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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25453/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26738/2013R.G. proposto da: DELL’[OSCURATO:PERSONA]; DELL’[OSCURATO:PERSONA]; DELL’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore,domiciliata in Roma, v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 38/19/2013 , depositata l’11 aprile 2013 ; [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2001.

R.G.

N.26738/2013 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26aprile 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Desio 1, con distinti avvisi di accertamento notificati il 12 dicembre 2008 - previa ricostruzione induttiva della plusvalenza derivante dalla cessione di azienda posta in essere in data 8 gennaio 2001 tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. di Dell’[OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]. – rideterminava il maggior reddito d’impresa della predetta [OSCURATO:SOCIETA]. di Dell’[OSCURATO:PERSONA], e, di conseguenza, i maggiori redditi di partecipazione dei soci Dell’[OSCURATO:PERSONA], Dell’[OSCURATO:PERSONA] e Dell’[OSCURATO:PERSONA].

In detti avvisi veniva precisato che, avendo la società ed il socio accomandatario Dell’[OSCURATO:PERSONA], aderito al condono tombale di cui alla legge n. 27 dicembre 2002, n. 289, l’accertamento riguardava il solo reddito personale dei soci Dell’[OSCURATO:PERSONA] e Dell’[OSCURATO:PERSONA], che invece non avevano aderito alla definizione agevolata suddetta.

2. Avverso l’avviso di accertamento nei confronti della società, e gli avvisi di accertamento nei confronti dei soci accomandanti, proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano sia il socio accomandatario Dall’[OSCURATO:PERSONA], Dell’[OSCURATO:PERSONA] e Dell’[OSCURATO:PERSONA] (quali successori della società [OSCURATO:SOCIETA]., nelle more cessata), nonché Dell’[OSCURATO:PERSONA] e Dell’[OSCURATO:PERSONA] in proprio; la Commissione tributaria provinciale adìta, con sentenza n. 199/23/2010, accoglieva il ricorso suddetto, ritenendo che, a seguito dell’adesione della società al condono, anche i soci ne avrebbero beneficiato.

R.G.

N.26738/2013 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 38/19/2013, pronunciata il 4 febbraio 2013 e depositata in segreteria l’11 aprile 2013, accoglieva l’appello e confermava la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati.

4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Dell’[OSCURATO:PERSONA], Dell’[OSCURATO:PERSONA] e Dell’[OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste in giudizio con controricorso. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 26aprile 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

6. Con istanza in data 6 aprile 2023 i ricorrenti hanno richiesto un rinvio della trattazione del ricorso, avendo essi aderito alla definizione agevolata ex artt. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dallalegge 1° dicembre 2016, n. 225 e 1, comma 4, d.l. 16ottobre 2017, n. 148, conv. dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

La domanda di rinvio merita accoglimento, essendo in corso i pagamenti previsti dalla definizione agevolata, il cui piano di rateizzazione andrà a scadenza il 30 novembre 2023.

Il presente giudizio deve quindi essere rinviato a nuovo ruolo a data successiva al 30 novembre 2023, al fine di consentire il perfezionamento della definizione agevol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26738/2013R.G. proposto da: DELL’[OSCURATO:PERSONA]; DELL’[OSCURATO:PERSONA]; DELL’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore,domiciliata in Roma, v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 38/19/2013 , depositata l’11 aprile 2013 ; [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2001. R.G. N.26738/2013 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26aprile 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Desio 1, con distinti avvisi di accertamento notificati il 12 dicembre 2008 - previa ricostruzione induttiva della plusvalenza derivante dalla cessione di azienda posta in essere in data 8 gennaio 2001 tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. di Dell’[OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]. – rideterminava il maggior reddito d’impresa della predetta [OSCURATO:SOCIETA]. di Dell’[OSCURATO:PERSONA], e, di conseguenza, i maggiori redditi di partecipazione dei soci Dell’[OSCURATO:PERSONA], Dell’[OSCURATO:PERSONA] e Dell’[OSCURATO:PERSONA]. In detti avvisi veniva precisato che, avendo la società ed il socio accomandatario Dell’[OSCURATO:PERSONA], aderito al condono tombale di cui alla legge n. 27 dicembre 2002, n. 289, l’accertamento riguardava il solo reddito personale dei soci Dell’[OSCURATO:PERSONA] e Dell’[OSCURATO:PERSONA], che invece non avevano aderito alla definizione agevolata suddetta. 2. Avverso l’avviso di accertamento nei confronti della società, e gli avvisi di accertamento nei confronti dei soci accomandanti, proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano sia il socio accomandatario Dall’[OSCURATO:PERSONA], Dell’[OSCURATO:PERSONA] e Dell’[OSCURATO:PERSONA] (quali successori della società [OSCURATO:SOCIETA]., nelle more cessata), nonché Dell’[OSCURATO:PERSONA] e Dell’[OSCURATO:PERSONA] in proprio; la Commissione tributaria provinciale adìta, con sentenza n. 199/23/2010, accoglieva il ricorso suddetto, ritenendo che, a seguito dell’adesione della società al condono, anche i soci ne avrebbero beneficiato. R.G. N.26738/2013 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 38/19/2013, pronunciata il 4 febbraio 2013 e depositata in segreteria l’11 aprile 2013, accoglieva l’appello e confermava la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati. 4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Dell’[OSCURATO:PERSONA], Dell’[OSCURATO:PERSONA] e Dell’[OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste in giudizio con controricorso. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 26aprile 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 6. Con istanza in data 6 aprile 2023 i ricorrenti hanno richiesto un rinvio della trattazione del ricorso, avendo essi aderito alla definizione agevolata ex artt. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dallalegge 1° dicembre 2016, n. 225 e 1, comma 4, d.l. 16ottobre 2017, n. 148, conv. dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. La domanda di rinvio merita accoglimento, essendo in corso i pagamenti previsti dalla definizione agevolata, il cui piano di rateizzazione andrà a scadenza il 30 novembre 2023. Il presente giudizio deve quindi essere rinviato a nuovo ruolo a data successiva al 30 novembre 2023, al fine di consentire il perfezionamento della definizione agevol
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