CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 21606/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6281/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.(GIA’ ALITALIA- [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] E SOCI, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA] unitamente e disgiuntamente tra di loro; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2655/2021 , depositata il23/08/2021, R.G.N. 4213/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia e, accertata la nullità del termine apposto agli ultimi due contratti stipulati da [OSCURATO:SOCIETA]. con [OSCURATO:PERSONA], ha accertato che tra le parti era esistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 1.10.2011 condannando la società a ripristinarlo con le medesime mansioni ed il livello ricoperto ed a corrispondere un’indennità risarcitoria quantificata in quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre che al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 1.1. Il giudice di appello, per quanto qui ancora interessa,ha ritenuto che per gli ultimi due contratti, rispetto ai quali la lavoratrice non era decaduta dal potere di impugnazione, la datrice di lavoro non aveva offerto la prova, che su di lei gravava, di aver rispettato la percentuale di contingentamento del 15% dell’organico aziendale al 1° gennaio dell’anno a cui si riferiscono le assunzioni, prevista dall’art. 2 del d.lgs. n. 368 del 2001. In particolare, ha ritenuto che la documentazione prodotta in giudizio fosse stata contestata eche i testi indotti dalla società ed escussi in appello non erano stati in grado di confermare la provenienza e l’attendibilità di quei documenti che in ogni caso non dimostravano che a livello nazionale, l’unico rilevante, non fosse stato superato il limite di contingentamento. 2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. affidato a sei motivied ulteriormente illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 368 del 2001, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116, 420, 421 e 437 c.p.c. oltre che dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.. 3.1. Sostiene la ricorrente che la Corte di appello avrebbe invertito l’onere della prova e non avrebbe considerato che invece il rispetto della clausola di contingentamento non era stato oggetto di contestazione nel ricorso e che,inoltre, la società aveva provato di aver correttamente operato e, nel costituirsi, aveva documentato di aver rispett at o le percentuali di contingentamento e tale documentazione non era stata specificatamente contestata dalla lavoratrice e dunque doveva essere data per assodata. Aggiunge che la stessa Corte di appello aveva da to atto che la contestazione era contenuta nelle note autorizzate e dunque era tardiva. 4. Il motivo non può essere accolto. 4.1. il documento prodotto dall'ente e sottoscritto da un dirigente nominativamente indicato, attestante i numeri dei dipendenti assunti e dei contratti a tempo determinato stipulati nel periodo di riferimento costituisce elemento probatorio liberamente valutabile dal giudice per verificare il rispetto della percentuale di contingentamento, il quale potrebbe anche prescindere dall’assunzione di una prova testimoniale o da altri diversi accertamenti per una conferma(cfr. Cass. n. 12801 del 2018). Peraltro,nel caso in esame la Corte territoriale, dopo aver sentito i testi al riguardo, è pervenuta al convincimento che la clausola non era stata rispettata posto che dalla documentazione acquisita non emergeva che le percentuali, da valutare con riguardo al data del personale sul territorio nazionale, fosserostate rispettat e 4.2. Ne consegue che la Corte di merito non è incorsa nelle violazioni denunciate avendo dato corretta applicazione alla regola del contingentamento, valutando la documentazione prodotta dalla società che era onerata della prova a fronte dell’avvenuta contestazione da parte della lavoratrice. 4.3. Per quanto riguarda la denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. va qui ribadito che in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione(cfr. Cass. 01/03/2022 n. 6774e ancora n. 27000 del 2016) 5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 112 e 113 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. 5.1. La società ricorrente deduce che la motivazione della sentenza sarebbe perplessa e la sentenza conseguentemente nulla poiché avrebbe trascurato di considerare il riferimento al contratto ex art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001, non avrebbe esamina to la disciplina sul contingentamento ed avrebbe trascurato di considerare le carenze di allegazione del ricorso sul punto . Aderendo acriticamente alla tesi di controparte non avrebbe quindi compiuto alcuna doverosa disamina logica e giuridica e così sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 118 disp att. c.p.c. non essendopossibile ricostruire l’iter logico giuridicoseguito. 6. Il motivo è infondato atteso che, come risulta dalla piana lettura della motivazione della sentenza la Corte territoriale ha tenuto conto delle allegazioni delle parti valutandole e motivando sulla base delle prove acquisite. 7. Il terzo motivo di ricorso, con il quale la società deduce la violazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e sostiene che nel caso di avvio di nuove attività (e tale sarebbe l’avvio di nuove rotte aeree) non opererebbe il vincolo del contingentamento, è in parte inammissibile e in parte infondato. 7.1. La censura oltre a riproporre le medesime questioni poste nei precedenti motiviper le quali si rinvia a quanto già esposto, introduce temi di indagine diversi rispetto a quelli trattati dal giudice di appello (il tema della start up e delle nuove rotte) senza tuttavia chiarire come dove e quando tali questioni siano state già poste. 8. Con il quarto motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 112, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e richiamando quanto esposto nel secondo motivo di ricorso si duole della mancata indicazione degli elementi su cui si è basato per decidere e comunque di una loro superficiale disamina logico giuridica. Ad avviso della ricorrente, pertanto, la motivazione sarebbe del tutto apparente. 8.1. Il motivo è infondato per aversi motivazioneapparente è necessario che il giudice di merito abbia ome sso di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non abbia proced uto ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito. Tale vizio non è invece configurabile nel caso in cui, come nella specie, la valutazione delle circostanze probatorie ci sia stata ma in senso difforme da quello preteso dalla parte ricorrente (cfr. Cass. n. 19956 del 2017, n. 16581 del 2009 en. 16762 del 2006). 9. Con il quinto motivo è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. 9.1. La ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe trascurato di tenere conto dei dati risultanti dai documenti depositati contenenti le liste del personale a tempo determinato che recava i dati di decorrenza e cessazione dei rapporti evidenziando che tali circostanze erano state poi confermate daitesti sentiti nel corso del giudizio . 10. Il motivo è infondato. Diversamente da quanto affermato dall’odierna ricorrente la Corte di appello ha tenuto contodei dati acquisiti in giudizio riguardanti i contratti a termine complessivamente stipulati,la loro durata e la loro incidenza temporale. Neppure ha trascurato di esaminare le dichiarazioni dei testi escussi e tuttavia ha evidenziato che questisi erano limitati a ritenerli plausibili senza perciò confermarli . Inoltre, ed in via generale, ha preso atto del fatto che le dichiarazioni testimoniali erano riferite a dati sul contingentamento a livello locale ed ha poi chiarito che invece l’unico dato da prendere in considerazione è quello nazionale. 11. Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2del d.lgs. n. 368 del 2001, dell'art . 2697 c.c., d ell'art . 12 delle preleggi e degli artt. 3e 111 della Costituzione. 11.1. Ad avviso della ricorrente laCorte di appello avrebbe erroneamente riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato interpretando male l'art. 2 citato che fa espresso riferimento alle assunzioni e adotta come parametro di riferimento il 15% dell'organico aziendale al 1° gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono. Sottolinea che non rilevavano le assunzioni effettuate prima del momento della stipula dell'ultimo contratto con la Pellegrini dichiarato illegittimo e che il dato da prendere in esame è quello dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 2 dall'inizio dell'anno di riferimento e fino all'assunzione. Ribadisce che al documento 4 contestato dalla lavoratrice erano allegate le liste nominative del personale assunto a termine ad ulteriore riprova dell'avvenuto rispetto delle percentuali con riferimento al contratto di cui è causa e che per l'anno 2012 era indicata anche la decorrenza di ogni singolo contratto. La prova del mancato superamento deve essere riferita al momento della stipula. L'interpretazione della Corte d'appello, secondo cui la presenza in forza anche di un solo dipendente in più rispetto al limite imposto del 15% renderebbe illegittimi tutti i contratti stipulati nell'anno di riferimento, porterebbe all’irrazionale conseguenza che d a un'unica violazione deriverebbe l'illegittimità di centinaia di contratti a termine. 12. La censura, pur astrattamente ponendo un tema apprezzabile, non coglie il fulcro della motivazione della sentenza impugnata che in realtà si è limitata ad accertare che in base al materiale probatorio acquisito al momento della stipulazione del contratto di lavoro della odierna controricorrente erano stati superati i limiti di contingentamento previsti. Tale accertamento di fatto, incensurabile, non si pone in contrato con la corretta interpretazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 368 del 2001 (cfr. 25/11/2014n. 25022) 13. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente del