CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21301/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della Libertà di Salerno udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale, che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le memorie a firma del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, replicato in tema di ammissibilità del ricorso, si è poi riportato ai motivi ivi rassegnati, chiedendone l'accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 novembre 2025 Il Tribunale della Libertà di Salerno - decidendo in merito all'istanza di riesame proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto provvisoriamente contestato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, parzialmente accogliendola- ha disposto la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari, con le prescrizioni di cui in dispositivo. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso (cui ha allegato ai fini della autosufficienza dello stesso anche il verbale di udienza di convalida di [OSCURATO:PERSONA] oltre che del ricorrente, e l'ordinanza di convalida del Giudice per le indagini preliminari), affidato a due motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia vizio di motivazione, asseritamente carente in ordine alla valutazione del quadro probatorio e, in particolare, ai gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. Assume la difesa che lo stupefacente è stato rinvenuto all'interno dell'abitazione condivisa dal ricorrente col fratello [OSCURATO:PERSONA]; che la natura di quanto rinvenuto -per grammi 60,50 di cocaina e grammi 105 di crack- è stata desunta dal semplice narco-test effettuato in loco; che il lancio di taluni oggetti dal balcone dell'abitazione di che trattasi, osservato dai carabinieri operanti, non è assistito da riscontri oggettivi o analisi tecniche che confermino la natura di quanto lanciato e la riconducibilità all'indagato; che all'udienza di convalida, in sede di interrogatorio, il fratello [OSCURATO:PERSONA] si è assunto ogni responsabilità. Contesta, quindi, la ricorrenza dei gravi indizi in capo al ricorrente ritenuti, dal Gip prima e dal Tribunale poi, in forza della coabitazione, e, per entrambi i fratelli, della condizione di consumatori di stupefacenti e della mancanza di occupazione stabile, oltre che, per il ricorrente, dei precedenti penali di cui è latore. Contesta, inoltre, l'erronea attribuzione al prevenuto della conoscenza del contenuto delle borse lanciate dal fratello (il Tribunale non ha considerato che nulla di quanto risultante in atti autorizza a ritenere che le borse non siano state introdotte dal germano nell'abitazione comune in un frangente tale da impedire al ricorrente la conoscenza non solo del contenuto, ma della stessa loro presenza, e che la circostanza in cui si è concretizzato il lancio delle stesse da parte del fratello, in un contesto di concitazione per l'intervento dei carabinieri e l'abbaiare del cane, legittima il dubbio paventato dalla difesa). Contesta, infine, l'illogicità della 2motivazione sull'esclusione dell'uso esclusivamente personale in difetto della allogazione di elementi concreti che depongano in tal senso. 2.2. Col secondo motivo deduce vizio di motivazione, asseritamente contraddittoria e manifestamente illogica, in ordine alla ritenuta inverosimiglianza delle dichiarazioni assolutamente autoaccusatorie del fratello convivente, sulla sola base del quantitativo di droga, tale da non poter passare inosservato. Adduce a giustificazione plausibile dell'assunto contrario le circostanze tutte sopra dedotte introdotte nel compendio valutabile dal giudicante mercè la parola del fratello coindagato in sedi di udienza di convalida. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Occorre sottolineare, in primo luogo, che il giudizio di cassazione in tema di misure cautelari personali tende a verificare non la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in termini di fatto, ma l'adeguatezza della motivazione che li ha riscontrati: il Giudice di legittimità, pertanto, è chiamato a valutare la congruità del percorso argomentativo compiuto in sede di merito, che può essere sanzionato soltanto laddove la lettura degli elementi investigativi a fondamento della misura risulti viziata ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., ad esempio nei termini della contraddittorietà o della manifesta illogicità contestati in questa sede (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, gtv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). 2. Il Tribunale ha ritenuto gravi gli indizi a carico dell'odierno ricorrente, escludendo la destinazione della droga ad uso esclusivamente personale che, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] non aveva in quella sede neppure prospettato, in ragione dello stato di disoccupazione e dunque della conseguenziale assenza di risorse economiche per l'approvvigionamento dei rilevanti quantitativi di eroina, cocaina, crack ed hashish, detenuti unitamente a strumentazione atta alla suddivisione in dosi singole, ritenuta l'assenza di prospettazione alternativa plausibile da parte dell'indagato. Quanto, in particolare, alla connotazione della condotta dell'odierno ricorrente in termini di concorso punibile nel reato ha valorizzato la condotta tenuta dai germani in costanza dell'operazione di polizia, con il consentito accesso degli operanti nella abitazione condivisa solo dopo circa dieci minuti dal loro palesarsi, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si è dichiarato responsabile del lancio, ma non anche 3dell'esclusiva detenzione dello stupefacente -"il borsone l'ho lanciato io dal balcone" ... "ammetto la detenzione di quei due borsoni, ma non ricordo il resto. Rispetto ai soldi nel borsone quelli li ho guadagnati durante il mio lavoro estivo. Stavo per traslocare. Guadagnavo circa 1200 C compreso vitto e alloggio"-, la conseguente inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal prevenuto in sede di interrogatorio, quando affermava di non saper nulla della droga -sia il quantitativo minimo di eroina rinvenuto nell'abitazione, sia della più gran parte rinvenuta nei borsoni- in ragione del fisico volume complessivo delle droghe di cui in contestazione, tale da non poter essere ignorato. 3. Rammenta il Collegio che in tema di stupefacenti, la differenza tra concorso nel delitto di illecita detenzione e connivenza non punibile risiede nel fatto che nell'uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all'altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell'altra è mantenuto, da parte dell'agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto (così, da ultimo, Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024 Cc. (dep. 08/01/2025 ) Rv. 287403 - 01, che afferma un principio oggetto di orientamento assolutamente uniforme di questa Corte; (tra le altre, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244. In linea, tra le molte non massimate, Sez. 3, n. 40767 del 23/5/2024, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2, n. 39574 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Imarane). 4. Ciò premesso si rileva che l'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo del principio di diritto appena enunciato. Rileva, in primis, il ruolo solo passivo del ricorrente, che, almeno per quanto è dato conoscere a questa Corte, non risulta aver compiuto materialmente azione alcuna. Le uniche condotte valutate risultano essere quelle poste in essere dal fratello, che, peraltro, si è addossato la responsabilità vuoi della detenzione dei due borsoni contenenti la più gran parte della droga, vuoi del lancio dei borsoni che la contenevano dal balcone della abitazione condivisa col germano. Le emergenze concretamente addebitate al ricorrente restano, dunque, la coabitazione, l'assenza di una stabile occupazione, l'uso di stupefacenti, che, tuttavia, in assenza di altro, restano neutre, in difetto di prova o di argomentazione in ordine ad un suo consapevole apporto - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (cfr. Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015 Ud. (dep. 13/10/2015 ) Rv.265167 - 01: la Corte ha escluso che fosse sufficiente per configurare il concorso nella detenzione di sostanza stupefacente l'accertamento di un rapporto di coabitazione nell'appartamento in cui la droga era custodita, non ravvisando a carico del convivente alcun obbligo giuridico di impedire l'evento ex art. 40 cod. pen.). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, sul punto del ritenuto concorso in luogo della mera connivenza, con rinvio per nuovo giudizio, su detto punto, secondo le coordinate ermeneutiche sopra sinteticamente rammentate, al Tribunale di Salerno. P.Q.M