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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20921/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Monza, in data 16/5/2023, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del "reato di cui all'art.4 comma 4

I. 401/1989... perché esercitava, nella sala scommesse Stanleybet, l'esercizio abusivo di scommesse, perché priva del relativo titolo autorizzativo di polizia" e l'aveva condannata, applicata la riduzione prevista per il rito, alla pena di anni due di reclusione ed C 14.000,00 di multa, con pena sospesa e non menzione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, che, con il primo motivo, denuncia la violazione dell'art. 4

I. 401/1989 "così come interpretato dalla giurisprudenza europea e dalla giurisprudenza di legittimità nazionale".

In estrema sintesi si deduce che la Corte territoriale aveva dato rilievo decisivo al fatto che la difesa non aveva provato che la società Stanleybet avesse partecipato a un bando e fosse stata illegittimamente esclusa dalla gara, senza considerare che nella giurisprudenza comunitaria era cristallizzato il principio secondo cui era onere dell'accusa "accertare l'effettiva sussistenza della fattispecie de qua, anche con riguardo al carattere non illecito del bando di gara".

Si aggiunge che plurime sentenze di merito avevano accertato che la "gara pubblica dell'anno 2012" aveva avuto "un concreto carattere discriminatorio per la società StanleyBet perché l'obbligo di cessione a titolo gratuito di tutti i beni materiali e immateriali alla [OSCURATO:PERSONA] non fu imposto ai precedenti concessionari".

3. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 4

I. 401/1989 e degli artt. 5 e 47 cod. pen. in relazione all' "ignoranza inevitabile della legge penale ed assenza dell'elemento soggettivo".

Si assume che l'errore in cui era incorsa l'imputata era relativo a una legge diversa da quella penale per la quale vi erano state "innegabili oscillazioni diacroniche e sincroniche in ordine alla sua compatibilità con il diritto europeo". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile risultando le censure in cui si articola manifestamente infondate o non proponibili in sede di legittimità.

Il primo motivo prospettante la violazione di legge è inammissibile per genericità, non confrontandosi con la motivazione che sorregge la condanna.

La difesa, infatti, tratta solamente la questione del regime giuridico dell'allibratore straniero, in questo caso con sede in Malta, non facendo alcun riferimento alla motivazione sviluppata nella sentenza impugnata.

La ricostruzione dei fatti cui è pervenuto il GIP, richiamata dalla Corte territoriale, non è stata contestata dalla difesa per cui può ritenersi accertato che l'imputata era titolare del centro scommesse della StanleyBet di Lissone, via Besozzi n. 4 ed operava "scommesse a mezzo di proprio conto gioco collegato al bookmaker estero StanleyBet, con sede a Malta, senza la prescritta autorizzazione amministrativa".

La sentenza, quindi, fonda il giudizio di responsabilità non tanto sul fatto che l'imputata era legata alla StanleyBet, società estera che non era titolare della concessione statale, quanto sulla circostanza che l'imputata, al fine di consentire le giocate, metteva a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi, cosicché era lei stessa che figurava quale "scommettitore", rispetto alle operazioni poste in essere per conto dei terzi interessati con la predetta società.

Tale modo di procedere configura, come osservato dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, una illegittima intermediazione che rende irrilevante la questione dell'esistenza di titoli autorizzatori o concessori in capo alla società estera, essendo il legame con la stessa una mera occasione per l'esercizio illecito della raccolta di scommesse da parte dell'imputata.

Trova, quindi, applicazione il principio secondo cui, in tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, l'avere posto in essere, mediante attività di intermediazione e raccolta diretta delle scommesse, la condotta prevista dall'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, che non sia limitata alla mera trasmissione delle scommesse effettuate dai clienti ad un allibratore straniero, esclude ogni profilo discriminatorio nella partecipazione dello stesso alle gare, dal momento che l'attività e la conseguente necessità di titolo autorizzativo va individuata direttamente in capo all'operatore italiano (ex plurimis, Sez. 3, n. 50289 del 11/7/2023, Bivona; Sez. 3, n. 889 del 28/06/2017, dep. 2018, Della Mura, Rv. 271977 - 01; Sez. 3, n. 44381 del 15/09/2016, Savastano, Rv. 269282 - 01; Sez. 3, n. 19248 del 08/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252623 - 01).

2. Va quindi ribadito che, qualora il gestore di un centro scommesse italiano affiliato a un bookmaker straniero metta a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi o un conto giochi- intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi la abbia realmente effettuata, il suo legame con detto bookmaker diviene irrilevante, configurandosi come una mera occasione per l'esercizio illecito della raccolta di scommesse.

3. Per completezza, va chiarito che il motivo propone argomenti in punto di diritto che non trovano riscontro nel più recente panorama giurisprudenziale.

Si assume che la sentenza Laezza della CGUE avrebbe riconosciuto la natura discriminatoria della gara indetta con il d.l. n. 16 del 2012 (cd. [OSCURATO:PERSONA]) per effetto della contrarietà della clausola n. 25 dello schema della convenzione, prevista dall'art. 1, comma 78, lett. b) punto 26, della legge di stabilità 2011, agli artt. 49 e 56 del TFUE in quanto impositiva al concessionario dell'obbligo di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività anche solo per scadenza del termine della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco.

Questa Corte, però, haZ perol già avuto modo di precisare "che nella richiamata sentenza emessa il 28 gennaio 2016 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in esito alla causa n.

C- 375/14 Laezza c.

Italia, la Corte di Lussemburgo con riguardo alla clausola della cessione non onerosa dei beni materiali e immateriali alla data di scadenza della concessione, e alla questione circa la proporzionalità o meno di tale clausola in rapporto agli obiettivi perseguiti dal legislatore nazionale, ha affermato che (§ 41) «nell'ipotesi in cui il contratto di concessione, concluso per una durata sensibilmente più breve di quella dei contratti conclusi prima dell'adozione del decreto legge del 2012, giunga alla sua scadenza naturale, il carattere non oneroso di una siffatta cessione forzata pare contrastare con il requisito di proporzionalità, in particolare quando l'obiettivo di continuità dell'attività autorizzata di raccolta di scommesse potrebbe essere conseguito con misure meno vincolanti, quali la cessione forzata, ma a titolo oneroso a prezzi di mercato, dei beni in questione».

In tale quadro, la valutazione circa la proporzionalità della misura in esame spetterà al giudice del rinvio, il quale dovrà all'uopo «tenere anche conto del valore venale dei beni oggetto della cessione forzata» (§ 42).

Dunque è la stessa giurisprudenza della Corte di Lussemburgo a sollecitare una valutazione caso per caso, e non sul piano generale, della compatibilità della normativa nazionale con quella unionale, demandandone l'espletamento al giudice del rinvio" ( Sez. 4, n. 31835 del 11/5/2023, Motta).

Sulla ripartizione del relativo onere probatorio, l'orientamento ormai consolidato ritiene che "spetta a colui che invoca la discriminazione operata a suo carico, per effetto dell'illegittimo diniego di autorizzazione per mancanza di concessione in capo all'operatore straniero, l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della discriminazione che, se accertata dal giudice nazionale, comporta la disapplicazione della norma interna in contrasto con il diritto dell'unione come interpretato dalla Corte di Giustizia.

L'onere probatorio in capo all'accusa si esaurisce con la prova della condotta materiale e dell'assenza dell'autorizzazione ex art. 88 Tulps in capo a cui che esercita l'attività di raccolta e scommesse: è onere della difesa, invece, dimostrare che l'assenza della licenza in realtà dipende dall'assenza in capo all'operatore straniero della concessione determinata dalla mancata partecipazione al bando a sua volta dovuta alla antieconomicità delle clausole in esso contenute (in senso conforme, da ultimo, Sez. 3, n. 15243 del 02/03/2023, D'Amico, Rv. 284326; Sez. 4, n. 3975 del 19/01/2021, non massimata, che ha accolto il ricorso osservando che il ricorrente, attraverso tre consulenze prodotte, aveva portato elementi di valutazione in concreto in ordine alla non proporzionalità della clausola di cessione a titolo non oneroso dei beni allo scadere della concessione, assolvendo così l'onere della prova che su lui incombeva, mentre l'ufficio requirente non aveva assolto all'onere di controdedurre rispetto a tali elementi) " ( Sez. 4, n. 31835 del 11/5/203, Motta; conf.

Sez. 3, n. 35316 del 3175/2024, Ferrante; Sez 3, n. 13657 del 16/2/2024, Strongone).

A ciò consegue, non essendo stato fornito alcun elemento utile al fine di consentire la verifica dell'antieconomicità prospettata, che anche sotto il profilo in esame la violazione di legge denunciata non risulta sussistere.

4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di impugnazione.

È insegnamento costante della Corte di Cassazione quello per cui il "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia, è particolarmente rigoroso per coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali, dunque, rispondono dell'illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell'indagine giuridica.

Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza occorre, dunque, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto (per tutte: S.U., n.854 del 10/06/1994, Calzetta, Rv.197885).

Gravava, quindi, su Graf, come osservato dalla Corte territoriale, l'obbligo di accertare la normativa applicabile al settore, sicché, non può limitarsi a richiamare i contrasti giurisprudenziali esistenti in materia per dimostrare la sua buona fede, imponendo al contrario, il dubbio sulla liceità dell'attività l'astènsione dall'azione ( in tal senso Corte costituzionale sent. n.364 del 1988).

A ciò si aggiunga che la necessità di munirsi dell'autorizzazione per soggetti che svolgevano l'attività accertata a carico dell'imputata non è stata mai messa in discussione per cui un profilo di buona fede si sarebbe potuto porre qualora l'imputata avesse richiesto ella stessa il rilascio del titolo autorizzativo alla gestione delle scommesse, avendo, per effetto della condotta accertata svolto il ruolo di gestore in prima persona delle scommesse su eventi sportivi.

8. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente obbligo per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Monza, in data 16/5/2023, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del "reato di cui all'art.4 comma 4 I. 401/1989... perché esercitava, nella sala scommesse Stanleybet, l'esercizio abusivo di scommesse, perché priva del relativo titolo autorizzativo di polizia" e l'aveva condannata, applicata la riduzione prevista per il rito, alla pena di anni due di reclusione ed C 14.000,00 di multa, con pena sospesa e non menzione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, che, con il primo motivo, denuncia la violazione dell'art. 4 I. 401/1989 "così come interpretato dalla giurisprudenza europea e dalla giurisprudenza di legittimità nazionale". In estrema sintesi si deduce che la Corte territoriale aveva dato rilievo decisivo al fatto che la difesa non aveva provato che la società Stanleybet avesse partecipato a un bando e fosse stata illegittimamente esclusa dalla gara, senza considerare che nella giurisprudenza comunitaria era cristallizzato il principio secondo cui era onere dell'accusa "accertare l'effettiva sussistenza della fattispecie de qua, anche con riguardo al carattere non illecito del bando di gara". Si aggiunge che plurime sentenze di merito avevano accertato che la "gara pubblica dell'anno 2012" aveva avuto "un concreto carattere discriminatorio per la società StanleyBet perché l'obbligo di cessione a titolo gratuito di tutti i beni materiali e immateriali alla [OSCURATO:PERSONA] non fu imposto ai precedenti concessionari". 3. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 4 I. 401/1989 e degli artt. 5 e 47 cod. pen. in relazione all' "ignoranza inevitabile della legge penale ed assenza dell'elemento soggettivo". Si assume che l'errore in cui era incorsa l'imputata era relativo a una legge diversa da quella penale per la quale vi erano state "innegabili oscillazioni diacroniche e sincroniche in ordine alla sua compatibilità con il diritto europeo". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile risultando le censure in cui si articola manifestamente infondate o non proponibili in sede di legittimità. Il primo motivo prospettante la violazione di legge è inammissibile per genericità, non confrontandosi con la motivazione che sorregge la condanna. La difesa, infatti, tratta solamente la questione del regime giuridico dell'allibratore straniero, in questo caso con sede in Malta, non facendo alcun riferimento alla motivazione sviluppata nella sentenza impugnata. La ricostruzione dei fatti cui è pervenuto il GIP, richiamata dalla Corte territoriale, non è stata contestata dalla difesa per cui può ritenersi accertato che l'imputata era titolare del centro scommesse della StanleyBet di Lissone, via Besozzi n. 4 ed operava "scommesse a mezzo di proprio conto gioco collegato al bookmaker estero StanleyBet, con sede a Malta, senza la prescritta autorizzazione amministrativa". La sentenza, quindi, fonda il giudizio di responsabilità non tanto sul fatto che l'imputata era legata alla StanleyBet, società estera che non era titolare della concessione statale, quanto sulla circostanza che l'imputata, al fine di consentire le giocate, metteva a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi, cosicché era lei stessa che figurava quale "scommettitore", rispetto alle operazioni poste in essere per conto dei terzi interessati con la predetta società. Tale modo di procedere configura, come osservato dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, una illegittima intermediazione che rende irrilevante la questione dell'esistenza di titoli autorizzatori o concessori in capo alla società estera, essendo il legame con la stessa una mera occasione per l'esercizio illecito della raccolta di scommesse da parte dell'imputata. Trova, quindi, applicazione il principio secondo cui, in tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, l'avere posto in essere, mediante attività di intermediazione e raccolta diretta delle scommesse, la condotta prevista dall'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, che non sia limitata alla mera trasmissione delle scommesse effettuate dai clienti ad un allibratore straniero, esclude ogni profilo discriminatorio nella partecipazione dello stesso alle gare, dal momento che l'attività e la conseguente necessità di titolo autorizzativo va individuata direttamente in capo all'operatore italiano (ex plurimis, Sez. 3, n. 50289 del 11/7/2023, Bivona; Sez. 3, n. 889 del 28/06/2017, dep. 2018, Della Mura, Rv. 271977 - 01; Sez. 3, n. 44381 del 15/09/2016, Savastano, Rv. 269282 - 01; Sez. 3, n. 19248 del 08/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252623 - 01). 2. Va quindi ribadito che, qualora il gestore di un centro scommesse italiano affiliato a un bookmaker straniero metta a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi o un conto giochi- intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi la abbia realmente effettuata, il suo legame con detto bookmaker diviene irrilevante, configurandosi come una mera occasione per l'esercizio illecito della raccolta di scommesse. 3. Per completezza, va chiarito che il motivo propone argomenti in punto di diritto che non trovano riscontro nel più recente panorama giurisprudenziale. Si assume che la sentenza Laezza della CGUE avrebbe riconosciuto la natura discriminatoria della gara indetta con il d.l. n. 16 del 2012 (cd. [OSCURATO:PERSONA]) per effetto della contrarietà della clausola n. 25 dello schema della convenzione, prevista dall'art. 1, comma 78, lett. b) punto 26, della legge di stabilità 2011, agli artt. 49 e 56 del TFUE in quanto impositiva al concessionario dell'obbligo di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività anche solo per scadenza del termine della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco. Questa Corte, però, haZ perol già avuto modo di precisare "che nella richiamata sentenza emessa il 28 gennaio 2016 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in esito alla causa n. C- 375/14 Laezza c. Italia, la Corte di Lussemburgo con riguardo alla clausola della cessione non onerosa dei beni materiali e immateriali alla data di scadenza della concessione, e alla questione circa la proporzionalità o meno di tale clausola in rapporto agli obiettivi perseguiti dal legislatore nazionale, ha affermato che (§ 41) «nell'ipotesi in cui il contratto di concessione, concluso per una durata sensibilmente più breve di quella dei contratti conclusi prima dell'adozione del decreto legge del 2012, giunga alla sua scadenza naturale, il carattere non oneroso di una siffatta cessione forzata pare contrastare con il requisito di proporzionalità, in particolare quando l'obiettivo di continuità dell'attività autorizzata di raccolta di scommesse potrebbe essere conseguito con misure meno vincolanti, quali la cessione forzata, ma a titolo oneroso a prezzi di mercato, dei beni in questione». In tale quadro, la valutazione circa la proporzionalità della misura in esame spetterà al giudice del rinvio, il quale dovrà all'uopo «tenere anche conto del valore venale dei beni oggetto della cessione forzata» (§ 42). Dunque è la stessa giurisprudenza della Corte di Lussemburgo a sollecitare una valutazione caso per caso, e non sul piano generale, della compatibilità della normativa nazionale con quella unionale, demandandone l'espletamento al giudice del rinvio" ( Sez. 4, n. 31835 del 11/5/2023, Motta). Sulla ripartizione del relativo onere probatorio, l'orientamento ormai consolidato ritiene che "spetta a colui che invoca la discriminazione operata a suo carico, per effetto dell'illegittimo diniego di autorizzazione per mancanza di concessione in capo all'operatore straniero, l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della discriminazione che, se accertata dal giudice nazionale, comporta la disapplicazione della norma interna in contrasto con il diritto dell'unione come interpretato dalla Corte di Giustizia. L'onere probatorio in capo all'accusa si esaurisce con la prova della condotta materiale e dell'assenza dell'autorizzazione ex art. 88 Tulps in capo a cui che esercita l'attività di raccolta e scommesse: è onere della difesa, invece, dimostrare che l'assenza della licenza in realtà dipende dall'assenza in capo all'operatore straniero della concessione determinata dalla mancata partecipazione al bando a sua volta dovuta alla antieconomicità delle clausole in esso contenute (in senso conforme, da ultimo, Sez. 3, n. 15243 del 02/03/2023, D'Amico, Rv. 284326; Sez. 4, n. 3975 del 19/01/2021, non massimata, che ha accolto il ricorso osservando che il ricorrente, attraverso tre consulenze prodotte, aveva portato elementi di valutazione in concreto in ordine alla non proporzionalità della clausola di cessione a titolo non oneroso dei beni allo scadere della concessione, assolvendo così l'onere della prova che su lui incombeva, mentre l'ufficio requirente non aveva assolto all'onere di controdedurre rispetto a tali elementi) " ( Sez. 4, n. 31835 del 11/5/203, Motta; conf. Sez. 3, n. 35316 del 3175/2024, Ferrante; Sez 3, n. 13657 del 16/2/2024, Strongone). A ciò consegue, non essendo stato fornito alcun elemento utile al fine di consentire la verifica dell'antieconomicità prospettata, che anche sotto il profilo in esame la violazione di legge denunciata non risulta sussistere. 4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di impugnazione. È insegnamento costante della Corte di Cassazione quello per cui il "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia, è particolarmente rigoroso per coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali, dunque, rispondono dell'illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell'indagine giuridica. Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza occorre, dunque, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto (per tutte: S.U., n.854 del 10/06/1994, Calzetta, Rv.197885). Gravava, quindi, su Graf, come osservato dalla Corte territoriale, l'obbligo di accertare la normativa applicabile al settore, sicché, non può limitarsi a richiamare i contrasti giurisprudenziali esistenti in materia per dimostrare la sua buona fede, imponendo al contrario, il dubbio sulla liceità dell'attività l'astènsione dall'azione ( in tal senso Corte costituzionale sent. n.364 del 1988). A ciò si aggiunga che la necessità di munirsi dell'autorizzazione per soggetti che svolgevano l'attività accertata a carico dell'imputata non è stata mai messa in discussione per cui un profilo di buona fede si sarebbe potuto porre qualora l'imputata avesse richiesto ella stessa il rilascio del titolo autorizzativo alla gestione delle scommesse, avendo, per effetto della condotta accertata svolto il ruolo di gestore in prima persona delle scommesse su eventi sportivi. 8. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente obbligo per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorre
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