CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 13756/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello. di Roma N 5 giugno 2019 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Velletri il 19 giugno 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione degli artt. 186 e 187 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere cioè guidato in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti, fatto commesso il 17 giugno 2015, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a due motivi, con cui lamenta difetto di motivazione e violazione di legge. 2.1. Con il primo motivo denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta validità del referto medico del 19 giugno 2015: infatti i prelievi sarebbero stati due, uno effettuato il 17 ed un altro il 19 giugno 2015, e non già uno solo. 2.2. Tramite l'ulteriore motivo censura promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 3.1. Il primo motivo è aspecifico, non confrontandosi con la sentenza impugnata, che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, alla penultima pagina parla di due prelievi. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello (v. ultima pagina) basa - non illogicamente né illegittimamente - il diniego del riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche sull'assenza di elementi positivi da valutare e sui precedenti penali dell'imputato, limitandosi il ricorrente ad invocare un trattamento sanzionatorio più favorevole. 4.La situazione è impermeabile all'astratto calcolo della prescrizione, poiché, non essendosi, in ragione della rilevata inammissibilità, instaurato alcun valido rapporto processuale, non possono rilevarsi cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen, quale, appunto, la prescrizione che sarebbe maturata nelle more tra il secondo grado di merito ed il giudizio di legittimità (fondamentale principio risalente a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; in conformità v., tra le Sezioni semplici, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi,Rv. 228349).5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore k__ [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]