CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 maggio 2026
Cassazione n. 31861/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di Rietivisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GiulioMonferini, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, difensore di [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 19 novembre 2021 il Tribunale di Rieti, all’esito delgiudizio abbreviato, proscioglieva [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli di cuiall’art. 385 cod. pen. in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto exart. 131-bis cod. pen.2. Avverso la predetta sentenza proponeva tempestivo appello il difensore delDi [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste o noncostituisce reato.3. La Corte di appello di Roma in data 12 dicembre 2025 convertiva l’appelloin ricorso per cassazione e trasmetteva gli atti a questa Corte.4. In data 9 maggio 2026 sono pervenuti motivi nuovi o memoria difensivada parte del difensore del [OSCURATO:PERSONA], che lamenta che la Corte di appello, in luogodella conversione dell’atto di appello in ricorso per cassazione e trasmissione delrelativo atto a questa Corte, avrebbe dovuto già rilevare l’intervenuta causa diimprocedibilità di cui all’art. 344-bis, commi 1 e 3, cod. proc. pen.Per tale motivo, si chiede che sia la Corte di cassazione a dichiararel’improcedibilità dell’azione penale ex art. 344-bis, commi 1 e 3, cod. proc. pen.5. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo ladiscussione, hanno concluso come in epigrafe riportato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’atto di appello, giuridicamente qualificato come ricorso per cassazione, èinammissibile, perché versato in fatto.2. Occorre premettere che correttamente la Corte di appello si è limitata adisporre la trasmissione dell’atto di impugnazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA] a questaCorte ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., senza adottare altredecisioni, che, contrariamente all’assunto del ricorrente, non avrebbe potutoassumere.Invero, essendo stata emessa la sentenza impugnata all’esito del giudizioabbreviato, e trattandosi di sentenza di proscioglimento (v. Sez. 6, n. 21981 del08/02/2023, Rv. 284685-01), ai sensi dell’art. 443, comma 1, cod. proc. pen. nonpoteva essere appellata dall’imputato, ma avverso la stessa era esperibile il soloricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen.Come precisato dalle Sezioni Unite (v. ordinanza n. 45371 del 31/10/2001,Rv. 220221-01), se un provvedimento giurisdizionale è impugnato dalla parteinteressata con un mezzo di gravame diverso dal tipo (unico) legislativamenteprescritto e/o proposto dinanzi a giudice incompetente, il giudice adito -prescindendo da qualunque analisi valutativa in ordine alla indicazione di parte, sefrutto cioè di errore-ostativo o di scelta deliberata - deve limitarsi semplicemente,a norma della regula iuris dettata dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., aprendere atto della voluntas impugnationis (elemento minimo questo che dàesistenza giuridica all'atto proposto e lascia impregiudicata la sua validità) e atrasmettere gli atti al giudice competente.Tale fenomeno è dogmaticamente inquadrabile nella categoria dell'esattaqualificazione giuridica dell'atto. Il potere di procedere a tale qualificazione e diaccertare l'esistenza dei requisiti di validità dell'atto è riservato in via esclusiva algiudice competente a conoscere, secondo la previsione del sistema delineato dalcodice, sia dell'ammissibilità che della fondatezza dell'impugnazione.La trasmissione degli atti al giudice competente non richiede necessariamenteun provvedimento giurisdizionale, ma può avvenire anche con un atto di naturameramente amministrativa.Unico limite all'operatività dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. è costituitodalla non impugnabilità del provvedimento, la quale concettualmente escludequalunque possibilità di diversa qualificazione del gravame eventualmenteproposto.Dall'operazione di qualificazione va distinto il fenomeno della "conversione" insenso tecnico del negozio giuridico processuale: a tale istituto fanno riferimento,per le ipotesi in essi specificamente disciplinate, gli art. 569, commi 2 e 3, e 580cod. proc. pen.Conclusivamente, come già affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 42578 del27/09/2024, Rv. 287234-02), in tema di impugnazioni, allorché un provvedimentogiurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravamediverso da quello legislativamente prescritto, il giudice adito, prescindendo daqualunque analisi valutativa in ordine all'indicazione della parte, deve limitarsi, anorma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettivaimpugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntasimpugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacatogiurisdizionale e, quindi, a trasmettere gli atti, non necessariamente previaadozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. Nel caso di specie, si èaffermato che, in caso di sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-biscod. pen., emessa al termine del giudizio abbreviato e non appellabiledall'imputato, ai sensi dell'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., l'appello presentatoda quest'ultimo non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in ricorsoper cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.3. Va ancora detto che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, intema di impugnazioni, l'accertamento dell'inammissibilità dell'atto introduttivoimpedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento deitermini di durata massima di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.2, comma 2, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134, posto che la circostanzache l'inammissibilità dell'impugnazione sia dichiarata dopo il decorso dei predettitermini non esclude che la stessa logicamente preceda tale decorso (ex plurimisSez. 4, n. 20971 del 13/05/2025, Rv. 288268-01: fattispecie in cui la Corte ha,altresì, affermato che l'esigenza di ragionevole durata del processo, sottesaall'istituto dell'improcedibilità, non può elidere la necessità di rispettare le regolesulla corretta instaurazione del rapporto processuale).D’altra parte, conferma normativa di tale principio di diritto si ricava dall’art.578-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen., dove si prevede che, quando nei confrontidell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o alrisarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni casodi impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello ela Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, nel dichiarareimprocedibile l’azione penale per il superamento dei termini di cui ai comi 1 e 2dell’art. 344-bis cod. proc. pen., rinviano per la prosecuzione al giudice o allasezione civile competente nello stesso grado.4. Ciò precisato, il ricorso è, come detto, inammissibile.Invero, a fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica,con la quale il Tribunale ha evidenziato la sussistenza di tutti gli elementi costitutividel reato di evasione contestato al [OSCURATO:PERSONA], il quale consapevolmente siallontanava dalla sua abitazione, dove era ristretto in regime di detenzionedomiciliare, al di fuori degli orari nei quali era autorizzato a farlo, il ricorrenteprospetta una lettura alternativa degli elementi di prova volta ad escluderel’elemento oggettivo o soggettivo del reato, peraltro non corretta in punto didiritto.Al riguardo, deve osservarsi che il [OSCURATO:PERSONA] veniva rinvenuto dagli agentisulla pubblica via antistante il condominio dove abitava, sicché non può affermarsiche trattavasi di luogo pertinenziale alla sua abitazione.Infatti, in tema di evasione dalla detenzione domiciliare, agli effetti dell'art.385 cod. pen. deve intendersi per abitazione lo spazio fisico delimitato dall'unitàabitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione diogni altra pertinenza, ad eccezione di quegli ambiti parzialmente aperti (balconi,terrazzi) o scoperti (cortili interni, chiostrine) che costituiscano parte integrantedell'unità immobiliare, in quanto la detenzione domiciliare deve svolgersi secondomodalità analoghe a quelle della misura intra muraria (Sez. 6, n. 47317 del28/10/2016, Rv. 268500-01: nella specie, la Corte ha confermato la sentenza dicondanna emessa nei confronti di soggetto sorpreso in abbigliamento casalingosulla strada adiacente l'abitazione ed all'esterno della recinzione che delimitaval'immobile, intento a spazzare il cancello ed a liberare il binario di scorrimento chene impediva la chiusura).Quanto all’elemento soggettivo, come correttamente argomentato dalTribunale, nel reato di evasione dagli arresti domiciliari il dolo è generico e consistenella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione dellamisura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hannodeterminato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Rv.252288-01).Pertanto, nel caso di specie, la motivazione che aveva spinto il [OSCURATO:PERSONA] aduscire di casa per raggiungere la pubblica via antistante il condominio dove viveva,ovvero il comportamento tenuto dallo stesso che, alla vista dei Carabinieri, andavaloro incontro, sono circostanze irrilevanti ai fini della configurabilità del dolo dievasione.5. In conclusione, l’atto di impugnazione, correttamente qualificato comericorso per cassazione, è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]