Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 23491/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15995-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2484/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

La Corte, rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 2484 del 2.

4. 2021 della Corte di appello di Roma, che aveva respinto la sua domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la restituzione della parte del prezzo versato per l’acquisto di un immobile eccedente quello stabilito per la cessione dalla convenzione intervenuta, ai sensi della legge n. 865 del 1971, tra il comune e l’impresa costruttrice; [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso; con atto depositato l’8.

6. 2022, sottoscritto personalmente e dal suo procuratore, il ricorrenteha dichiarato di rinunciare al ricorso; nulla deve disporsi sulle spese, risultando l’atto di rinunzia sottoscritto per accettazione dal controricorrente e dal suo difensore; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso nella camera di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15995-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2484/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 2484 del 2. 4. 2021 della Corte di appello di Roma, che aveva respinto la sua domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la restituzione della parte del prezzo versato per l’acquisto di un immobile eccedente quello stabilito per la cessione dalla convenzione intervenuta, ai sensi della legge n. 865 del 1971, tra il comune e l’impresa costruttrice; [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso; con atto depositato l’8. 6. 2022, sottoscritto personalmente e dal suo procuratore, il ricorrenteha dichiarato di rinunciare al ricorso; nulla deve disporsi sulle spese, risultando l’atto di rinunzia sottoscritto per accettazione dal controricorrente e dal suo difensore; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di co
Sentenza Cassazione n. 23491/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris