CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 00722/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla R.M. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per la ricorrente la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. 1. Con ordinanza in data 15 dicembre 2021 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile il ricorso della RM [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. perché presentato oltre il decimo giorno da difensore non munito di procura speciale. 2. Ricorre per cassazione la difesa che documenta la procura speciale relativa al procedimento di riesame ex art. 322 cod. proc. pen. avverso il sequestro preventivo operato dalla Guardia di finanza di [OSCURATO:PERSONA] in data 25 novembre 2021 rilasciata il 29 novembre 2021 e precisa che il riesame era stato presentato con pec del 4 dicembre 2021, ore 8,15 a.m. Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza con ogni conseguenziale statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Il difensore ha documentato sia la procura speciale ritualmente rilasciata in data anteriore alla presentazione dell'istanza di riesame sia la tempestività del deposito dell'istanza trasmessa a mezzo pec il 4 dicembre 2021 alle ore 8:15:11. Peraltro, pur a voler seguire l'indicazione dell'ordinanza impugnata secondo cui il riesame era stato presentato il 6 dicembre, comunque doveva considerarsi tempestivo rispetto al sequestro del precedente 25 novembre, poiché il 5 dicembre 2021 era domenica. L'ordinanza va pertanto annullata. Tuttavia, siccome il Tribunale del riesame non ha deciso nel merito nei dieci giorni, in spregio dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., l'annullamento dev'essere disposto senza rinvio essendo divenuto inefficace il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, Azienda agraria [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]). Consegue a tale decisione la restituzione all'avente diritto dell'assegno circolare sequestrato. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, dichiara la perdita di efficacia del decreto di sequestro preventivo n. 7117/15 RGNR del 07/09/2020 del GIP di [OSCURATO:PERSONA] e ordina la restituzione dell'assegno circolare n. 0987190116 oggetto di sequestro all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso, il 30 settembre 2022 Il Consigliere e