CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 22310/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20235-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], (già MIUR), in persona del [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N. 20235/2020 Cron. Rep. Ud. 06/07/2023 PU Ministro pro tempore, USR - [OSCURATO:PERSONA], ATP - [OSCURATO:PERSONA] VARESE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1333/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/12/2019 R.G.N. 531/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'estinzione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L a Corte d’appello di Milano riformava la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e rigettava le originarie domande di [OSCURATO:PERSONA] dirette a conseguire, nei confronti del Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA], dell’Università e della Ricerca (in seguito MIUR), il trasferimento in una delle sedi chieste nella domanda di mobilità presentata per l’a.s. 2016/2017. 2. H a proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] i , articolato in tre motivi di censura, mentre l’intimato si è opposto con controricorso. 4. Il ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato al MIUR. 5. La Procura generale ha concluso per l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I l ricorrente ha rinunciato al ricorso; la rinuncia è rituale perché è intervenuta prima dell'udienza (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), ed è stata sottoscritta dalla parte personalmente con firma autenticata dal difensore. 2. La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte. 3. V a dichiarata , pertanto, l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.); le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate in considerazione del comportamento processuale del ricorrente e stanteanche la mancata opposizione , a riguardo, del MIUR . 4. Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del suddetto art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità; compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sez