CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 32992/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 34745/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 71 (Dott. [OSCURATO:PERSONA]) presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] con unico socio Amco - [OSCURATO:PERSONA] (nuova denominazione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] per la Gestione di Attività - [OSCURATO:PERSONA]) cessionaria dei crediti del patrimonio destinato [OSCURATO:PERSONA] tra i quali i crediti già [OSCURATO:PERSONA], in persona del quadro direttivo di II livello di Amco - [OSCURATO:PERSONA] (nuova denominazione della società per [OSCURATO:PERSONA] di Attività - [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 17 presso lo studio dell'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - 4 avverso la sentenza n. 640/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal cons. Lina [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in I.c.a. e di [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di mandataria di Flaminia S.V.P., s.r.l. a socio unico, quale cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, per la cassazione della sentenza n. 640\2019, pubblicata dalla Corte d'Appello di Brescia in data 11.4.2019, non notificata. 2. - Resiste con controricorso la società a socio unico AMCO- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nuova denominazione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. 3. - La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata. 4. - Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte. 5. - Questi i fatti: -nel 2014, la [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio i ricorrenti, chiedendo la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato nel 2013, nel quale erano stati conferiti tutti i beni immobili dei quali era proprietario il solo Biffi, pochi mesi prima che la [OSCURATO:SOCIETA]., società che faceva capo al predetto e rispetto alla quale egli si era costituito garante per fideiussione, presentasse domanda di ammissione al concordato preventivo ex art. 161 sesto comma legge fall. La stessa società veniva poi, nel 2014, dichiarata fallita; - l'attrice assumeva di essere creditrice del Biffi, quale fideiussore della [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due decreti ingiuntivi, di una cospicua somma, e che il Biffi si fosse spogliato in tal modo della titolarità di tutti i suoi beni immobili, col mezzo della costituzione del fondo patrimoniale, con conseguente riduzione della garanzia patrimoniale generale in favore dei creditori; - la domanda veniva accolta dal Tribunale di Bergamo, che rigettava anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Garatti, condannando entrambi al pagamento delle spese di giudizio. 6. - La decisione veniva integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Brescia con la decisione qui impugnata. In particolare, la Corte d'appello evidenzia che nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria promossa nei confronti dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale, la legittimazione passiva spetti ad entrambi i coniugi e ciò anche quando l'atto sia stato stipulato da uno solo di essi, non potendo in ogni caso negarsi l'interesse dell'altro coniuge, quale beneficiario dell'atto, a partecipare al giudizio. Esclude la natura onerosa dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, conformemente al recente orientamento di legittimità sul punto, ed afferma che la primaria finalità dell'atto era quella della realizzare la sottrazione del patrimonio personale del • debitore all'aggressione dei creditori.Ricostruisce inoltre l'anteriorità del credito della banca rispetto all'atto costitutivo del fondo, facendo risalire il sorgere del credito al momento della sottoscrizione del contratto di fideiussione e non al momento, successivo, della escussione della fideiussione. [OSCURATO:PERSONA] 7. - Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione del principio di cui all'art. 81 c.p.c., in tema di legittimazione a contraddire, e sostengono che le sentenze di merito abbiano errato nel ritenere sussistente la legittimazione passiva della Garatti. Lamentano che la corte d'appello l'abbia ritenuta sussistente, facendo applicazione del più recente orientamento di legittimità sul punto (espresso da Cass. n.19330 del 2017: "In tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorchè non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria."), piuttosto che del precedente (espresso da Cass. n. 11582 del 2005, Cass. n. 10052 del 2009, Cass. n. 4341 del 2010), in base al quale il coniuge non sarebbe, invece, litisconsorte necessario. 8. - Il motivo è inammissibile, perché non formula alcuna argomentazione al fine di indurre questa Corte a ripensare nuovamente le conclusioni cui è pervenuta in relazione alla affermata posizione di litisconsorte necessario del coniuge non debitore all'interno dell'azione revocatoria del fondo patrimoniale, orientamento che questa Corte pienamente condivide ed al quale intende dare continuità. Tale orientamento peraltro è stato recentemente riaffermato da Cass.n. 5768 del 2022: "In tema di azione revocatoria del fondo patrimoniale, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla sua costituzione in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva va riconosciuta ad entrambi i coniugi, anche se l'atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi, spettando ad entrambi, ai sensi dell'art. 168 c.c., la proprietà dei beni che costituiscono oggetto della convenzione, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo, con la precisazione che anche nell'ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge (o il terzo costituente) riservato la proprietà dei beni, è configurabile un interesse del coniuge non proprietario alla partecipazione al giudizio, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia.". 9. - Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 92 c.p.c., lamentando che anche la Garatti, benchè fosse estranea alle obbligazioni fideiussorie a suo tempo contratte dal marito in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., sia stata condannata al pagamento delle spese di lite. 10. - Il motivo è infondato. La condanna alle spese della Garatti, in solido con l'altro appellante, discendUolo attivo svolto nel giudizio di appello, quale parte appellante e soccombente del giudizio di appello, essendo stata rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva da lei proposta e confermata anche in appello la sua qualità di litisconsorte necessario, e quindi parte necessaria nel giudizio. 11. - Con il terzo motivo, i coniugi ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 2901 c.c., per aver il giudice di merito ritenuto che il fondo patrimoniale costituito avesse natura gratuità, non sussistendo alcun obbligo giuridico fondante la sua costituzione, e non onerosa come sostenuto dai ricorrenti. 12. - Il motivo è infondato. Anche in questo caso, l'affermazione della corte d'appello si fonda sul richiamo all'orientamento attualmente assolutamente prevalente in sede di legittimità (espresso da Cass. n. 29298 del 2017), che in questa sede va confermato. I ricorrenti sostengono, conformemente all'avviso di autorevole dottrina, che non sia generalizzabile la natura, onerosa o gratuita del fondo, e che sia piuttosto necessario accertarlo caso per caso: nel caso di specie, non sarebbe stata adeguatamente valorizzata l'intenzione del Buffi di garantire in tal modo la prosecuzione dell'adempimento in maniera congrua del proprio obbligo di mantenimento verso la moglie, rafforzamento della garanzia al quale il Biffi si riteneva moralmente obbligato. Il principio, affermato da Cass. n. 29298 del 2017 ("La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti Esso, pertanto, è suscettibile di revocatoria, a norma dell'art. 64 l.fall., salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del "solvens" di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione") lascia peraltro uno spazio all'accertamento del proposito del solvens di costituire il fondo perché spinto unicamente da un dovere morale. E tuttavia quello spazio è chiuso, nel caso di specie, dall'accertamento in fatto del giudice di merito, che ha letto e interpretato la concatenazione dei fatti, ovvero l'andamento negativo della impresa del Buffi, rispetto alla quale lo stesso si era costituito fideiussore, la costituzione del fondo, e il successivo fallimento dell'impresa stessa, nel giro di pochi mesi ed escluse altre ipotesi di risanamento della situazione di insolvenza, come espressione di un unico progetto preordinato, in cui la costituzione del fondo si colorava della intenzione di cercare di sottrarre quei beni all'aggressione dei creditori, essendo preclusa l'esecuzione forzata sui beni costituiti in fondo patrimoniale, per le obbligazioni successive ed anche per quelle precedenti alla costituzione del fondo stesso. Neppure sviluppata è poi, nel motivo di censura, una critica in relazione all'aspetto della consapevolezza o meno, in capo alla moglie, della situazione debitoria del marito, in ordine al quale rileva la qualificazione del negozio come oneroso o gratuito, in quanto, se esso è gratuito, come ritenuto condivisibilmente dalla corte d'appello, non è necessario che si accerti la presenza dell'elemento psicologico del dolo in capo al coniuge ma è sufficiente la sua semplice conoscenza o conoscibilità della situazione debitoria alla base della operazione, desunta nel caso di specie a mezzo di presunzioni dalla sua qualità di coniuge, convivente, da ben quarant'anni. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 12.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore