CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44494/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03N9TOU nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOa-g~:praf:1=it; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bergamo ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e 337 cod. pen. (in Bergamo il 27 ottobre 2022); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione circa l'assenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 otto