CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25034/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce — Sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del 20 ottobre 2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere, quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 6 giugno 2018, sottratto i libri e le scritture contabili con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori della società, e lo aveva condannato, applicata la recidiva reiterata infraquinquennale, alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta contestualmente la violazione dell'art. 219, terzo comma, r.d. n. 267 del 1942, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non ha accolto il motivo di appello teso all'applicazione dell'attenuante prevista dalla citata disposizione. Evidenzia il ricorrente che la Corte territoriale ha posto a base della disapplicazione dell'attenuante l'ammontare del passivo accertato in sede fallimentare, mentre questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di bancarotta fraudolenta, che il giudizio relativo all'attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale, di cui all'art. 219, terzo comma, r.d. n. 267 del 1942, deve essere posto in relazione alla diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, Sentenza n. 12330 del 02/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272663). Quindi, sostiene il Cecere, la Corte di appello avrebbe dovuto accertare la misura in cui la condotta di bancarotta fraudolenta documentale aveva inciso sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 19304 del 18/01/2013, Tumminelli, Rv. 255439), non potendo basarsi esclusivamente sulla differenza tra attivo e passivo (Sez. 1, n. 9853 del 27/09/1993, Bianchi, Rv. 195334). 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 99 e 62-bis cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In relazione alla recidiva, sostiene il Cecere, la Corte territoriale si è limitata a fare riferimento ai suoi precedenti penali, mentre avrebbe dovuto valutare se la reiterazione dell'illecito fosse concreta manifestazione di una più accentuata colpevolezza e della accresciuta pericolosità dell'imputato. In relazione a tali aspetti la motivazione è meramente apparente. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la motivazione non indica, tra gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., quello ritenuto preponderante ai fini della loro esclusione, sebbene occorresse una dettagliata motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, essendo questo stato fissato in misura superiore al minimo edittale. Né risulta da alcun elemento di prova che il Cecere abbia reso giustificazioni mendaci al fine di addossare la responsabilità a terzi e l'affermazione di tale circostanza, pure utilizzata dalla Corte di appello per giustificare il diniego, deve ritenersi frutto di travisamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale ha affermato che la sottrazione delle scritture contabili, mai consegnate al curatore fallimentare, ha reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e che siffatta ricostruzione non è stata possibile neppure acquisendo aliunde le informazioni a tal fine occorrenti, in quanto il Cecere si è reso irreperibile e l'accesso del curatore presso la sede della società (un terreno recintato e chiuso con un lucchetto) non ha permesso di reperire dati utili. La Corte di appello, per rispondere al motivo di gravame con il quale il Cecere invocava l'applicazione del danno patrimoniale di speciale tenuità, ha evidenziato che egli, con il suo comportamento, ha reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, cosicché, stante la mancanza di una massa attiva disponibile per il riparto dei creditori e considerato anche il rilevante passivo fallimentare, pari ad euro 309.232,09, il danno per i creditori risulta rilevante. È ben vero che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 219, terzo comma, r.d. n. 267 del 1942 deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 19304 del 18/01/2013, Tumrninelli, Rv. 255439) e che deve tenersi conto non del pregiudizio arrecato ai singoli creditori, ma della complessiva falcidia operata dolosamente rispetto ai beni su cui tutti i creditori dovrebbero rivalersi, avendo riguardo non già all'entità del passivo ed alla differenza fra attivo e passivo, bensì alla effettiva diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori dai fatti di bancarotta dei quali l'imputato deve rispondere (Sez. 1, n. 9853 del 27/09/1993, Bianchi, Rv. 195334). Tuttavia, appare opportuno osservare in questa sede che questa Corte di cassazione ha affermato anche, in epoca più recente, sia pure in relazione al diverso tema della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, primo comma, legge fall., che questa si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274), cosicché il danno non potrà ritenersi sussistente, a titolo esemplificativo, qualora l'attivo, nonostante le condotte di bancarotta fraudolenta, abbia comunque consentito l'integrale soddisfacimento delle ragioni creditorie. Il riferimento, contenuto nella sentenza qui impugnata, all'assenza di una massa attiva disponibile per il riparto tra i creditori e il rilevante ammontare del passivo, era volto ad escludere quest'ultima ipotesi. Nella motivazione della sentenza non viene quantificato il danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori, ma tale omissione è diretta conseguenza dell'impossibilità di procedere alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita. Correttamente, quindi, la Corte di appello ha escluso la possibilità di applicare l'invocata attenuante, dovendo trovare applicazione il principio di diritto secondo il quale la prova della sussistenza di una circostanza attenuante incombe all'imputato e, pertanto, in difetto di qualsiasi elemento di valutazione, adempie all'obbligo della motivazione il giudice che escluda l'attenuante invocata (Sez. 4, Ordinanza n. 110 del 22/01/1974, Varriale, Rv. 126674). Tale principio, già affermato in termini generali, ha trovato attuazione in più occasioni da parte di questa Corte di cassazione in relazione, ad esempio, alla attenuante della provocazione (Sez. 1, n. 2663 del 03/12/2010, dep. 2011, Pintilie, Rv. 249548) e del risarcimento del danno (Sez. 4, n. 6161 del 03/03/1984, Parmeggiano, Rv. 165119) o, ancora, in relazione all'attenuante prevista dall'art. 648-bis, terzo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 23890 del 01/04/2021, Aieta, non massimata) e deve ritenersi operante anche in relazione all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 219, terzo comma, r.d. n. 267 del 1942. Deve quindi ribadirsi, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, che la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, terzo comma, legge fall., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori e che, tuttavia, l'occultamento delle scritture contabili, laddove renda impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisce la stessa dimostrazione dell'entità del danno, onde la mancanza delle scritture non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputato, salvo che le contenute dimensioni dell'impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto (Sez. 5, n. 7888 del 03/12/2018, dep. 2019, Bovini, Rv. 275345), circostanza che, tuttavia, nel caso di specie può escludersi in ragione dell'elevato ammontare del passivo accertato che lascia intendere che le dimensioni dell'impresa non fossero contenute. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1. In relazione alla recidiva, la Corte di appello, nel motivare la sentenza qui impugnata, ha affermato che dalla condotta di bancarotta fraudolenta per cui si procede in questa sede emerge, alla luce dei precedenti penali dell'imputato, un'accresciuta pericolosità del Cecere, in tal modo confermando il giudizio già espresso dal Tribunale che a tal fine aveva posto l'accento sul pervicace rifiuto dell'imputato, reso evidente dall'irreperibilità di quest'ultimo, di fornire chiarimenti agli organi fallimentari in ordine alla situazione patrimoniale della fallita. Non può, quindi, sostenersi che sussista la violazione di legge denunciata dal ricorrente o che la motivazione sia meramente apparente o affetta da contraddizioni o illogicità. 2.2. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, deve ricordarsi che, in relazione ad esse, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso di specie, la Corte territoriale, facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato ed alla condotta tenuta dal Cecere successivamente alla dichiarazione di fallimento, ha fornito adeguata motivazione esente dai vizi lamentati.3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616,