Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 novembre 2023

Cassazione n. 35885/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2669/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata inRoma, Via dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che l a rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.S.D.

A R .

L . [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 974/2014depositata l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, di cui all’epigrafe, cheha rigettato il suo appell o contro l a sentenze della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che avevaparzialmente accolto ilricorso della società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di liquidazione che aveva accertato , per l’anno d’imposta 2005, un reddito imponibile ai fini Ires ed Irap, determinando le maggiori imposte e le sanzioni dovute, in conseguenza del disconoscimento delle agevolazioni di cui alla legge16 dicembre 1991, n. 398 , per effetto dell’accertata violazione della disposizione di cui all’art. 25, comma 5, della legge del 13maggio 1999,n. 133, in tema di modalità dei pagamenti effettuati e dei versamenti ricevuti che superano l’importo di lire 1.000.000, ovvero euro 516,46.

La contribuente è rimasta intimata.

Considerato che: 1.Con l’unico motivo si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,per la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., e degli artt. 14 e ss. d.P.R. n. 600 del 1973; 1, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973; 19, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997; 3 ed 8 d.P.R. n. 322 del 1998 ed 8 d.lgs. n. 546 del 1992.

Il motivo è fondato, nella parte in cui assumeche la CTR, decidendo sulle sanzioni, ha violato il giudicato, già formatosi, per effetto del rigetto, pronunciato dalla CTP e non appellato dalla società sportiva, del ricorso della contribuente in ordine alla violazione delle norme tributarie ed ai presupposti fattuali dell’imposizione -e quindi delle sanzioni ad essi correlate.

Risulta infatti dalla stessa sentenza impugnata: sia che la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente limitatamente alle sanzioni e sul presupposto dell’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, dunque sul presupposto che le violazion i contestate sussistessero, ma fossero giustificat e da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono; sia che l’appello erariale contestava proprio l’applicazione di tale esimente; sia, infine, che la contribuente non aveva proposto appello incidentale, essendosi limitata a chiedere il rigetto di quello erariale.

Si è quindi formato il giudicato in ordine al presupposto, fattuale e giuridico, della sussistenza delle violazioni contestatee la controversia, per effetto della sola impugnazione erariale, proseguiva in appello soltanto per accertare l’applicabilità delle sanzioni alle stesse violazioni correlate, sotto il profilo della scusabilità, o meno, della condotta sanzionabile, per le pretese obiettive condizioni di incertezza,dedotte dalla parte privata e riconosciute dalla CTP.

La CTR ha invece erroneamente rimesso in discussione tale giudicato e – senza essere investita dall’appello della contribuente- ha negato la sussistenza,sia fattuale che giuridica, delle violazioni delle norme sostanziali tributarie contestate, per tale ragione (oggettivamente, giuridicamente e logicamente diversa da quella di cui alla ridetta scriminante) negando l’applicazione delle sanzioni.

Va quindi accolto il ricorso erariale, va cassata la sentenza impugnata e la causa va rinviata al giudice a quo.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2669/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata inRoma, Via dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che l a rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.S.D. A R . L . [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 974/2014depositata l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, di cui all’epigrafe, cheha rigettato il suo appell o contro l a sentenze della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che avevaparzialmente accolto ilricorso della società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di liquidazione che aveva accertato , per l’anno d’imposta 2005, un reddito imponibile ai fini Ires ed Irap, determinando le maggiori imposte e le sanzioni dovute, in conseguenza del disconoscimento delle agevolazioni di cui alla legge16 dicembre 1991, n. 398 , per effetto dell’accertata violazione della disposizione di cui all’art. 25, comma 5, della legge del 13maggio 1999,n. 133, in tema di modalità dei pagamenti effettuati e dei versamenti ricevuti che superano l’importo di lire 1.000.000, ovvero euro 516,46. La contribuente è rimasta intimata. Considerato che: 1.Con l’unico motivo si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,per la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., e degli artt. 14 e ss. d.P.R. n. 600 del 1973; 1, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973; 19, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997; 3 ed 8 d.P.R. n. 322 del 1998 ed 8 d.lgs. n. 546 del 1992. Il motivo è fondato, nella parte in cui assumeche la CTR, decidendo sulle sanzioni, ha violato il giudicato, già formatosi, per effetto del rigetto, pronunciato dalla CTP e non appellato dalla società sportiva, del ricorso della contribuente in ordine alla violazione delle norme tributarie ed ai presupposti fattuali dell’imposizione -e quindi delle sanzioni ad essi correlate. Risulta infatti dalla stessa sentenza impugnata: sia che la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente limitatamente alle sanzioni e sul presupposto dell’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, dunque sul presupposto che le violazion i contestate sussistessero, ma fossero giustificat e da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono; sia che l’appello erariale contestava proprio l’applicazione di tale esimente; sia, infine, che la contribuente non aveva proposto appello incidentale, essendosi limitata a chiedere il rigetto di quello erariale. Si è quindi formato il giudicato in ordine al presupposto, fattuale e giuridico, della sussistenza delle violazioni contestatee la controversia, per effetto della sola impugnazione erariale, proseguiva in appello soltanto per accertare l’applicabilità delle sanzioni alle stesse violazioni correlate, sotto il profilo della scusabilità, o meno, della condotta sanzionabile, per le pretese obiettive condizioni di incertezza,dedotte dalla parte privata e riconosciute dalla CTP. La CTR ha invece erroneamente rimesso in discussione tale giudicato e – senza essere investita dall’appello della contribuente- ha negato la sussistenza,sia fattuale che giuridica, delle violazioni delle norme sostanziali tributarie contestate, per tale ragione (oggettivamente, giuridicamente e logicamente diversa da quella di cui alla ridetta scriminante) negando l’applicazione delle sanzioni. Va quindi accolto il ricorso erariale, va cassata la sentenza impugnata e la causa va rinviata al giudice a quo. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sul
Sentenza Cassazione n. 35885/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris