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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 dicembre 2023

Cassazione n. 23461/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina aggravata.

Il procedimento veniva celebrato con il rito c.d.

"emergenziale", previsto dall'art. 23 -bis, commi 2 e 3, d.I n.137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. n. 176 del 2020. t

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen.): sarebbe stato violato il diritto al contraddittorio, tenuto conto che, in data 3 novembre 2023, il difensore di fiducia di Barrile aveva chiesto la trattazione orale per l'udienza fissata il 20 dicembre 2023; il difensore, successivamente, inviava istanza di rinvio per legittimo impedimento; il processo, nonostante la richiesta di trattazione orale fosse stata tempestivamente presentata, veniva celebrato con il rito "cartolare", con lesione del diritto di difesa; 2.2.violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'identificazione del ricorrente: questa sarebbe stata effettuata sulla base di una serie di elementi con scarsa capacità dimostrativa; segnatamente si deduceva (a) che l'abbigliamento di Barrile non corrisponderebbe con quello dell'autore del reato, (b) che la perquisizione domiciliare avrebbe dato esito negativo, (c) che non sarebbero state rinvenute conferme della partecipazione dall'analisi dei tabulati telefonici [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è infondato.

Deve essere chiarito che il vizio derivante dalla omessa incardinazione del processo nelle forme "ordinarie", piuttosto che cartolari, è qualificabile come "nullità generale a regime intermedio" e si verifica in una fase precedente alla instaurazione del giudizio, poiché concerne le forme in cui lo stesso viene celebrato, che sono stabilite ex ante; tale vizio deve dunque essere tempestivamente eccepito nel corso del giudizio, ovvero con le conclusioni scritte.

Si ribadisce che «quando la nullità a regime intermedio si verifica nella fase delle indagini preliminari o negli atti preliminari al dibattimento di primo grado, la relativa eccezione deve essere formulata dalla difesa, a pena di decadenza, entro la deliberazione della sentenza di primo grado; quando si verifica nella fase del "giudizio" di primo grado l'eccezione deve essere proposta prima della deliberazione della sentenza di appello; la medesima regola vale, secondo giurisprudenza costante, per le nullità afferenti al giudizio di appello vale a dire che quando la nullità a regime intermedio riguarda un momento anteriore e prodromico all'instaurazione della fase del "giudizio di appello" - come nel caso di specie - deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di appello (per tutte Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651); quando, invece, concerne il giudizio va eccepita prima della pronuncia della sentenza della Corte di cassazione, dunque è deducibile con il ricorso per cassazione (art. 180)» (Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, Rv. 283901).

Nel caso in esame, la richiesta di trattazione orale veniva presentata il 3 dicembre 2023 in relazione all'udienza del 20 dicembre 2023; la richiesta ; per quanto tempestiva, non veniva considerata tanto che il 6 dicembre 2023 venivano inviate al difensore le conclusioni scritte del Procuratore generale.

L'illegittima incardinazione del contraddittorio cartolare avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepita con le conclusioni scritte: tuttavia il difensore si limitava, il 15 dicembre 2020, a presentare una istanza di legittimo impedimento per un processo per il quale era stata già disposta la trattazione cartolare.

Il vizio veniva, invece, tardivamente eccepito con il ricorso.

2. Il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

Il ricorrente contestava la logicità del percorso argomentativo tracciato dalla Corte di appello per confermare l'identificazione del ricorrente nell'autore del reato contestato.

In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Nel caso in esame la motivazione a sostegno dell'identificazione appare logica ed aderente alle emergenze processuali.

La Corte di appello aveva rilevato che il riconoscimento del ricorrente fewzia stato effettuato sulla base della visione diretta delle immagini (di qualità elevata, dunque molto più nitide dei frame stampati, presenti in atti); tale riconoscimento risultava corroborato dai filmati delle videocamere che avevano ripreso l'autore del reato a viso scoperto e dal raffronto degli stessi con le fotografie del cartellino anagrafico; emergeva, inoltre, la corrispondenza di un tatuaggio del Barrile con quello situato sul dorso della mano sinistra della persona ripresa dai filmati.

A ciò si aggiungeva che, nel corso della perquisizione domiciliare erano state rinvenute un paio di scarpe da ginnastica di colore bianco con inserti neri, corrispondenti a quelle indossate dalla persona ripresa dalle videocamere (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione che conferma la valutazione di merito effettuata dal tribunale e che non si presta ad alcuna censura in questa sede in quanto logica e coerente con le emergenze processuali.3.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina aggravata. Il procedimento veniva celebrato con il rito c.d. "emergenziale", previsto dall'art. 23 -bis, commi 2 e 3, d.I n.137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. n. 176 del 2020. t 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen.): sarebbe stato violato il diritto al contraddittorio, tenuto conto che, in data 3 novembre 2023, il difensore di fiducia di Barrile aveva chiesto la trattazione orale per l'udienza fissata il 20 dicembre 2023; il difensore, successivamente, inviava istanza di rinvio per legittimo impedimento; il processo, nonostante la richiesta di trattazione orale fosse stata tempestivamente presentata, veniva celebrato con il rito "cartolare", con lesione del diritto di difesa; 2.2.violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'identificazione del ricorrente: questa sarebbe stata effettuata sulla base di una serie di elementi con scarsa capacità dimostrativa; segnatamente si deduceva (a) che l'abbigliamento di Barrile non corrisponderebbe con quello dell'autore del reato, (b) che la perquisizione domiciliare avrebbe dato esito negativo, (c) che non sarebbero state rinvenute conferme della partecipazione dall'analisi dei tabulati telefonici [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è infondato. Deve essere chiarito che il vizio derivante dalla omessa incardinazione del processo nelle forme "ordinarie", piuttosto che cartolari, è qualificabile come "nullità generale a regime intermedio" e si verifica in una fase precedente alla instaurazione del giudizio, poiché concerne le forme in cui lo stesso viene celebrato, che sono stabilite ex ante; tale vizio deve dunque essere tempestivamente eccepito nel corso del giudizio, ovvero con le conclusioni scritte. Si ribadisce che «quando la nullità a regime intermedio si verifica nella fase delle indagini preliminari o negli atti preliminari al dibattimento di primo grado, la relativa eccezione deve essere formulata dalla difesa, a pena di decadenza, entro la deliberazione della sentenza di primo grado; quando si verifica nella fase del "giudizio" di primo grado l'eccezione deve essere proposta prima della deliberazione della sentenza di appello; la medesima regola vale, secondo giurisprudenza costante, per le nullità afferenti al giudizio di appello vale a dire che quando la nullità a regime intermedio riguarda un momento anteriore e prodromico all'instaurazione della fase del "giudizio di appello" - come nel caso di specie - deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di appello (per tutte Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651); quando, invece, concerne il giudizio va eccepita prima della pronuncia della sentenza della Corte di cassazione, dunque è deducibile con il ricorso per cassazione (art. 180)» (Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, Rv. 283901). Nel caso in esame, la richiesta di trattazione orale veniva presentata il 3 dicembre 2023 in relazione all'udienza del 20 dicembre 2023; la richiesta ; per quanto tempestiva, non veniva considerata tanto che il 6 dicembre 2023 venivano inviate al difensore le conclusioni scritte del Procuratore generale. L'illegittima incardinazione del contraddittorio cartolare avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepita con le conclusioni scritte: tuttavia il difensore si limitava, il 15 dicembre 2020, a presentare una istanza di legittimo impedimento per un processo per il quale era stata già disposta la trattazione cartolare. Il vizio veniva, invece, tardivamente eccepito con il ricorso. 2. Il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Il ricorrente contestava la logicità del percorso argomentativo tracciato dalla Corte di appello per confermare l'identificazione del ricorrente nell'autore del reato contestato. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame la motivazione a sostegno dell'identificazione appare logica ed aderente alle emergenze processuali. La Corte di appello aveva rilevato che il riconoscimento del ricorrente fewzia stato effettuato sulla base della visione diretta delle immagini (di qualità elevata, dunque molto più nitide dei frame stampati, presenti in atti); tale riconoscimento risultava corroborato dai filmati delle videocamere che avevano ripreso l'autore del reato a viso scoperto e dal raffronto degli stessi con le fotografie del cartellino anagrafico; emergeva, inoltre, la corrispondenza di un tatuaggio del Barrile con quello situato sul dorso della mano sinistra della persona ripresa dai filmati. A ciò si aggiungeva che, nel corso della perquisizione domiciliare erano state rinvenute un paio di scarpe da ginnastica di colore bianco con inserti neri, corrispondenti a quelle indossate dalla persona ripresa dalle videocamere (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione che conferma la valutazione di merito effettuata dal tribunale e che non si presta ad alcuna censura in questa sede in quanto logica e coerente con le emergenze processuali.3.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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