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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 giugno 2026

Cassazione n. 19743/2026

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ente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con domici-lio digitale [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1078/2021depositata il 29/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 2743/2022Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 19743/2026Data pubblicazione 14/06/20261.

Con atto di citazione notificato in data 1/02/2012, l'ing. [OSCURATO:PERSONA] in giudizio il Comune di Palermo per la determinazione e lacondanna al pagamento delle competenze professionali maturate, nellamisura complessiva di Euro 1.719.665,30, di cui Euro 1.195.756,70 per lemento a gara del 2004, oltre Euro 313.341,88 ex art. 18 della tariffa pro-fessionale a titolo di incarico parziale, Euro 25.822,84 per consulenza idro-logica ed idraulica, Euro 146.207,48 per la redazione della Valutazione diImpatto Ambientale, nonché Euro 27.307,36 per la tassa di vidimazionedella parcella professionale, chiedendone in subordine la condanna a titolodi ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ.1.1.

Si costituiva in giudizio il Comune di Palermo, eccependo, in viapreliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, rappresentandoche, avendo l'ing. [OSCURATO:PERSONA] rivestito la qualifica di dipendente pubblico almomento del conferimento dell'incarico originario nel 1993 da parte dellaAgenzia per il Mezzogiorno, la cognizione della controversia sarebbe spet-tata al Giudice amministrativo.

Nel merito, il Comune contestava la prete-sa attorea sulla scorta del principio della onnicomprensività della retribu-zione, rappresentando di essere subentrato nello stesso rapporto già inessere con la cessata Agenzia per il Mezzogiorno, alla quale l'attore avreb-be dovuto rivolgere le proprie domande, eccependo comunque la nullitàdel contratto d'incarico professionale ex art. 16 del R.D. n. 2240/1923,per mancata adozione della forma scritta richiesta ad substantiam, e con-testando, in via subordinata, il quantum preteso dall'attore, da quantifica-re non ai sensi delle tariffe professionali, ma secondo quanto dispostodall'art. 21 della L.R. n. 19/1972 e dall'art. 20 della L.R. n. 21/1973, nellamisura dello 0,50% dell'importo dei lavori poi andati in appalto ed esegui-1.2.

Il Tribunale di Palermo, dopo aver disposto l'espletamento di c.t.u.volta ad accertare quale attività di integrazione e/o suppletiva il De FortisNumero registro generale 2743/2022Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 19743/2026Data pubblicazione 14/06/2026avesse realizzato successivamente al 22/09/1995, se detta attività fossestata utilizzata dall'Amministrazione ed in che misura, ed il compenso do-vuto all'attore per le sole attività effettivamente utilizzate, con sentenza n.1674/2015, in parziale accoglimento delle domande attoree, condannava ilComune al pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] ex art. 2041 cod. civ. dellasomma di Euro 1.224.426,17, oltre interessi.In particolare e per quanto qui rileva, il Tribunale riteneva che la do-manda tendente ad ottenere i compensi dovuti a titolo di onorari per leprestazioni professionali rese, a partire dal 29/09/1995, nell'ambito delprogetto per la realizzazione del collettore emissario sud-orientale dellacittà, non potesse trovare accoglimento, mancando un contratto aventeforma scritta, necessaria ad substantiam in caso di rapporti negoziali conla P.A.; che la domanda di indebito arricchimento fosse, invece, fondata,dovendo ritenersi pacifico che (1) il [OSCURATO:PERSONA] aveva eseguito dal 1996 efino alla consegna, avvenuta nel luglio 1998, nuove attività ed elaborazio-ni non previste nel progetto originario; (2) il Comune aveva riconosciutol'utilità dell'opera, non solo mediante il parere favorevole all'approvazionedel progetto, espresso in sede di Conferenza di Servizi in data 7/02/2000,ma anche con la nota prot. 222409 del 30/03/2007, nella quale si rappre-sentava al [OSCURATO:PERSONA] l'intendimento di onorare gli impegni assunti nell'am-bito di quanto disponibile e preventivato nel quadro economico di spesa econ la liquidazione della somma di Euro 391.847,16, a titolo di rimborsodelle spese sostenute per le consulenze geologica e geotecnica; (3) nonv'era altro strumento processuale a disposizione del professionista per ot-tenere il soddisfacimento della propria pretesa.2.

Avverso tale pronuncia proponevano appello entrambe le parti: ilComune censurava la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva con-siderato l'ing. [OSCURATO:PERSONA] come professionista privato anziché comedipendente pubblico, reiterando quindi l'eccezione di difetto di giurisdizio-Numero registro generale 2743/2022Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 19743/2026Data pubblicazione 14/06/2026ne del Giudice ordinario; censurava altresì la mancanza della sussidiarietàdell'azione di indebito arricchimento.Con autonomo appello l'ing. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, a sua volta, la pro-nuncia al solo fine di far valere il proprio diritto a vedersi riconosciuto ilcompenso anche per le ulteriori attività non previste nell'originario quadroeconomico di spesa, espletate dalla consegna del progetto del 1998 sinoall'indizione della gara del 2004, nonché per la corretta determinazione diquelle già riconosciute nella minor misura di Euro 700.000,00 per l'attivitàespletata sino al 1998 e per l'integrale refusione e la corretta determina-zione delle spese e competenze di lite, compensate in primo grado nellamisura di un terzo, peraltro con liquidazione al di sotto dei parametri di cuial D.M. n. 55/2014.2.1.

I due giudizi, riuniti, sono stati definiti con sentenza n. 1078/2021del 26/05/2021, pubblicata in data 29/06/2021, con cui la Corte d'appellodi Palermo ha accolto l'appello del Comune, rigettando integralmente ladomanda del [OSCURATO:PERSONA] anche ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., per difettodel requisito della residualità, ordinando a quest'ultimo di restituire lesomme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, e compen-sando le spese dei due gradi, vista la complessità della vicenda.3.

La cassazione di tale pronuncia è chiesta dal [OSCURATO:PERSONA] con ricorsonotificato il 21/1/2022 ed affidato a cinque motivi di impugnazione, a cuiha resistito con tempestivo controricorso il Comune di Palermo.4.

In vista dell'adunanza camerale, [OSCURATO:PERSONA] ha depositatomemoria illustrativa.CONSIDERATO CHE5.

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce, ai sensidell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 99, 112, 115, 132, 324 e 342 cod. proc. civ. edell'art. 2909 cod. civ., in relazione agli artt. 2041 e 2042 cod. civ., perNumero registro generale 2743/2022Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 19743/2026Data pubblicazione 14/06/2026avere la Corte d'appello erroneamente pronunciato d'ufficio sul requisitodella sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento e sulla portataapplicativa dell'art. 23 del D.L. n. 66/1989, oltre i limiti delle domande edeccezioni formulate dal Comune in primo grado e in mancanza di uno spe-cifico motivo d'impugnazione da parte del Comune di Palermo, omettendodi rilevare ed attenersi al giudicato già formatosi sul punto con la sentenzadel Tribunale di Palermo n. 5346/2015.5.1.

La censura è infondata.5.2.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte d'appel-lo non ha pronunciato ultra o extra petita, né ha in effetti sollevato solle-vato d'ufficio una questione nuova.

Dalla lettura della sentenza impugnataemerge infatti che il Giudice di primo grado si era pronunciato sulla sussi-diarietà laddove aveva ravvisato, sub n. 3 (a pag. 6 della sentenza, setti-mo rigo), che non v'era altro strumento processuale a disposizione delprofessionista per ottenere il soddisfacimento della propria pretesa.Inoltre, emerge ancora dalla sentenza impugnata che la Corte territo-riale, dove ha ricostruito le rispettive posizioni processuali delle parti, haanche chiarito l'oggetto della devoluzione.

In particolare, a pagina 12 dellasentenza, la Corte territoriale, nel dare atto delle deduzioni formulate dalleparti, ha precisato espressamente che «il thema decidendum, pertanto, ri-sulta circoscritto alla verifica dei requisiti dell'azione prevista dall'art. 2041c.c., dei quali, ad avviso della Corte, non ricorre quello della residualità dicui all'art. 2042 c.c.».Il Comune di Palermo, infatti, aveva espressamente censurato la de-cisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto sussi-stenti i presupposti dell'azione ex art. 2041 cod. civ. e, segnatamente,aveva affermato l'assenza di altri rimedi giuridici esperibili dall'attore per ilsoddisfacimento della propria pretesa, fra cui il sistema normativo propriodei dipendenti pubblici, in applicazione della L.R. n. 21/73, che determinail compenso in misura pari allo 0,50% dell'importo complessivo dei lavori.Numero registro generale 2743/2022Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 19743/2026Data pubblicazione 14/06/2026Il Comune aveva inoltre rilevato che, stante la mancata formalizzazione diun eventuale altro diverso rapporto di tipo privatistico ipotizzato fra le par-ti, avrebbe al più potuto operare solo un riconoscimento del debito fuoribilancio, ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.l. n. 66/1989, conv. con mod.con l. n. 144/1989.

Emerge da quanto evidenziato che la questione dellasussistenza del requisito della sussidiarietà era oggetto di devoluzionenell'ambito dell'appello proposto per contestare il credito riconosciutoall'ing. [OSCURATO:PERSONA] dal primo Giudice.6.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art.360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 101, comma 2, e 183, comma 4, cod. proc. civ., degli artt. 24 e111, comma 1, Cost., nonché degli artt. 99, 112, 115 e 116 cod. proc. civ.e degli artt. 1337, 2729 e 2697 e 2041, 2042 cod. civ., dell'art. 23 D.L. n.66/1989, del d.lgs. 267/2000 e del d.lgs. n. 118/2011, per avere la Cortedi merito introdotto d'ufficio il tema d'indagine connesso alla portata appli-cativa dell'art. 23, co. 4, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 66, senza disporre l'instaura-zione sul punto del contraddittorio tra le parti in causa, e comunque nellaparte in cui ha totalmente omesso di individuare ed interpretare corretta-mente la legge di riferimento e ha omesso di esaminare e valutare le risul-tanze istruttorie acquisite in atti, dalle quali emergeva l'inserimento nel bi-lancio dell'ente delle competenze di progettazione oggetto di causa.6.1.

Il motivo è anch'esso infondato.6.2.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d'ap-pello non ha introdotto d'ufficio il tema relativo alla portata applicativadell'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66/1989 conv. con l. n. 144/1989, né haviolato il principio del contraddittorio di cui all'art. 101, comma 2, cod.proc. civ.

Dalla stessa sentenza impugnata emerge chiaramente che talequestione era stata espressamente dedotta dal Comune di Palermo, odier-no controricorrente.

In particolare, alle pagine 11 e 12 della pronuncia, laCorte territoriale ha dato puntualmente atto delle difese svolte dal Comu-Numero registro generale 2743/2022Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 19743/2026Data pubblicazione 14/06/2026ne, rilevando che: «il COMUNE ha rilevato al riguardo, muovendo dall'er-roneo presupposto della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego afondamento della pretesa del [OSCURATO:PERSONA], che quest'ultimo aveva a dispo-sizione un altro strumento processuale per il soddisfacimento della suapretesa, che andava retribuita “secondo il sistema normativo proprio deidipendenti pubblici … in applicazione dell'art. 20 della l.r. 21/73, che de-termina il compenso in misura pari allo 0,5% dell'importo complessivo deilavori…".

Ha dedotto, altresì, che, anche a ipotizzare l'esistenza di un di-verso rapporto di tipo privatistico, dal momento che non era stato conferi-to un incarico per iscritto, che definisse compensi e spese, avrebbe potutointervenire, al più, solo un riconoscimento del debito fuori bilancio, tro-vando applicazione l'art. 23, co. 4, d.l. n. 66/1989, conv. con mod. dalla l.n. 144 del 1989, sostituito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997, e trasfuso nell'art. 191del d.lgs. n. 267 del 2000, e intercorrendo, dunque, il rapporto obbligato-rio fra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente cheavevano consentito la prestazione, sicché non poteva essere esperita neiconfronti del COMUNE l'azione di arricchimento senza causa».6.3.

Risulta pertanto che la questione relativa alla disciplina dettatadall'art. 23 del d.l. n. 66/1989 conv. con l. n. 144/1989 era stata ritual-mente introdotta nel giudizio dalle difese del Comune e faceva parte delquadro argomentativo sottoposto al vaglio del Giudice di appello.6.4.

Parimenti priva di fondamento è la censura relativa all'omessavalutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, dell'asserito inse-rimento nel bilancio dell'ente delle competenze di progettazione oggetto dicausa.La Corte territoriale ha infatti esaminato la questione nell'ambito dellaverifica dei presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento, giun-gendo alla conclusione che difettava nella specie il requisito della residua-lità dell'azione ex artt. 2041 e 2042 cod. civ.Numero registro generale 2743/2022Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 19743/2026Data pubblicazione 14/06/2026La censura si risolve, pertanto, in una mera sollecitazione ad una di-versa lettura delle risultanze processuali, inammissibile in sede di legitti-mità.7.

Con il terzo motivo di ricorso si censura la nullità della sentenzaimpugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per viola-zione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111, comma 1, Cost., degli artt.99, 112, 115, 116 e 132 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2041, 2042,2729 e 2697 cod. civ., dell'art. 23 D.L. n. 66/1989, degli artt. 191 e 194d.lgs. n. 267/2000, lamentando che la Corte d'appello abbia escluso laproponibilità dell'azione ex art. 2041 cod. civ. senza scrutinare quanto de-dotto e documentato in ordine alla copertura in bilancio delle competenzedi progettazione.

Deduce che la decisione impugnata ha apoditticamentedesunto dalla nullità del contratto e dalla mancanza di controlli contabilil'assenza di impegno di spesa, omettendo l'esame del fatto storico decisi-vo rappresentato dall'inserimento delle relative somme nel quadro econo-mico e nel bilancio dell'ente, con conseguente vizio motivazionale e viola-zione dei criteri di valutazione della prova.7.1.

Il motivo è inammissibileI documenti di cui parte ricorrente lamenta l'omesso esame sono sta-ti, in realtà, esaminati dal Giudice di secondo grado, che ne ha valutato ilcontenuto, ritenendoli, tuttavia, non idonei a dimostrare la sussistenza diun valido impegno di spesa imputabile all'ente; la Corte territoriale ha,dunque, preso in considerazione le risultanze processuali e le ha valutatein funzione del rigetto della domanda.Ne consegue che la censura non attiene all'omesso esame di un fattostorico decisivo, nei termini richiesti dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ., ma si risolve piuttosto nella contestazione della valutazione dinon decisività attribuita dal Giudice di merito ai documenti prodotti, edunque nella sollecitazione ad una diversa lettura delle risultanze probato-rie.Numero registro generale 2743/2022Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 19743/2026Data pubblicazione 14/06/20268.

Il quarto motivo lamenta ex art. 360 comma 1 n. 3 e n. 4, cod.proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 23, comma 4, del d.l.n. 66/1989 conv. con l. n.144/1989, del d.lgs.267/2000, del d.lgs. 118/2011 e dell'art. 12 disposizioni sulla legge in generale, nella parte in cui laCorte d'appello di Palermo ha ritenuto che in tema di assunzione di obbli-gazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assun-te senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili re-lativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenzapubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia forni-to la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'ab-bia consentita, indipendentemente dal preventivo accertamento dell'effet-tivo inserimento degli importi in bilancio e comunque della verifica della ri-conoscibilità del debito fuori bilancio.Ad avviso del ricorrente, essendo state le somme necessarie all'effet-tuazione dell'opera effettivamente erogate al Comune, non poteva invo-carsi l'applicazione dell'art. 23, comma 4, d.l. n. 66/1989, conv. con l. n.144/1989.8.1.

La censura è inammissibile, perché non pone una critica al con-solidato principio interpretativo applicato dalla Corte territoriale, secondo ilquale, in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qua-lora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senzal'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al difuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbliga-torio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore oil funzionario inadempiente che l'abbia consentita, con la conseguenzache, potendo l'interessato agire nei confronti del funzionario, per la man-canza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiu-stificato arricchimento nei confronti dell'ente locale, il quale può soltantoriconoscere a posteriori, ex art. 194 d.lgs. n. 267 del 2000 - nei limitidell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato - il debitoNumero registro generale 2743/2022Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 19743/2026Data pubblicazione 14/06/2026fuori bilancio.

Tale riconoscimento deve avvenire espressamente, con ap-posita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto dalmero comportamento degli organi rappresentativi dell'ente, insufficientead esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conci-liabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economi-co-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative (cfr. Cass. 30109/2028; 5665/2021; id. 12943/2025).La censura mira in realtà a dare una ricostruzione in fatto diversa, se-condo la quale le somme erogate al Comune dalla cessata Agenzia delMezzogiorno per il tramite del commissario ad acta del Ministero dei LavoriPubblici anche per il pagamento del professionista sarebbero state neces-sariamente riconosciute come debito fuori bilancio dell'ente, escludendosi,per conseguenza, la possibilità di riconoscere la responsabilità del funzio-nario o amministratore locale che rende non azionabile l'azione di indebitoarricchimento verso l'ente per insussistenza della residualità dell'azione.Non vi è quindi effettiva denuncia di violazione o falsa applicazione di leg-ge, ma il tentativo di avallare un diverso apprezzamento di fatto, estraneoalla censura di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., senza con-frontarsi con quanto argomentato dalla Corte territoriale, che sul punto haritenuto che non via sia stato né un riconoscimento espresso con appositadeliberazione dell'organo competente né un comportamento rilevante, di-fettando proprio la formalizzazione del contratto che, nel caso in esame –ha continuato la Corte territoriale ‒ era stata esclusa con statuizione pas-sata in autorità di cosa giudicata.

Neppure vi era stato alcun riconosci-mento ex post da parte del Comune.8.2.

Parimenti inammissibile è la censura sotto il profilo dell'art. 360,comma 1, n. 4 cod. proc. civ., avendo la Corte territoriale dato ampia mo-tivazione della ritenuta insussistenza della residualità.9.

Con il quinto ed ultimo motivo, il ricorrente deduce la nullità dellasentenza impugnata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc.Numero registro generale 2743/2022Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 19743/2026Data pubblicazione 14/06/2026civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 132 cod. proc.civ., per avere la Corte distrettuale omesso di pronunciarsi sull'appello au-tonomo proposto dall'ing. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribu-nale di Palermo n. 5346/2015, in ragione dell'accoglimento dell'appelloproposto dal Comune.9.1.

Il motivo è infondato.Non ricorre, nella specie, il dedotto vizio di omessa pronuncia ai sensidegli artt. 112 e 132 c.p.c.Dalla lettura della sentenza impugnata emerge infatti che la Corted'appello, una volta ritenuto fondato l'appello proposto dal Comune di Pa-lermo e, conseguentemente, esclusa la configurabilità dell'azione di ingiu-stificato arricchimento nei confronti dell'ente, ha ritenuto assorbito l'appel-lo autonomo proposto dall'ing. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delTribunale di Palermo n. 5346/2015.

Non può, dunque, configurarsi alcunaomissione di pronuncia, poiché l'assorbimento integra una decisione impli-cita di rigetto, derivante dalla incompatibilità logico-giuridica tra la solu-zione accolta dal Giudice e le ulteriori questioni dedotte dalla parte.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,infatti, non sussiste il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adot-tata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o dell'ec-cezione, ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata ri-sulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nelsenso che essa sia superata e travolta dalla soluzione di altra questioneche ne presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, l'irrile-vanza o l'infondatezza (Cass. n. 29191/2017; Cass. n. 20718/2018; Cass.n. 25710/2024).10.

In conclusione dunque il ricorso è respinto.11.

In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente ècondannato alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente,nella misura liquidata in dispositivo.Numero registro generale 2743/2022Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 19743/2026Data pubblicazione 14/06/202612.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da par-te del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spesedi lite a favore di parte controricorrente, liquidate in Euro 12.000,00 percompensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese gene-rali ed oltre accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con domici-lio digitale [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1078/2021depositata il 29/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 2743/2022Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 19743/2026Data pubblicazione 14/06/20261. Con atto di citazione notificato in data 1/02/2012, l'ing. [OSCURATO:PERSONA] in giudizio il Comune di Palermo per la determinazione e lacondanna al pagamento delle competenze professionali maturate, nellamisura complessiva di Euro 1.719.665,30, di cui Euro 1.195.756,70 per lemento a gara del 2004, oltre Euro 313.341,88 ex art. 18 della tariffa pro-fessionale a titolo di incarico parziale, Euro 25.822,84 per consulenza idro-logica ed idraulica, Euro 146.207,48 per la redazione della Valutazione diImpatto Ambientale, nonché Euro 27.307,36 per la tassa di vidimazionedella parcella professionale, chiedendone in subordine la condanna a titolodi ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ.1.1. Si costituiva in giudizio il Comune di Palermo, eccependo, in viapreliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, rappresentandoche, avendo l'ing. [OSCURATO:PERSONA] rivestito la qualifica di dipendente pubblico almomento del conferimento dell'incarico originario nel 1993 da parte dellaAgenzia per il Mezzogiorno, la cognizione della controversia sarebbe spet-tata al Giudice amministrativo. Nel merito, il Comune contestava la prete-sa attorea sulla scorta del principio della onnicomprensività della retribu-zione, rappresentando di essere subentrato nello stesso rapporto già inessere con la cessata Agenzia per il Mezzogiorno, alla quale l'attore avreb-be dovuto rivolgere le proprie domande, eccependo comunque la nullitàdel contratto d'incarico professionale ex art. 16 del R.D. n. 2240/1923,per mancata adozione della forma scritta richiesta ad substantiam, e con-testando, in via subordinata, il quantum preteso dall'attore, da quantifica-re non ai sensi delle tariffe professionali, ma secondo quanto dispostodall'art. 21 della L.R. n. 19/1972 e dall'art. 20 della L.R. n. 21/1973, nellamisura dello 0,50% dell'importo dei lavori poi andati in appalto ed esegui-1.2. Il Tribunale di Palermo, dopo aver disposto l'espletamento di c.t.u.volta ad accertare quale attività di integrazione e/o suppletiva il De FortisNumero registro generale 2743/2022Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 19743/2026Data pubblicazione 14/06/2026avesse realizzato successivamente al 22/09/1995, se detta attività fossestata utilizzata dall'Amministrazione ed in che misura, ed il compenso do-vuto all'attore per le sole attività effettivamente utilizzate, con sentenza n.1674/2015, in parziale accoglimento delle domande attoree, condannava ilComune al pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] ex art. 2041 cod. civ. dellasomma di Euro 1.224.426,17, oltre interessi.In particolare e per quanto qui rileva, il Tribunale riteneva che la do-manda tendente ad ottenere i compensi dovuti a titolo di onorari per leprestazioni professionali rese, a partire dal 29/09/1995, nell'ambito delprogetto per la realizzazione del collettore emissario sud-orientale dellacittà, non potesse trovare accoglimento, mancando un contratto aventeforma scritta, necessaria ad substantiam in caso di rapporti negoziali conla P.A.; che la domanda di indebito arricchimento fosse, invece, fondata,dovendo ritenersi pacifico che (1) il [OSCURATO:PERSONA] aveva eseguito dal 1996 efino alla consegna, avvenuta nel luglio 1998, nuove attività ed elaborazio-ni non previste nel progetto originario; (2) il Comune aveva riconosciutol'utilità dell'opera, non solo mediante il parere favorevole all'approvazionedel progetto, espresso in sede di Conferenza di Servizi in data 7/02/2000,ma anche con la nota prot. 222409 del 30/03/2007, nella quale si rappre-sentava al [OSCURATO:PERSONA] l'intendimento di onorare gli impegni assunti nell'am-bito di quanto disponibile e preventivato nel quadro economico di spesa econ la liquidazione della somma di Euro 391.847,16, a titolo di rimborsodelle spese sostenute per le consulenze geologica e geotecnica; (3) nonv'era altro strumento processuale a disposizione del professionista per ot-tenere il soddisfacimento della propria pretesa.2. Avverso tale pronuncia proponevano appello entrambe le parti: ilComune censurava la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva con-siderato l'ing. [OSCURATO:PERSONA] come professionista privato anziché comedipendente pubblico, reiterando quindi l'eccezione di difetto di giurisdizio-Numero registro generale 2743/2022Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 19743/2026Data pubblicazione 14/06/2026ne del Giudice ordinario; censurava altresì la mancanza della sussidiarietàdell'azione di indebito arricchimento.Con autonomo appello l'ing. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, a sua volta, la pro-nuncia al solo fine di far valere il proprio diritto a vedersi riconosciuto ilcompenso anche per le ulteriori attività non previste nell'originario quadroeconomico di spesa, espletate dalla consegna del progetto del 1998 sinoall'indizione della gara del 2004, nonché per la corretta determinazione diquelle già riconosciute nella minor misura di Euro 700.000,00 per l'attivitàespletata sino al 1998 e per l'integrale refusione e la corretta determina-zione delle spese e competenze di lite, compensate in primo grado nellamisura di un terzo, peraltro con liquidazione al di sotto dei parametri di cuial D.M. n. 55/2014.2.1. I due giudizi, riuniti, sono stati definiti con sentenza n. 1078/2021del 26/05/2021, pubblicata in data 29/06/2021, con cui la Corte d'appellodi Palermo ha accolto l'appello del Comune, rigettando integralmente ladomanda del [OSCURATO:PERSONA] anche ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., per difettodel requisito della residualità, ordinando a quest'ultimo di restituire lesomme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, e compen-sando le spese dei due gradi, vista la complessità della vicenda.3. La cassazione di tale pronuncia è chiesta dal [OSCURATO:PERSONA] con ricorsonotificato il 21/1/2022 ed affidato a cinque motivi di impugnazione, a cuiha resistito con tempestivo controricorso il Comune di Palermo.4. In vista dell'adunanza camerale, [OSCURATO:PERSONA] ha depositatomemoria illustrativa.CONSIDERATO CHE5. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce, ai sensidell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 99, 112, 115, 132, 324 e 342 cod. proc. civ. edell'art. 2909 cod. civ., in relazione agli artt. 2041 e 2042 cod. civ., perNumero registro generale 2743/2022Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 19743/2026Data pubblicazione 14/06/2026avere la Corte d'appello erroneamente pronunciato d'ufficio sul requisitodella sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento e sulla portataapplicativa dell'art. 23 del D.L. n. 66/1989, oltre i limiti delle domande edeccezioni formulate dal Comune in primo grado e in mancanza di uno spe-cifico motivo d'impugnazione da parte del Comune di Palermo, omettendodi rilevare ed attenersi al giudicato già formatosi sul punto con la sentenzadel Tribunale di Palermo n. 5346/2015.5.1. La censura è infondata.5.2. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte d'appel-lo non ha pronunciato ultra o extra petita, né ha in effetti sollevato solle-vato d'ufficio una questione nuova. Dalla lettura della sentenza impugnataemerge infatti che il Giudice di primo grado si era pronunciato sulla sussi-diarietà laddove aveva ravvisato, sub n. 3 (a pag. 6 della sentenza, setti-mo rigo), che non v'era altro strumento processuale a disposizione delprofessionista per ottenere il soddisfacimento della propria pretesa.Inoltre, emerge ancora dalla sentenza impugnata che la Corte territo-riale, dove ha ricostruito le rispettive posizioni processuali delle parti, haanche chiarito l'oggetto della devoluzione. In particolare, a pagina 12 dellasentenza, la Corte territoriale, nel dare atto delle deduzioni formulate dalleparti, ha precisato espressamente che «il thema decidendum, pertanto, ri-sulta circoscritto alla verifica dei requisiti dell'azione prevista dall'art. 2041c.c., dei quali, ad avviso della Corte, non ricorre quello della residualità dicui all'art. 2042 c.c.».Il Comune di Palermo, infatti, aveva espressamente censurato la de-cisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto sussi-stenti i presupposti dell'azione ex art. 2041 cod. civ. e, segnatamente,aveva affermato l'assenza di altri rimedi giuridici esperibili dall'attore per ilsoddisfacimento della propria pretesa, fra cui il sistema normativo propriodei dipendenti pubblici, in applicazione della L.R. n. 21/73, che determinail compenso in misura pari allo 0,50% dell'importo complessivo dei lavori.Numero registro generale 2743/2022Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 19743/2026Data pubblicazione 14/06/2026Il Comune aveva inoltre rilevato che, stante la mancata formalizzazione diun eventuale altro diverso rapporto di tipo privatistico ipotizzato fra le par-ti, avrebbe al più potuto operare solo un riconoscimento del debito fuoribilancio, ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.l. n. 66/1989, conv. con mod.con l. n. 144/1989. Emerge da quanto evidenziato che la questione dellasussistenza del requisito della sussidiarietà era oggetto di devoluzionenell'ambito dell'appello proposto per contestare il credito riconosciutoall'ing. [OSCURATO:PERSONA] dal primo Giudice.6. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art.360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 101, comma 2, e 183, comma 4, cod. proc. civ., degli artt. 24 e111, comma 1, Cost., nonché degli artt. 99, 112, 115 e 116 cod. proc. civ.e degli artt. 1337, 2729 e 2697 e 2041, 2042 cod. civ., dell'art. 23 D.L. n.66/1989, del d.lgs. 267/2000 e del d.lgs. n. 118/2011, per avere la Cortedi merito introdotto d'ufficio il tema d'indagine connesso alla portata appli-cativa dell'art. 23, co. 4, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 66, senza disporre l'instaura-zione sul punto del contraddittorio tra le parti in causa, e comunque nellaparte in cui ha totalmente omesso di individuare ed interpretare corretta-mente la legge di riferimento e ha omesso di esaminare e valutare le risul-tanze istruttorie acquisite in atti, dalle quali emergeva l'inserimento nel bi-lancio dell'ente delle competenze di progettazione oggetto di causa.6.1. Il motivo è anch'esso infondato.6.2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d'ap-pello non ha introdotto d'ufficio il tema relativo alla portata applicativadell'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66/1989 conv. con l. n. 144/1989, né haviolato il principio del contraddittorio di cui all'art. 101, comma 2, cod.proc. civ. Dalla stessa sentenza impugnata emerge chiaramente che talequestione era stata espressamente dedotta dal Comune di Palermo, odier-no controricorrente. In particolare, alle pagine 11 e 12 della pronuncia, laCorte territoriale ha dato puntualmente atto delle difese svolte dal Comu-Numero registro generale 2743/2022Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 19743/2026Data pubblicazione 14/06/2026ne, rilevando che: «il COMUNE ha rilevato al riguardo, muovendo dall'er-roneo presupposto della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego afondamento della pretesa del [OSCURATO:PERSONA], che quest'ultimo aveva a dispo-sizione un altro strumento processuale per il soddisfacimento della suapretesa, che andava retribuita “secondo il sistema normativo proprio deidipendenti pubblici … in applicazione dell'art. 20 della l.r. 21/73, che de-termina il compenso in misura pari allo 0,5% dell'importo complessivo deilavori…". Ha dedotto, altresì, che, anche a ipotizzare l'esistenza di un di-verso rapporto di tipo privatistico, dal momento che non era stato conferi-to un incarico per iscritto, che definisse compensi e spese, avrebbe potutointervenire, al più, solo un riconoscimento del debito fuori bilancio, tro-vando applicazione l'art. 23, co. 4, d.l. n. 66/1989, conv. con mod. dalla l.n. 144 del 1989, sostituito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997, e trasfuso nell'art. 191del d.lgs. n. 267 del 2000, e intercorrendo, dunque, il rapporto obbligato-rio fra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente cheavevano consentito la prestazione, sicché non poteva essere esperita neiconfronti del COMUNE l'azione di arricchimento senza causa».6.3. Risulta pertanto che la questione relativa alla disciplina dettatadall'art. 23 del d.l. n. 66/1989 conv. con l. n. 144/1989 era stata ritual-mente introdotta nel giudizio dalle difese del Comune e faceva parte delquadro argomentativo sottoposto al vaglio del Giudice di appello.6.4. Parimenti priva di fondamento è la censura relativa all'omessavalutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, dell'asserito inse-rimento nel bilancio dell'ente delle competenze di progettazione oggetto dicausa.La Corte territoriale ha infatti esaminato la questione nell'ambito dellaverifica dei presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento, giun-gendo alla conclusione che difettava nella specie il requisito della residua-lità dell'azione ex artt. 2041 e 2042 cod. civ.Numero registro generale 2743/2022Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 19743/2026Data pubblicazione 14/06/2026La censura si risolve, pertanto, in una mera sollecitazione ad una di-versa lettura delle risultanze processuali, inammissibile in sede di legitti-mità.7. Con il terzo motivo di ricorso si censura la nullità della sentenzaimpugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per viola-zione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111, comma 1, Cost., degli artt.99, 112, 115, 116 e 132 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2041, 2042,2729 e 2697 cod. civ., dell'art. 23 D.L. n. 66/1989, degli artt. 191 e 194d.lgs. n. 267/2000, lamentando che la Corte d'appello abbia escluso laproponibilità dell'azione ex art. 2041 cod. civ. senza scrutinare quanto de-dotto e documentato in ordine alla copertura in bilancio delle competenzedi progettazione. Deduce che la decisione impugnata ha apoditticamentedesunto dalla nullità del contratto e dalla mancanza di controlli contabilil'assenza di impegno di spesa, omettendo l'esame del fatto storico decisi-vo rappresentato dall'inserimento delle relative somme nel quadro econo-mico e nel bilancio dell'ente, con conseguente vizio motivazionale e viola-zione dei criteri di valutazione della prova.7.1. Il motivo è inammissibileI documenti di cui parte ricorrente lamenta l'omesso esame sono sta-ti, in realtà, esaminati dal Giudice di secondo grado, che ne ha valutato ilcontenuto, ritenendoli, tuttavia, non idonei a dimostrare la sussistenza diun valido impegno di spesa imputabile all'ente; la Corte territoriale ha,dunque, preso in considerazione le risultanze processuali e le ha valutatein funzione del rigetto della domanda.Ne consegue che la censura non attiene all'omesso esame di un fattostorico decisivo, nei termini richiesti dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ., ma si risolve piuttosto nella contestazione della valutazione dinon decisività attribuita dal Giudice di merito ai documenti prodotti, edunque nella sollecitazione ad una diversa lettura delle risultanze probato-rie.Numero registro generale 2743/2022Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 19743/2026Data pubblicazione 14/06/20268. Il quarto motivo lamenta ex art. 360 comma 1 n. 3 e n. 4, cod.proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 23, comma 4, del d.l.n. 66/1989 conv. con l. n.144/1989, del d.lgs.267/2000, del d.lgs. 118/2011 e dell'art. 12 disposizioni sulla legge in generale, nella parte in cui laCorte d'appello di Palermo ha ritenuto che in tema di assunzione di obbli-gazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assun-te senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili re-lativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenzapubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia forni-to la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'ab-bia consentita, indipendentemente dal preventivo accertamento dell'effet-tivo inserimento degli importi in bilancio e comunque della verifica della ri-conoscibilità del debito fuori bilancio.Ad avviso del ricorrente, essendo state le somme necessarie all'effet-tuazione dell'opera effettivamente erogate al Comune, non poteva invo-carsi l'applicazione dell'art. 23, comma 4, d.l. n. 66/1989, conv. con l. n.144/1989.8.1. La censura è inammissibile, perché non pone una critica al con-solidato principio interpretativo applicato dalla Corte territoriale, secondo ilquale, in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qua-lora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senzal'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al difuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbliga-torio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore oil funzionario inadempiente che l'abbia consentita, con la conseguenzache, potendo l'interessato agire nei confronti del funzionario, per la man-canza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiu-stificato arricchimento nei confronti dell'ente locale, il quale può soltantoriconoscere a posteriori, ex art. 194 d.lgs. n. 267 del 2000 - nei limitidell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato - il debitoNumero registro generale 2743/2022Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 19743/2026Data pubblicazione 14/06/2026fuori bilancio. Tale riconoscimento deve avvenire espressamente, con ap-posita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto dalmero comportamento degli organi rappresentativi dell'ente, insufficientead esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conci-liabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economi-co-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative (cfr. Cass. 30109/2028; 5665/2021; id. 12943/2025).La censura mira in realtà a dare una ricostruzione in fatto diversa, se-condo la quale le somme erogate al Comune dalla cessata Agenzia delMezzogiorno per il tramite del commissario ad acta del Ministero dei LavoriPubblici anche per il pagamento del professionista sarebbero state neces-sariamente riconosciute come debito fuori bilancio dell'ente, escludendosi,per conseguenza, la possibilità di riconoscere la responsabilità del funzio-nario o amministratore locale che rende non azionabile l'azione di indebitoarricchimento verso l'ente per insussistenza della residualità dell'azione.Non vi è quindi effettiva denuncia di violazione o falsa applicazione di leg-ge, ma il tentativo di avallare un diverso apprezzamento di fatto, estraneoalla censura di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., senza con-frontarsi con quanto argomentato dalla Corte territoriale, che sul punto haritenuto che non via sia stato né un riconoscimento espresso con appositadeliberazione dell'organo competente né un comportamento rilevante, di-fettando proprio la formalizzazione del contratto che, nel caso in esame –ha continuato la Corte territoriale ‒ era stata esclusa con statuizione pas-sata in autorità di cosa giudicata. Neppure vi era stato alcun riconosci-mento ex post da parte del Comune.8.2. Parimenti inammissibile è la censura sotto il profilo dell'art. 360,comma 1, n. 4 cod. proc. civ., avendo la Corte territoriale dato ampia mo-tivazione della ritenuta insussistenza della residualità.9. Con il quinto ed ultimo motivo, il ricorrente deduce la nullità dellasentenza impugnata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc.Numero registro generale 2743/2022Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 19743/2026Data pubblicazione 14/06/2026civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 132 cod. proc.civ., per avere la Corte distrettuale omesso di pronunciarsi sull'appello au-tonomo proposto dall'ing. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribu-nale di Palermo n. 5346/2015, in ragione dell'accoglimento dell'appelloproposto dal Comune.9.1. Il motivo è infondato.Non ricorre, nella specie, il dedotto vizio di omessa pronuncia ai sensidegli artt. 112 e 132 c.p.c.Dalla lettura della sentenza impugnata emerge infatti che la Corted'appello, una volta ritenuto fondato l'appello proposto dal Comune di Pa-lermo e, conseguentemente, esclusa la configurabilità dell'azione di ingiu-stificato arricchimento nei confronti dell'ente, ha ritenuto assorbito l'appel-lo autonomo proposto dall'ing. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delTribunale di Palermo n. 5346/2015. Non può, dunque, configurarsi alcunaomissione di pronuncia, poiché l'assorbimento integra una decisione impli-cita di rigetto, derivante dalla incompatibilità logico-giuridica tra la solu-zione accolta dal Giudice e le ulteriori questioni dedotte dalla parte.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,infatti, non sussiste il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adot-tata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o dell'ec-cezione, ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata ri-sulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nelsenso che essa sia superata e travolta dalla soluzione di altra questioneche ne presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, l'irrile-vanza o l'infondatezza (Cass. n. 29191/2017; Cass. n. 20718/2018; Cass.n. 25710/2024).10. In conclusione dunque il ricorso è respinto.11. In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente ècondannato alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente,nella misura liquidata in dispositivo.Numero registro generale 2743/2022Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 19743/2026Data pubblicazione 14/06/202612. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da par-te del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spesedi lite a favore di parte controricorrente, liquidate in Euro 12.000,00 percompensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese gene-rali ed oltre accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino