CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 10651/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Roma, decidendo in sede di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari emessa in data 12 ottobre 2021 dal Tribunale di Latina. In particolare, il Tribunale, preso atto che sull'ordinanza di applicazione della misura cautelare disposta dal G.i.p. del Tribunale di Latina in data 28 giugno 2021, già confermata in sede di riesame il 20 luglio 2021, si è formato il giudicato cautelare, e che l'unico elemento nuovo era costituito dal decreto di giudizio immediato emesso il 16 agosto 2021, ha rilevato l'assenza di elementi di novità nelle deduzioni difensive reiterative di questioni già affrontate con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, ravvisate nella duplice specie del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di recidiva. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando un primo motivo con cui si censura la violazione di legge per assenza di motivazione o motivazione apparente e vizio di motivazione per non avere il Tribunale fornito giustificazione alcuna sulla sussistenza del concreto pericolo di inquinamento probatorio. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione il relazione al pericolo di reiterazione avendo l'imputato disnnesso tutte le sue cariche amministrative e politiche rivestite sino alla data di esecuzione della misura. 3. In data 11 febbraio 2022 è pervenuta in cancelleria la comunicazione da parte del difensore di rinuncia del ricorrente per intervenuta cessata materia del contendere, essendo stata nelle more disposta la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari con ordinanza emessa dal Tribunale di Latina in data 11 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a causa della sopravvenuta revoca della misura cautelare disposta nel presente procedimento, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Il ricorrente non ha formalizzato una valida rinuncia in difetto di procura speciale ma ha comunque comunicato la propria carenza di interesse ad una decisione nel merito del ricorso, per effetto della revoca della misura cautelare impugnata, disposta dal giudice che procede. Non deve, pertanto, essere disposta la condanna alle spese del procedimento, poiché la decadenza dell'interesse alla decisione cautelare per fatti sopravvenuti alla presentazione del ricorso impedisce di ritenere che il rinunciante sia "soccombente", essendo il suo interesse perento per cause non prevedibili al momento dell'impugnazione (Sez. 2, n.4452 del 08/01/2019, Rv. 274736). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma il giorno 15 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] PierlÌT4 Di