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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 29 aprile 2021

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:343
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CJ0847_INF

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 29 aprile 2021 – Achemos Grupė e Achema / Commissione (causa C‑847/19 P) ( 1 ) «Impugnazione – Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni – Art. 108 TFUE – Diritti degli interessati – Principio di buona amministrazione – Esame diligente e imparziale – Portata del sindacato del Tribunale – Obbligo di motivazione»

1. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Assenza di osservazioni da parte degli interessati – Irrilevanza ai fini della validità della decisione della Commissione – Obbligo di esaminare d’ufficio elementi non dedotti espressamente – Insussistenza (Art. 108, § 2, TFUE) (v. punti 45-47)

2. Aiuti concessi dagli Stati – Esame delle denunce – Obblighi della Commissione – Esame d’ufficio degli elementi non espressamente dedotti dal denunciante (Art. 108 TFUE) (v. punti 48-50)

3. Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Esame diligente e imparziale – Considerazione degli elementi il più possibile completi e affidabili – Portata dell’obbligo (Art. 108, § 2, TFUE) (v. punti 51-53)

4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Portata dell’obbligo di motivazione – Obbligo per il Tribunale di far apparire in modo chiaro e non equivoco il proprio ragionamento [Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 117, m)] (v. punti 60, 63-66) Dispositivo 1) L’impugnazione principale è respinta. 2) Non vi è più luogo a statuire sull’impugnazione incidentale. 3) L’Achemos Grupė UAB e l’Achema AB sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione europea relative all’impugnazione principale. 4) L’Achemos Grupė UAB e l’Achema AB nonché la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese relative all’impugnazione incidentale. 5) La Repubblica di Lituania nonché la Klaipėdos Nafta AB sopporteranno ciascuna le proprie spese relative sia all’impugnazione principale sia all’impugnazione incidentale. ( 1 ) GU C 19 del 20.1.2020 .

62019CJ0847_INF Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 29 aprile 2021 – Achemos Grupė e Achema / Commissione (causa C‑847/19 P) ( 1 ) «Impugnazione – Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni – Art. 108 TFUE – Diritti degli interessati – Principio di buona amministrazione – Esame diligente e imparziale – Portata del sindacato del Tribunale – Obbligo di motivazione» 1. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Assenza di osservazioni da parte degli interessati – Irrilevanza ai fini della validità della decisione della Commissione – Obbligo di esaminare d’ufficio elementi non dedotti espressamente – Insussistenza (Art. 108, § 2, TFUE) (v. punti 45-47) 2. Aiuti concessi dagli Stati – Esame delle denunce – Obblighi della Commissione – Esame d’ufficio degli elementi non espressamente dedotti dal denunciante (Art. 108 TFUE) (v. punti 48-50) 3. Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Esame diligente e imparziale – Considerazione degli elementi il più possibile completi e affidabili – Portata dell’obbligo (Art. 108, § 2, TFUE) (v. punti 51-53) 4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Portata dell’obbligo di motivazione – Obbligo per il Tribunale di far apparire in modo chiaro e non equivoco il proprio ragionamento [Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 117, m)] (v. punti 60, 63-66) Dispositivo 1) L’impugnazione principale è respinta. 2) Non vi è più luogo a statuire sull’impugnazione incidentale. 3) L’Achemos Grupė UAB e l’Achema AB sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione europea relative all’impugnazione principale. 4) L’Achemos Grupė UAB e l’Achema AB nonché la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese relative all’impugnazione incidentale. 5) La Repubblica di Lituania nonché la Klaipėdos Nafta AB sopporteranno ciascuna le proprie spese relative sia all’impugnazione principale sia all’impugnazione incidentale. ( 1 ) GU C 19 del 20.1.2020 .
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