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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31916/2026

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tero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] PERELLIche ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.L'avv. [OSCURATO:PERSONA] giancarlo conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiedel'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro hariformato la sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] che ha condannatoXXXXXXXXXXXX per il delitto di cui agli artt. 110cod. pen. 12, commi 1 e 3, lett. a), b), c), d), comma 3-bis, 3-ter, lett. b), deldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioniconcernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dellostraniero), e concesse le circostanze attenuanti generiche, ha applicato la penafinale di anni quattro di reclusione e un milione e seicentomila euro di multa.L’imputato è stato ritenuto colpevole del reato consistito nell’averetrasportato, in concorso con XXXXXXXXXXXXX, ponendosi alla guida di unaimbarcazione del tipo motoveliero di 13 metri, settantacinque cittadiniextracomunitari, tra cui donne e minori, costringendoli a rimanere stipati eammassati per tutti i giorni della navigazione verso l’Italia, procurandoneillegalmente l’ingresso nel territorio italiano.Sono state poi ritenute provate plurime circostanze aggravanti, quali l’averfavorito e procurato l’ingresso di più di cinque persone, l’aver commesso il fattoin concorso con più persone, l’ avere esposto le persone al pericolo perl’incolumità personale navigando in assenza di sicurezza per l’eccessivo carico esenza dotazioni di sicurezza, e ancora per avere sottoposto le personetrasportate a trattamento inumano e degradante e, infine, per aver trattoprofitto anche indiretto consistente nel vantaggio ottenuto, ovvero la traversatae l’arrivo in Italia.

Con l’ulteriore aggravante del concorso delle più circostanzeaggravanti, di cui al comma 3, d.lgs. cit.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXX, per iltramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, diseguito indicati.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione delledisposizioni di cui agli artt. 5 e 47 cod. pen. nonché la carenza motivazionale inordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo.Rileva la difesa, che i Giudici della Corte di appello non hannoadeguatamente risposto alle censure formulate con l’atto di gravame concernentil’assunzione della testimonianza di soli due migranti, su settantacinque presentisull’imbarcazione e per non avere ritenuto attendibile l’imputato, se non per laparte in cui si ritiene erroneamente che abbia affermato di aver guidatol’imbarcazione, mentre in realtà ha sempre dichiarato di essersi limitato averificare il corretto funzionamento del pilota automatico, impostato dagliamministratori del viaggio sin dalla partenza della coste turche e di non aver maiguidato prima alcuna imbarcazione.Si deduce inoltre, che l’imputato è estraneo all’organizzazione del viaggio,essendo piuttosto un migrante come gli altri e la sua condotta non dovrebbeessere sussunta nella fattispecie di cui alle disposizioni sopra richiamate essendoegli inconsapevole che la condotta fosse penalmente rilevante per la leggeitaliana.La Corte di appello avrebbe al riguardo reso una motivazione del tuttoinadeguata, inidonea a confutare le doglianze difensive e, inoltre, non avrebbeconsiderato le dichiarazioni rese dai testi escussi nel procedimento di primogrado a carico della donna, assolta con formula piena, i quali hanno indicato inXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX, i veri membri dell’equipaggio ed emissaridei trafficanti.Pertanto, ritiene la difesa che il ruolo di scafista del ricorrente non sarebbedimostrato in quanto lo stesso seppure abbia ingenuamente affermato di averesvolto il ruolo di controllare il pilota automatico, non poteva immaginare lagravità della condotta da lui compiuta alla luce della legge italiana.L’esclusione dell’elemento psicologico, inoltre, si sarebbe dovuta fondaresulla valutazione della circostanza riferita dal ricorrente ovvero che costui nonavendo la possibilità di corrispondere il prezzo del viaggio aveva ritenuto taleprestazione di natura sinallagmatica.2.2.

Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione della legge, nonchéla totale assenza di motivazione in ordine alla applicabilità della circostanzaaggravante ad effetto speciale di cui al comma 3-ter lett. b) dell’art. 12 d.lgs. cit.Deduce la difesa che dall’imputazione e dalla motivazione non risultano leragioni dell’applicabilità dell’aggravante del fine di trarne profitto anche indiretto,non risultando peraltro emersa alcuna prova di passaggio di denaro tra ilricorrente e gli altri passeggeri.Da tale mancata prova la sentenza avrebbe dovuto far discenderel’estraneità del ricorrente rispetto all’organizzazione del viaggio dovendo inveceritenere più che plausibile che egli sia stato vittima dei veri promotoridell’organizzazione dedita al traffico che lo hanno raggirato per ottenere unaprestazione che lo stesso riteneva conveniente oltre che lecita.Rileva la difesa che la Corte di appello, pur avendo preso atto che il denaro èstato consegnato dai migranti agli organizzatori del viaggio e non al ricorrente, sisarebbe limitata a collegare l’accertamento della finalità di profitto indiretto,indicato in maniera vaga e imprecisa, al fatto che egli stesso avesse accettato diverificare il corretto funzionamento del pilota automatico, senza fornire alcunelemento concreto da cui poter dedurre che il ricorrente facesse parte delsodalizio criminale e che comunque abbia tratto un vantaggio di naturaeconomica dal prezzo corrisposto dai migranti per intraprendere la traversata.3.

Con requisitoria orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito evidenziate.Va preliminarmente ri levato che, ad eccezione del trattamentosanzionatorio, le decisioni di merito integrano una ipotesi di cd. doppia conforme,sicché, ai fini della valutazione delle censure proposte, occorre fare riferimento alcomplessivo apparato argomentativo delle due sentenze.2.

Quanto al primo motivo, articolato in più doglianze, la Corte di appello haesaurientemente risposto con motivazione priva di aporie logiche econtraddittorietà rilevando che sulla base degli atti investigativi e delle provedichiarative utilizzate per il rito abbreviato consapevolmente scelto dal ricorrentesia risultata provata la responsabilità del ricorrente in relazione al reato difavoreggiamento dell’immigrazione clandestina.2.1.

La Corte di appello ha sottoposto a puntuale scrutinio l’attendibilitàdelle dichiarazioni rese nell’immediatezza dello sbarco dai testi XXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXXXXXXX, entrambi concordi nell’indicare il ricorrente qualesoggetto che aveva condotto l’imbarcazione.

Con motivazione immune da vizilogici, il giudice di secondo grado ha ritenuto pienamente affidabili talidichiarazioni, valorizzandone la reciproca convergenza, anche con riguardo alladescrizione dell’abbigliamento indossato dall’imputato, nonché la circostanza chei dichiaranti avevano avuto un’adeguata possibilità di osservarlo quando fu loroconsentito di salire sul ponte per prendere aria, così da rendere attendibile il loronarrato.2.2.

La doglianza difensiva, con la quale si contesta di non aver consideratole dichiarazioni rese da altri testi nel procedimento ordinario a carico della donna,non colgono nel segno non solo perché la difesa non ha dedotto che essefacessero parte del materiale probatorio oggetto del giudizio abbreviato, maanche perché non risulta che tale mancata valutazione sia stata sottoposta allaCorte di appello con i motivi di gravame.

In ogni caso deve comunque rilevarsiche si tratta di doglianza generica dal momento che l’avere indicatoXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX come i veri membri dell’equipaggio direttiemissari dei trafficanti, presenti a bordo non risulta circostanza idonea a incideresulla configurabilità del ruolo svolto dal ricorrente così come ricostruito nellesentenze di merito.2.3.

Anche la doglianza con la quale la difesa contesta il ruolo di conducentedell’imbarcazione non è fondata.Le sentenze di merito hanno dato adeguatamente conto che il ricorrenteveniva indicato come capitano dell’imbarcazione cioè come colui che per 5 giorniaveva condotto l’imbarcazione – peraltro, come risulta nella sentenza di primogrado, indossando abbigliamento tecnico da velista - conduzione che non risultasmentita dalla deduzione difensiva secondo la quale il ricorrente si sarebbelimitato a verificare il corretto funzionamento del pilota automatico, circostanzaperaltro che non risulta essere stata dedotta con i motivi di gravame.2.4.

Altresì non fondata è anche la doglianza relativa alla mancata provadella sussistenza dell’elemento soggettivo, sotto il profilo della violazione delledisposizioni di cui agli artt. 5 e 47 cod. pen.Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la Corte di appello haadeguatamente evidenziato come non ricorresse un caso di ignoranza della leggepenale e di errore sul fatto commesso dimostrando la sussistenza dellaconsapevolezza della illiceità della propria condotta sulla base dello stessocomportamento del ricorrente il quale nel momento in cui l’imbarcazione si eraincagliata a circa cinquanta metri dalla riva delle coste italiane, il ricorrenteinsieme ad altri quattro soggetti si era dato alla fuga, dapprima con il tender epoi giunti sulla spiaggia, nella pineta venendo poi rintracciati, dopo un lungoinseguimento.Del resto, posto che l'errore su legge penale o la pretesa buona fede, inbase alla sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale, non costituisceuna causa indiscriminata di scusabilità, ma deriva da particolari situazioni in cui ilpredetto errore è inevitabile, la difesa non ha dedotto circostanze volte aevidenziare tale inevitabilità, che risulta invero smentita proprio dalcomportamento posto in atto dal ricorrente e puntualmente indicato nellesentenze di merito.Giova al riguardo evidenziare che successivamente alla trattazione delpresente ricorso la Corte costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2026 haaffermato che il cd.

«“migrante – scafista” non trafficante», espressione invalsanel linguaggio giudiziario, indica il «migrante irregolare – del tutto estraneoall’eventuale sodalizio criminale che ha organizzato il trasporto – cui vieneassegnato, in via occasionale ed episodica, il compito di condurre il mezzo ditrasporto o altro ruolo logistico (ad esempio, di addetto al satellitare, di custodedel cibo e dell’acqua, di incaricato dell’ordine a bordo)».La sentenza della Corte costituzionale sopra indicata, che ha dichiarato nonfondata la questione di costituzionalità concernente il trattamento sanzionatoriostabilito per il delitto di cui all’art. 12-bis d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto daldecreto - legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5maggio 2023, n. 50, nell’evidenziare che il delitto di recente introduzione puniscecondotte in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli di cui all’art. 12 t. u.immigrazione, ha evidenziato, infatti, che le condotte di cui alle fattispecieincriminatrici possono essere commesse da «chiunque, compresi gli stessistranieri irregolari che, mentre procurano l’ingresso illegale altrui, procurano alcontempo il proprio», delineando pertanto un reato comune.3.

Quanto al secondo motivo, la doglianza è incentrata sulla insussistenzadella prova che il ricorrente abbia ricevuto denaro dai migranti trasportati edunque di contatti economici tra l’imputato e gli altri passeggeri, omettendo diconfrontarsi con la motivazione dalla quale risulta, per averlo ammesso lo stessoricorrente, che egli ha accettato il ruolo di condurre l’imbarcazione – aprescindere dall’essere stato attivato il pilota automatico - in cambio deltrasporto sull’imbarcazione senza versare alcuna somma di denaro.Entrambe le sentenze di merito hanno evidenziato la sussistenzadell’aggravante per aver il ricorrente tratto un profitto dalla propria condottacorrispettivo che egli stesso avrebbe dovuto pagare per il proprio viaggio.Come affermato da Sez. 1, n. 35510 del 30/05/2019, Fantini, Rv. 276613 –01 «[I]l profitto rilevante - nell'ambito della previsione legislativa in esame,come pure dell'omologa vigente previsione, trasposta nel comma 3-ter, lett. b),dell'art. 12 T.U. imm. - è soltanto, a parere del Collegio, l'utilità intesa in sensoeconomico- patrimoniale.

Tale interpretazione appare quella maggiormentecoerente con la nozione generale di profitto, che si ricava dalla giurisprudenza diquesta Corte (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436-01; Sez.

U,n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 239924-01; Sez.

U, n.9149 del 03/07/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205707-01; Sez. 2, n. 53650 del05/10/2016, Maiorano, Rv. 268854- 01; Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015,Azienda agraria Greenfarm, Rv. 264941-01; Sez.

F, n. 44315 del 12/09/2013,Cicero, Rv. 258636-01), che non esita a definirlo come il lucro, o vantaggioeconomico, derivante al colpevole in stretta dipendenza dalla commissionedell'illecito.

Una nozione dilatata del concetto di profitto, tale da comprenderviutilità non strettamente economiche, è - per contro tradizionalmente offerta,anche in sede di legittimità, a proposito dei reati di furto e ricettazione (e deireati patrimoniali in generale), ma essa risponde piuttosto all'esigenza di noncreare, in settori ove il requisito del dolo specifico assume valore di elementocostitutivo del reato, zone franche da tutela, non ragionevolmente giustificabili (eperaltro, anche in tale materia, l'indirizzo giurisprudenziale più recente segnauna svolta in senso restrittivo: Sez. 5, n. 30073 del 23/01/2018, Lettina, Rv.273561-01).

L'espansione della nozione di profitto oltre l'ambito patrimonialecostituirebbe, nella materia del contrasto all'immigrazione illegale e dei relativireati, un'operazione priva di valore sistematico.

Il fine di profitto assolve, qui inmodo particolare, ad una funzione di limite dei fatti punibili con le maggiorisanzioni previste in via di aggravamento dell'incriminazione di partenza,enormemente più severe di quelle riferite a quest'ultima.

Esso individua -parafrasando Sez. 5, n. 30073 del 2018, citata- una vera e propria linea diconfine tra le distinte fattispecie, che verrebbe a perdersi in caso di adesioneall'opposta opzione ermeneutica.

È evidente che, se il profitto dovesseidentificarsi in un qualunque vantaggio, anche solo psichico, soggettivamenteritenuto apprezzabile, l'aggravante ricorrerebbe pressoché sempre - l'agireumano risponde, in via naturale, ad un qualche bisogno interiore - e ciòcomporterebbe la sostanziale vanificazione dell'incriminazione nella sua formanon aggravata (o non ulteriormente aggravata, come è a dirsi per l'assettoposteriore alla legge n. 94 del 2009).

L'esegesi qui recepita risponde fedelmente,altresì, alla natura teleologica dell'aggravante, indirizzata a reprimere, comeincidentalmente anche affermato da Sez.

U, n. 40982 del 21/06/2018, citata, lecondotte di "favoreggiamento" professionale, o comunque lucrativo,dell' immigrazione illegale.»In continuità con i principi indicati in ordine alla nozione di profitto in temafavoreggiamento dell’immigrazione clandestina, deve affermarsi checorrettamente la sentenza impugnata ha ritenuto che il mancato versamento delprezzo per il trasporto sul territorio italiano, in cambio dell’assunzione del ruolodi conducente l’imbarcazione, integra il fine di profitto da intendersi quale utilitàin senso economico, consentendo al migrante di corrispondere qualecorrispettivo del trasporto un “facere”, anziché l’esborso della somma di denaroche altrimenti avrebbe dovuto agli organizzatori del trasporto.Deve, infatti, affermarsi che integra l’aggravante del fatto commesso al finedi trarne profitto, prevista dall’art. 12, comma 3-ter, lett. b), d.lgs. 25 luglio1998, n. 286, la condotta del migrante che assuma il ruolo di conducentedell’imbarcazione a titolo di corrispettivo quale controprestazione dovuta per latraversata.4.

Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] PERELLIche ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.L'avv. [OSCURATO:PERSONA] giancarlo conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiedel'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro hariformato la sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] che ha condannatoXXXXXXXXXXXX per il delitto di cui agli artt. 110cod. pen. 12, commi 1 e 3, lett. a), b), c), d), comma 3-bis, 3-ter, lett. b), deldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioniconcernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dellostraniero), e concesse le circostanze attenuanti generiche, ha applicato la penafinale di anni quattro di reclusione e un milione e seicentomila euro di multa.L’imputato è stato ritenuto colpevole del reato consistito nell’averetrasportato, in concorso con XXXXXXXXXXXXX, ponendosi alla guida di unaimbarcazione del tipo motoveliero di 13 metri, settantacinque cittadiniextracomunitari, tra cui donne e minori, costringendoli a rimanere stipati eammassati per tutti i giorni della navigazione verso l’Italia, procurandoneillegalmente l’ingresso nel territorio italiano.Sono state poi ritenute provate plurime circostanze aggravanti, quali l’averfavorito e procurato l’ingresso di più di cinque persone, l’aver commesso il fattoin concorso con più persone, l’ avere esposto le persone al pericolo perl’incolumità personale navigando in assenza di sicurezza per l’eccessivo carico esenza dotazioni di sicurezza, e ancora per avere sottoposto le personetrasportate a trattamento inumano e degradante e, infine, per aver trattoprofitto anche indiretto consistente nel vantaggio ottenuto, ovvero la traversatae l’arrivo in Italia. Con l’ulteriore aggravante del concorso delle più circostanzeaggravanti, di cui al comma 3, d.lgs. cit.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXX, per iltramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, diseguito indicati.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione delledisposizioni di cui agli artt. 5 e 47 cod. pen. nonché la carenza motivazionale inordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo.Rileva la difesa, che i Giudici della Corte di appello non hannoadeguatamente risposto alle censure formulate con l’atto di gravame concernentil’assunzione della testimonianza di soli due migranti, su settantacinque presentisull’imbarcazione e per non avere ritenuto attendibile l’imputato, se non per laparte in cui si ritiene erroneamente che abbia affermato di aver guidatol’imbarcazione, mentre in realtà ha sempre dichiarato di essersi limitato averificare il corretto funzionamento del pilota automatico, impostato dagliamministratori del viaggio sin dalla partenza della coste turche e di non aver maiguidato prima alcuna imbarcazione.Si deduce inoltre, che l’imputato è estraneo all’organizzazione del viaggio,essendo piuttosto un migrante come gli altri e la sua condotta non dovrebbeessere sussunta nella fattispecie di cui alle disposizioni sopra richiamate essendoegli inconsapevole che la condotta fosse penalmente rilevante per la leggeitaliana.La Corte di appello avrebbe al riguardo reso una motivazione del tuttoinadeguata, inidonea a confutare le doglianze difensive e, inoltre, non avrebbeconsiderato le dichiarazioni rese dai testi escussi nel procedimento di primogrado a carico della donna, assolta con formula piena, i quali hanno indicato inXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX, i veri membri dell’equipaggio ed emissaridei trafficanti.Pertanto, ritiene la difesa che il ruolo di scafista del ricorrente non sarebbedimostrato in quanto lo stesso seppure abbia ingenuamente affermato di averesvolto il ruolo di controllare il pilota automatico, non poteva immaginare lagravità della condotta da lui compiuta alla luce della legge italiana.L’esclusione dell’elemento psicologico, inoltre, si sarebbe dovuta fondaresulla valutazione della circostanza riferita dal ricorrente ovvero che costui nonavendo la possibilità di corrispondere il prezzo del viaggio aveva ritenuto taleprestazione di natura sinallagmatica.2.2. Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione della legge, nonchéla totale assenza di motivazione in ordine alla applicabilità della circostanzaaggravante ad effetto speciale di cui al comma 3-ter lett. b) dell’art. 12 d.lgs. cit.Deduce la difesa che dall’imputazione e dalla motivazione non risultano leragioni dell’applicabilità dell’aggravante del fine di trarne profitto anche indiretto,non risultando peraltro emersa alcuna prova di passaggio di denaro tra ilricorrente e gli altri passeggeri.Da tale mancata prova la sentenza avrebbe dovuto far discenderel’estraneità del ricorrente rispetto all’organizzazione del viaggio dovendo inveceritenere più che plausibile che egli sia stato vittima dei veri promotoridell’organizzazione dedita al traffico che lo hanno raggirato per ottenere unaprestazione che lo stesso riteneva conveniente oltre che lecita.Rileva la difesa che la Corte di appello, pur avendo preso atto che il denaro èstato consegnato dai migranti agli organizzatori del viaggio e non al ricorrente, sisarebbe limitata a collegare l’accertamento della finalità di profitto indiretto,indicato in maniera vaga e imprecisa, al fatto che egli stesso avesse accettato diverificare il corretto funzionamento del pilota automatico, senza fornire alcunelemento concreto da cui poter dedurre che il ricorrente facesse parte delsodalizio criminale e che comunque abbia tratto un vantaggio di naturaeconomica dal prezzo corrisposto dai migranti per intraprendere la traversata.3. Con requisitoria orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito evidenziate.Va preliminarmente ri levato che, ad eccezione del trattamentosanzionatorio, le decisioni di merito integrano una ipotesi di cd. doppia conforme,sicché, ai fini della valutazione delle censure proposte, occorre fare riferimento alcomplessivo apparato argomentativo delle due sentenze.2. Quanto al primo motivo, articolato in più doglianze, la Corte di appello haesaurientemente risposto con motivazione priva di aporie logiche econtraddittorietà rilevando che sulla base degli atti investigativi e delle provedichiarative utilizzate per il rito abbreviato consapevolmente scelto dal ricorrentesia risultata provata la responsabilità del ricorrente in relazione al reato difavoreggiamento dell’immigrazione clandestina.2.1. La Corte di appello ha sottoposto a puntuale scrutinio l’attendibilitàdelle dichiarazioni rese nell’immediatezza dello sbarco dai testi XXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXXXXXXX, entrambi concordi nell’indicare il ricorrente qualesoggetto che aveva condotto l’imbarcazione. Con motivazione immune da vizilogici, il giudice di secondo grado ha ritenuto pienamente affidabili talidichiarazioni, valorizzandone la reciproca convergenza, anche con riguardo alladescrizione dell’abbigliamento indossato dall’imputato, nonché la circostanza chei dichiaranti avevano avuto un’adeguata possibilità di osservarlo quando fu loroconsentito di salire sul ponte per prendere aria, così da rendere attendibile il loronarrato.2.2. La doglianza difensiva, con la quale si contesta di non aver consideratole dichiarazioni rese da altri testi nel procedimento ordinario a carico della donna,non colgono nel segno non solo perché la difesa non ha dedotto che essefacessero parte del materiale probatorio oggetto del giudizio abbreviato, maanche perché non risulta che tale mancata valutazione sia stata sottoposta allaCorte di appello con i motivi di gravame. In ogni caso deve comunque rilevarsiche si tratta di doglianza generica dal momento che l’avere indicatoXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX come i veri membri dell’equipaggio direttiemissari dei trafficanti, presenti a bordo non risulta circostanza idonea a incideresulla configurabilità del ruolo svolto dal ricorrente così come ricostruito nellesentenze di merito.2.3. Anche la doglianza con la quale la difesa contesta il ruolo di conducentedell’imbarcazione non è fondata.Le sentenze di merito hanno dato adeguatamente conto che il ricorrenteveniva indicato come capitano dell’imbarcazione cioè come colui che per 5 giorniaveva condotto l’imbarcazione – peraltro, come risulta nella sentenza di primogrado, indossando abbigliamento tecnico da velista - conduzione che non risultasmentita dalla deduzione difensiva secondo la quale il ricorrente si sarebbelimitato a verificare il corretto funzionamento del pilota automatico, circostanzaperaltro che non risulta essere stata dedotta con i motivi di gravame.2.4. Altresì non fondata è anche la doglianza relativa alla mancata provadella sussistenza dell’elemento soggettivo, sotto il profilo della violazione delledisposizioni di cui agli artt. 5 e 47 cod. pen.Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la Corte di appello haadeguatamente evidenziato come non ricorresse un caso di ignoranza della leggepenale e di errore sul fatto commesso dimostrando la sussistenza dellaconsapevolezza della illiceità della propria condotta sulla base dello stessocomportamento del ricorrente il quale nel momento in cui l’imbarcazione si eraincagliata a circa cinquanta metri dalla riva delle coste italiane, il ricorrenteinsieme ad altri quattro soggetti si era dato alla fuga, dapprima con il tender epoi giunti sulla spiaggia, nella pineta venendo poi rintracciati, dopo un lungoinseguimento.Del resto, posto che l'errore su legge penale o la pretesa buona fede, inbase alla sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale, non costituisceuna causa indiscriminata di scusabilità, ma deriva da particolari situazioni in cui ilpredetto errore è inevitabile, la difesa non ha dedotto circostanze volte aevidenziare tale inevitabilità, che risulta invero smentita proprio dalcomportamento posto in atto dal ricorrente e puntualmente indicato nellesentenze di merito.Giova al riguardo evidenziare che successivamente alla trattazione delpresente ricorso la Corte costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2026 haaffermato che il cd. «“migrante – scafista” non trafficante», espressione invalsanel linguaggio giudiziario, indica il «migrante irregolare – del tutto estraneoall’eventuale sodalizio criminale che ha organizzato il trasporto – cui vieneassegnato, in via occasionale ed episodica, il compito di condurre il mezzo ditrasporto o altro ruolo logistico (ad esempio, di addetto al satellitare, di custodedel cibo e dell’acqua, di incaricato dell’ordine a bordo)».La sentenza della Corte costituzionale sopra indicata, che ha dichiarato nonfondata la questione di costituzionalità concernente il trattamento sanzionatoriostabilito per il delitto di cui all’art. 12-bis d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto daldecreto - legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5maggio 2023, n. 50, nell’evidenziare che il delitto di recente introduzione puniscecondotte in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli di cui all’art. 12 t. u.immigrazione, ha evidenziato, infatti, che le condotte di cui alle fattispecieincriminatrici possono essere commesse da «chiunque, compresi gli stessistranieri irregolari che, mentre procurano l’ingresso illegale altrui, procurano alcontempo il proprio», delineando pertanto un reato comune.3. Quanto al secondo motivo, la doglianza è incentrata sulla insussistenzadella prova che il ricorrente abbia ricevuto denaro dai migranti trasportati edunque di contatti economici tra l’imputato e gli altri passeggeri, omettendo diconfrontarsi con la motivazione dalla quale risulta, per averlo ammesso lo stessoricorrente, che egli ha accettato il ruolo di condurre l’imbarcazione – aprescindere dall’essere stato attivato il pilota automatico - in cambio deltrasporto sull’imbarcazione senza versare alcuna somma di denaro.Entrambe le sentenze di merito hanno evidenziato la sussistenzadell’aggravante per aver il ricorrente tratto un profitto dalla propria condottacorrispettivo che egli stesso avrebbe dovuto pagare per il proprio viaggio.Come affermato da Sez. 1, n. 35510 del 30/05/2019, Fantini, Rv. 276613 –01 «[I]l profitto rilevante - nell'ambito della previsione legislativa in esame,come pure dell'omologa vigente previsione, trasposta nel comma 3-ter, lett. b),dell'art. 12 T.U. imm. - è soltanto, a parere del Collegio, l'utilità intesa in sensoeconomico- patrimoniale. Tale interpretazione appare quella maggiormentecoerente con la nozione generale di profitto, che si ricava dalla giurisprudenza diquesta Corte (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436-01; Sez. U,n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 239924-01; Sez. U, n.9149 del 03/07/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205707-01; Sez. 2, n. 53650 del05/10/2016, Maiorano, Rv. 268854- 01; Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015,Azienda agraria Greenfarm, Rv. 264941-01; Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013,Cicero, Rv. 258636-01), che non esita a definirlo come il lucro, o vantaggioeconomico, derivante al colpevole in stretta dipendenza dalla commissionedell'illecito. Una nozione dilatata del concetto di profitto, tale da comprenderviutilità non strettamente economiche, è - per contro tradizionalmente offerta,anche in sede di legittimità, a proposito dei reati di furto e ricettazione (e deireati patrimoniali in generale), ma essa risponde piuttosto all'esigenza di noncreare, in settori ove il requisito del dolo specifico assume valore di elementocostitutivo del reato, zone franche da tutela, non ragionevolmente giustificabili (eperaltro, anche in tale materia, l'indirizzo giurisprudenziale più recente segnauna svolta in senso restrittivo: Sez. 5, n. 30073 del 23/01/2018, Lettina, Rv.273561-01). L'espansione della nozione di profitto oltre l'ambito patrimonialecostituirebbe, nella materia del contrasto all'immigrazione illegale e dei relativireati, un'operazione priva di valore sistematico. Il fine di profitto assolve, qui inmodo particolare, ad una funzione di limite dei fatti punibili con le maggiorisanzioni previste in via di aggravamento dell'incriminazione di partenza,enormemente più severe di quelle riferite a quest'ultima. Esso individua -parafrasando Sez. 5, n. 30073 del 2018, citata- una vera e propria linea diconfine tra le distinte fattispecie, che verrebbe a perdersi in caso di adesioneall'opposta opzione ermeneutica. È evidente che, se il profitto dovesseidentificarsi in un qualunque vantaggio, anche solo psichico, soggettivamenteritenuto apprezzabile, l'aggravante ricorrerebbe pressoché sempre - l'agireumano risponde, in via naturale, ad un qualche bisogno interiore - e ciòcomporterebbe la sostanziale vanificazione dell'incriminazione nella sua formanon aggravata (o non ulteriormente aggravata, come è a dirsi per l'assettoposteriore alla legge n. 94 del 2009). L'esegesi qui recepita risponde fedelmente,altresì, alla natura teleologica dell'aggravante, indirizzata a reprimere, comeincidentalmente anche affermato da Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018, citata, lecondotte di "favoreggiamento" professionale, o comunque lucrativo,dell' immigrazione illegale.»In continuità con i principi indicati in ordine alla nozione di profitto in temafavoreggiamento dell’immigrazione clandestina, deve affermarsi checorrettamente la sentenza impugnata ha ritenuto che il mancato versamento delprezzo per il trasporto sul territorio italiano, in cambio dell’assunzione del ruolodi conducente l’imbarcazione, integra il fine di profitto da intendersi quale utilitàin senso economico, consentendo al migrante di corrispondere qualecorrispettivo del trasporto un “facere”, anziché l’esborso della somma di denaroche altrimenti avrebbe dovuto agli organizzatori del trasporto.Deve, infatti, affermarsi che integra l’aggravante del fatto commesso al finedi trarne profitto, prevista dall’art. 12, comma 3-ter, lett. b), d.lgs. 25 luglio1998, n. 286, la condotta del migrante che assuma il ruolo di conducentedell’imbarcazione a titolo di corrispettivo quale controprestazione dovuta per latraversata.4. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.