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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 25205/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04WRYMS) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/08/2022 del TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il decreto impugnato, il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. inammissibile, in quanto manifestamente infondata, l'istanza di riconoscimento della sospensione condizionale della pena, presentata dal condannato, non concessa con la sentenza irrevocabile di condanna, del medesimo Tribunale, emessa nei suoi confronti in data 28 settembre 2021.

Ritenuto che il motivo unico proposto (erronea applicazione dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione), rappresenta doglianza manifestamente infondata, in quanto in contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di legittimità.

Reputato, invero, che il richiamato articolo 671, comma 3, cod. proc. pen. consente espressamente al giudice dell'esecuzione di concedere taluno dei benefici di legge, ma quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione.

Rilevato, infatti, che la giurisprudenza di questa Corte afferma che la sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dall'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nei casi ivi considerati, anche se essa non sia stata riconosciuta con alcuna delle pronunce di condanna, nel caso in cui queste siano relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione (in tal senso: Sez. 1, n. 23628 del 17/12/2013, dep. 2014, Coppedè, Rv. 262331; Sez. 1, n. 2266 del 14/12/2001, dep. 2002, Adaggio, Rv. 220699; Sez. 1, n. 3149 dei 05/05/1997, Cassarino, Rv. 207421).

Considerato che la sospensione condizionale della pena può essere concessa, entro i limiti di legge, non solo a chi è stato condannato con un'unica sentenza, per più reati uniti dal vincolo della continuazione, ma anche a chi sia dichiarato colpevole con separate sentenze, per un unico reato continuato, atteso che, in tal caso, ai fini del trattamento sanzionatorio, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica (in tal senso Sez. 2, n. 1477 del 13/11/2000, Panebianco, Rv. 217889).

Ritenuto, però, che risulta limitata a tale caso la considerazione che ai fini dell'applicazione dell'art. 671, comma 3, non rivestono rilievo le ragioni per cui il giudice della cognizione non abbia concesso la sospensione, essendo compito del giudice dell'esecuzione valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata, circostanza che non ricorre nel caso al vaglio in cui la richiesta (cfr. istanza del 21 luglio 2022) è relativa ad una sola sentenza di condanna, nella quale, in sede di cognizione, non è stato concesso il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., statuizione suscettibile di essere rivista soltanto a seguito di impugnazione della sentenza di condanna.Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04WRYMS) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/08/2022 del TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il decreto impugnato, il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. inammissibile, in quanto manifestamente infondata, l'istanza di riconoscimento della sospensione condizionale della pena, presentata dal condannato, non concessa con la sentenza irrevocabile di condanna, del medesimo Tribunale, emessa nei suoi confronti in data 28 settembre 2021. Ritenuto che il motivo unico proposto (erronea applicazione dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione), rappresenta doglianza manifestamente infondata, in quanto in contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di legittimità. Reputato, invero, che il richiamato articolo 671, comma 3, cod. proc. pen. consente espressamente al giudice dell'esecuzione di concedere taluno dei benefici di legge, ma quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Rilevato, infatti, che la giurisprudenza di questa Corte afferma che la sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dall'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nei casi ivi considerati, anche se essa non sia stata riconosciuta con alcuna delle pronunce di condanna, nel caso in cui queste siano relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione (in tal senso: Sez. 1, n. 23628 del 17/12/2013, dep. 2014, Coppedè, Rv. 262331; Sez. 1, n. 2266 del 14/12/2001, dep. 2002, Adaggio, Rv. 220699; Sez. 1, n. 3149 dei 05/05/1997, Cassarino, Rv. 207421). Considerato che la sospensione condizionale della pena può essere concessa, entro i limiti di legge, non solo a chi è stato condannato con un'unica sentenza, per più reati uniti dal vincolo della continuazione, ma anche a chi sia dichiarato colpevole con separate sentenze, per un unico reato continuato, atteso che, in tal caso, ai fini del trattamento sanzionatorio, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica (in tal senso Sez. 2, n. 1477 del 13/11/2000, Panebianco, Rv. 217889). Ritenuto, però, che risulta limitata a tale caso la considerazione che ai fini dell'applicazione dell'art. 671, comma 3, non rivestono rilievo le ragioni per cui il giudice della cognizione non abbia concesso la sospensione, essendo compito del giudice dell'esecuzione valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata, circostanza che non ricorre nel caso al vaglio in cui la richiesta (cfr. istanza del 21 luglio 2022) è relativa ad una sola sentenza di condanna, nella quale, in sede di cognizione, non è stato concesso il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., statuizione suscettibile di essere rivista soltanto a seguito di impugnazione della sentenza di condanna.Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere est
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