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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20093/2026

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tato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg.

Campania, sez.dist. di Salernon. 4453/2021 depositata il 25/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR ha accolto,parzialmente, l’appello della contribuente e, in riforma parziale dellasentenza di primo grado, ha rideterminato il valore del terrenoedificabile, per l’IMU del 2013, in euro 108,00 a mq; rigettava larideterminazione o esclusione delle sanzioni;2. ricorre per cassazione il Comune di Salerno con tre motivi diricorso;Numero registro generale 1631/2022Numero sezionale 4823/2026Numero di raccolta generale 20093/2026Data pubblicazione 16/06/20263. resiste con controricorso la contribuente che chiedepreliminarmente di dichiarare inammissibile il ricorso del Comune, enel merito ne chiede il rigetto.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso risulta fondato per i primi due motivi, infondato ilterzo; la decisione deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti,con rinvio alla CGT di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, per nuovo giudizio, e per la determinazione delle speseanche del presente giudizio di legittimità.2.

Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione della contribuentedi inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità.Il ricorso risulta ammissibile poiché rappresenta la questione difatto anche riportando gli atti essenziali del processo e prospettaviolazioni di legge, in maniera comprensibile e specifica.Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso percassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – qualecorollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce deiprincipi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri vs Italia del 28ottobre 2021; vedi anche CEDU Patricolo vs Italia, del 23 maggio 2024- non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico,così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non puòpertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione deglinel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loropresenza negli atti del giudizio di merito» (Sez.

U - , Ordinanza n.8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 - 01).Il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e le analisi indiritto della questione controversa, in quanto richiama gli atti delprocesso prospettando precisi motivi di violazione di legge.Numero registro generale 1631/2022Numero sezionale 4823/2026Numero di raccolta generale 20093/2026Data pubblicazione 16/06/20263.

Con il primo motivo di ricorso il Comune prospetta l’omessa oinsufficiente valutazione di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ.).

Con il secondo motivo il ricorrenteprospetta il vizio della motivazione della sentenza impugnata(violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e 36, d. lgs. 546 del 1992,art. 132 cod. proc. civ. e 118 disp.

Att. cod. proc. civ., art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ.).

I motivi logicamente collegati si trattanocongiuntamente.Per il Comune, al fine della giusta determinazione del valore delterreno edificabile nel comparto, non è stata valutata la delibera delC.C. (Consiglio Comunale) n. 21/01/2013 di una variante al P.U.C. cheaveva previsto una diversa articolazione del Comparto edificatorio CR46 perequativo e aveva rimosso i problemi ostativi all’edificazione delmedesimo.

Tale documento aveva costituito oggetto di discussione trae parti e specificamente prospettato negli atti processuali del Comune.Il Comune deduce anche la definizione di altre controversie per leannualità dal 2008 al 2012 – in sede conciliativa - per un valore dieuro 100,00 al mq..Per l’annualità 2013, invece, la situazione del comparto èmodificata proprio in considerazione della delibera citata che avrebberisolto, rimuovendoli, i vincoli di inedificabilità.I motivi sono fondati in quanto nella decisione della CTR nonrisulta valutata la delibera consiliare in oggetto; la decisione sirichiama a precedenti decisioni in modo generico senza specificare seci fosse il vincolo di giudicato esterno; peraltro, il Comune allegadecisioni di segno opposto.La sentenza non affronta la delibera del Comune che, in viagenerale, potrebbe aver modificato l’assetto edificatorio del compartodi cui ai precedenti anni di imposta.

L’anno 2013, proprio per la citataNumero registro generale 1631/2022Numero sezionale 4823/2026Numero di raccolta generale 20093/2026Data pubblicazione 16/06/2026delibera del C.C., presente profili estimativi diversi dai precedenti annidi imposta.La motivazione della sentenza risulta solo assertiva, ma senzauna reale disamina della situazione edificatoria così comeconcretamente evolutasi.4.

Con il terzo motivo il ricorrente prospetta violazione e falsaapplicazione degli art. 1, comma 162, l. n. 296 del 2006 e dell’art 2 d.lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ..Per il ricorrente, i terreni in questione devono ritenersi oggetto diperequazione urbanistica e la potenzialità edificatoria si riflettesull’intero comparto (Cass.

SU 23902/20; Cass. n. 15693/17 ed altrein materia di Imu).Il motivo è mal posto perché la sentenza impugnata non haaffatto negato la imponibilità Imu delle aree e dei diritti edificatori dinatura perequativa, secondo la richiamata giurisprudenza.

Laperequazione urbanistica interessa tutti i terreni del comparto, edetermina una valutazione unitaria del loro valore al fine delle imposteIMU: «In tema di ICI, posta la rilevanza della mera potenzialitàedificatoria, è soggetto a imposta il terreno inserito nell'ambito dellaperequazione urbanistica, atteso che, per effetto di essa, vienedirettamente attribuito ai suoli ricompresi nel comparto o, comunque,nell'area interessata dal piano di intervento, un indice perequativocostante di edificabilità, che diviene una qualità intrinseca del terreno;diversamente, non è soggetto a imposta il terreno inserito nell'ambitodella compensazione urbanistica, atteso che, per effetto di essa, vienearea, che può essere individuata anche successivamente, a fronte dellacessione dell'area oggetto di trasformazione urbanistica, ovverodell'imposizione su di essa di un vincolo di inedificabilità assoluta oNumero registro generale 1631/2022Numero sezionale 4823/2026Numero di raccolta generale 20093/2026Data pubblicazione 16/06/2026preordinato all'esproprio, con la conseguenza che, in tale caso il dirittoedificatorio non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualitàintrinseca ed è trasferibile separatamente da esso» (Cass. Sez. 5,05/10/2021, n. 26895, Rv. 662524 - 01).La sentenza impugnata determina, comunque, il valore deiterreni, ammettendo per ciò solo (correttamente) l’imponibilità delcomparto perequativo nel quale si collocano le aree in esame, con ciòconformandosi a diritto.

Tutt’altra è la questione del quantumdeterminativo della base imponibile, oggetto del giudizio di rinvio.

P.Q.Maccoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso; rigetta il terzo; cassala sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/06/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg. Campania, sez.dist. di Salernon. 4453/2021 depositata il 25/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR ha accolto,parzialmente, l’appello della contribuente e, in riforma parziale dellasentenza di primo grado, ha rideterminato il valore del terrenoedificabile, per l’IMU del 2013, in euro 108,00 a mq; rigettava larideterminazione o esclusione delle sanzioni;2. ricorre per cassazione il Comune di Salerno con tre motivi diricorso;Numero registro generale 1631/2022Numero sezionale 4823/2026Numero di raccolta generale 20093/2026Data pubblicazione 16/06/20263. resiste con controricorso la contribuente che chiedepreliminarmente di dichiarare inammissibile il ricorso del Comune, enel merito ne chiede il rigetto.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso risulta fondato per i primi due motivi, infondato ilterzo; la decisione deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti,con rinvio alla CGT di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, per nuovo giudizio, e per la determinazione delle speseanche del presente giudizio di legittimità.2. Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione della contribuentedi inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità.Il ricorso risulta ammissibile poiché rappresenta la questione difatto anche riportando gli atti essenziali del processo e prospettaviolazioni di legge, in maniera comprensibile e specifica.Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso percassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – qualecorollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce deiprincipi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri vs Italia del 28ottobre 2021; vedi anche CEDU Patricolo vs Italia, del 23 maggio 2024- non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico,così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non puòpertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione deglinel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loropresenza negli atti del giudizio di merito» (Sez. U - , Ordinanza n.8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 - 01).Il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e le analisi indiritto della questione controversa, in quanto richiama gli atti delprocesso prospettando precisi motivi di violazione di legge.Numero registro generale 1631/2022Numero sezionale 4823/2026Numero di raccolta generale 20093/2026Data pubblicazione 16/06/20263. Con il primo motivo di ricorso il Comune prospetta l’omessa oinsufficiente valutazione di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ.). Con il secondo motivo il ricorrenteprospetta il vizio della motivazione della sentenza impugnata(violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e 36, d. lgs. 546 del 1992,art. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. Att. cod. proc. civ., art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ.). I motivi logicamente collegati si trattanocongiuntamente.Per il Comune, al fine della giusta determinazione del valore delterreno edificabile nel comparto, non è stata valutata la delibera delC.C. (Consiglio Comunale) n. 21/01/2013 di una variante al P.U.C. cheaveva previsto una diversa articolazione del Comparto edificatorio CR46 perequativo e aveva rimosso i problemi ostativi all’edificazione delmedesimo. Tale documento aveva costituito oggetto di discussione trae parti e specificamente prospettato negli atti processuali del Comune.Il Comune deduce anche la definizione di altre controversie per leannualità dal 2008 al 2012 – in sede conciliativa - per un valore dieuro 100,00 al mq..Per l’annualità 2013, invece, la situazione del comparto èmodificata proprio in considerazione della delibera citata che avrebberisolto, rimuovendoli, i vincoli di inedificabilità.I motivi sono fondati in quanto nella decisione della CTR nonrisulta valutata la delibera consiliare in oggetto; la decisione sirichiama a precedenti decisioni in modo generico senza specificare seci fosse il vincolo di giudicato esterno; peraltro, il Comune allegadecisioni di segno opposto.La sentenza non affronta la delibera del Comune che, in viagenerale, potrebbe aver modificato l’assetto edificatorio del compartodi cui ai precedenti anni di imposta. L’anno 2013, proprio per la citataNumero registro generale 1631/2022Numero sezionale 4823/2026Numero di raccolta generale 20093/2026Data pubblicazione 16/06/2026delibera del C.C., presente profili estimativi diversi dai precedenti annidi imposta.La motivazione della sentenza risulta solo assertiva, ma senzauna reale disamina della situazione edificatoria così comeconcretamente evolutasi.4. Con il terzo motivo il ricorrente prospetta violazione e falsaapplicazione degli art. 1, comma 162, l. n. 296 del 2006 e dell’art 2 d.lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ..Per il ricorrente, i terreni in questione devono ritenersi oggetto diperequazione urbanistica e la potenzialità edificatoria si riflettesull’intero comparto (Cass. SU 23902/20; Cass. n. 15693/17 ed altrein materia di Imu).Il motivo è mal posto perché la sentenza impugnata non haaffatto negato la imponibilità Imu delle aree e dei diritti edificatori dinatura perequativa, secondo la richiamata giurisprudenza. Laperequazione urbanistica interessa tutti i terreni del comparto, edetermina una valutazione unitaria del loro valore al fine delle imposteIMU: «In tema di ICI, posta la rilevanza della mera potenzialitàedificatoria, è soggetto a imposta il terreno inserito nell'ambito dellaperequazione urbanistica, atteso che, per effetto di essa, vienedirettamente attribuito ai suoli ricompresi nel comparto o, comunque,nell'area interessata dal piano di intervento, un indice perequativocostante di edificabilità, che diviene una qualità intrinseca del terreno;diversamente, non è soggetto a imposta il terreno inserito nell'ambitodella compensazione urbanistica, atteso che, per effetto di essa, vienearea, che può essere individuata anche successivamente, a fronte dellacessione dell'area oggetto di trasformazione urbanistica, ovverodell'imposizione su di essa di un vincolo di inedificabilità assoluta oNumero registro generale 1631/2022Numero sezionale 4823/2026Numero di raccolta generale 20093/2026Data pubblicazione 16/06/2026preordinato all'esproprio, con la conseguenza che, in tale caso il dirittoedificatorio non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualitàintrinseca ed è trasferibile separatamente da esso» (Cass. Sez. 5,05/10/2021, n. 26895, Rv. 662524 - 01).La sentenza impugnata determina, comunque, il valore deiterreni, ammettendo per ciò solo (correttamente) l’imponibilità delcomparto perequativo nel quale si collocano le aree in esame, con ciòconformandosi a diritto. Tutt’altra è la questione del quantumdeterminativo della base imponibile, oggetto del giudizio di rinvio. P.Q.Maccoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso; rigetta il terzo; cassala sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/06/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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