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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01743/2024

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a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] M [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania, preso atto del concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. tra la pubblica accusa e [OSCURATO:PERSONA], previa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen., oltre alle già concesse circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta, con la diminuente per il rito, in riforma della sentenza emessa dal Gup presso il Tribunale di Catania del 14/09/2022 per i delitti allo stesso ascritti (capi a) b) c), d) nella misura di anni tre di reclusione ed euro 933,00 di multa.

2. Avvero la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge in considerazione dell'erronea determinazione dell'importo della multa a causa dell'erroneo calcolo degli aumenti in continuazione e la indicazione del totale al quale applicare la riduzione concordata; evidenziava in sostanza il ricorrente che la pena pecuniaria era stata ridotta di un valore maggiore di un terzo, valore massimo consentito dalla norma.

3. Il ricorso è all'evidenza inammissibile.

Il motivo di ricorso, oltre che totalmente generico nella sua enunciazione, è manifestamente infondato.

È evidente che l'odierno ricorrente propone - con motivo del tutto generico per come articolato, formalmente inteso a contestare la pena richiesta, definendola erronea (neanche allegando una sua eventuale illegalità) in modo del tutto aspecifico e sostanzialmente lamentando di avere ottenuto una pena inferiore a quella concordata - un motivo manifestamente infondato.

Difetta non solo all'evidenza un interesse all'impugnazione, ma soprattutto la ricorrenza e prima ancora l'allegazione di una pena illegale.

Ricorre nel caso in esame, dunque, una causa di inammissibilità dichiarabile senza formalità ex art. 610 cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] M [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, preso atto del concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. tra la pubblica accusa e [OSCURATO:PERSONA], previa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen., oltre alle già concesse circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta, con la diminuente per il rito, in riforma della sentenza emessa dal Gup presso il Tribunale di Catania del 14/09/2022 per i delitti allo stesso ascritti (capi a) b) c), d) nella misura di anni tre di reclusione ed euro 933,00 di multa. 2. Avvero la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge in considerazione dell'erronea determinazione dell'importo della multa a causa dell'erroneo calcolo degli aumenti in continuazione e la indicazione del totale al quale applicare la riduzione concordata; evidenziava in sostanza il ricorrente che la pena pecuniaria era stata ridotta di un valore maggiore di un terzo, valore massimo consentito dalla norma. 3. Il ricorso è all'evidenza inammissibile. Il motivo di ricorso, oltre che totalmente generico nella sua enunciazione, è manifestamente infondato. È evidente che l'odierno ricorrente propone - con motivo del tutto generico per come articolato, formalmente inteso a contestare la pena richiesta, definendola erronea (neanche allegando una sua eventuale illegalità) in modo del tutto aspecifico e sostanzialmente lamentando di avere ottenuto una pena inferiore a quella concordata - un motivo manifestamente infondato. Difetta non solo all'evidenza un interesse all'impugnazione, ma soprattutto la ricorrenza e prima ancora l'allegazione di una pena illegale. Ricorre nel caso in esame, dunque, una causa di inammissibilità dichiarabile senza formalità ex art. 610 cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 2
Sentenza Cassazione n. 01743/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris