente ai fatti in esame, conformemente alla ricostruzione operata da Casella, corroborata anche dalle dichiarazioni rese in sede di esame da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva confermato la presenza di [OSCURATO:PERSONA] a specifici incontri e la sua funzione di intermediario. [OSCURATO:PERSONA] del merito ha ritenuto credibile la persona offesa anche in ordine alle dazioni di denaro, a fronte della conformità delle sue dichiarazioni ai dati oggettivamente emersi dalle produzioni documentali e dell'assenza di una causa legittima, che potesse giustificare i trasferimenti di denaro a favore di Chiaravalloti. Quanto allo scambio di assegni, che secondo l'appellante sarebbe avvenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte distrettuale, dopo avere affermato che risultavano solo assegni emessi dalla persona offesa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha sottolineato che, comunque, ove pure fossero sussistiti rapporti commerciali tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciò non avrebbe potuto escludere la responsabilità di Caruana, non essendovi prova della liceità delle transazioni avvenute tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e posto che la condotta contestata a Caruana non era quella di avere fornito il denaro a Casella bensì quella di avere partecipato alla condotta di Chiaravalloti, mettendo in contatto la persona offesa con quest'ultimo, chiamando Chiaravalloti per conto del Casella per ottenere i prestiti e organizzando gli incontri, a cui anch'egli partecipava. Alla luce del percorso argomentativo della Corte territoriale deve rilevarsi che le censure del ricorrente investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito. Difatti, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella operata dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni, che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Nel caso in esame, nessuna violazione di legge né vizio di motivazione sono ravvisabili nel provvedimento impugnato, risultando esaminate in modo accurato ed approfondito tutti gli elementi probatori rilevanti ed essendo stata data risposta alle censure mosse nell'atto d'appello. A quest'ultimo riguardo occorre precisarsi che, essendo state spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento, devono considerarsi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. 226074). 1.6 Il secondo motivo non è consentito, non risultando sollevata la stessa doglianza in appello; né del resto il ricorrente ha menzionato nel ricorso proposto di avere investito della questione il Collegio territoriale. Ad ogni modo, giova rilevare che questa Corte (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, Rv. 264020) è ferma nel ritenere che, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali: asserzioni che nemmeno il ricorrente ha indicato. 1.7 n terzo motivo è fondato. Come emerge dai certificati penali agli atti, ogni effetto penale delle precedenti sentenze di condanna era venuto meno ex art. 47 0.P., essendosi conclusa positivamente la prova dell'affidamento al [OSCURATO:PERSONA], come disposto con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Questa Corte (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Rv. 251688; Sez. 3, n. 41697 dell'8/5/2018, Rv. 273941) ha già chiarito che l'estinzione di ogni effetto penale, determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva.Posto che detta estinzione era già stata documentata dal ricorrente in sede d'appello, ove la questione era anche stata devoluta, deve affermarsi che la Corte territoriale ha omesso il necessario esame al riguardo. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, dovendo la Corte d'appello procedere alla valutazione in merito alla sussistenza o meno della recidiva e alle conseguenziali determinazioni in ordine alla pena. 1.8 Ai sensi dell'art. 624 c.p.p. deve dichiararsi l'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità penale, atteso che il disposto annullamento concerne solo il trattamento sanzionatorio. 1.9 Le doglianze, formulate nel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], non sono consentite e difettano di specificità. L'impugnata pronunzia ha offerto una congrua ed esaustiva giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente, esponendo linearmente le conclusioni tratte dalla valutazione delle emergenze probatorie e puntualmente replicando alle deduzioni e ai rilievi svolti dalla difesa. Difatti, la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato aveva ammesso di avere effettuato un prestito alla persona offesa ma aveva negato che fosse stata pattuita la restituzione di interessi. Tale circostanza però risultava smentita non solo dalle dichiarazioni della persona offesa ma anche dalle intercettazioni effettuate sull'utenza in uso a Chiaravallotti, da cui era emerso che, a fronte del prestito di euro 10.000,00, la persona offesa aveva promesso la corresponsione di ulteriori 2.00,00 euro a titolo di interessi, da restituirsi entro la fine del mese. Alla luce di tali risultanze deve rilevarsi che del tutto correttamente la Corte distrettuale ha escluso la sussistenza del reato di appropriazione indebita delle polizze assicurative, consegnate dalla persona offesa a garanzia del debito, e ha ritenuto integrato il delitto di usura, che punisce sia la dazione sia la pattuizione di interessi usurari e si configura, quindi, come un reato a schema duplice, costituito da due fattispecie - destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra, con l'esecuzione della pattuizione usuraria - aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma, ad esso preordinato. Al cospetto della sentenza impugnata le censure del ricorrente, per un verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074); per altro verso, non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'11/3/2009, Rv. 243838). 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla valutazione sulla ricorrenza della recidiva con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e