CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49585/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso dì [OSCURATO:PERSONA] e la memoria presentata in data 6 novembre 2023 con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso OSSERVA Ritenuto che il motivo dì ricorso - con cui si censura la parte della decisione che non avrebbe dato conto della richiesta di acquisizione della documentazione prodotta in udienza all'esito del rinvio con cui questa Corte di legittimità aveva annullato la decisione affinché la Corte di appello rideterminasse la pena sulla base del reato ritenuto più grave - risulta manifestamente infondato tenuto conto che, da un canto, il ricorrente contesta la preclusa possibilità, in sede di rinvio, di valutare differentemente la gravità di un reato sul quale calcolare la pena base e, in seguito, l'aumento in merito ai reati satelliti (in tal senso la produzione da cui emergerebbe il conseguimento di pagamenti effettuati in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] la cui rilevanza pare ex se eccentrica rispetto al tema demandato al Giudice del rinvio, tenuto conto che, in disparte ogni valutazione sul merito, tutti i delitti contestati vedono costui quale persona offesa), dall'altro, omette di confrontarsi con í limiti del rinvio che, avendo anche disposto l'accertamento definitivo della responsabilità in ordine a tutti ì reati e demandato alla Corte di appello la mera ridetermínazione della pena, non avrebbe ammesso alcuna ulteriore acquisizione tesa a diversamente apprezzare i delitti per come definitivamente accertati nei giudizi di merito, senza che residuasse la possibilità di poter effettuare una rivalutazione in ordine alla gravità degli stessi; rilevato che, in ordine alla quantificazione della pena per come quantificata dalla Corte di appello, neppure il ricorrente evidenzia vizio alcuno limitandosi a dedurre la mera omessa acquisizione di cui sopra; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d