CNELTesto definitivoSezione Aziende Di ServiziDecisione del 1 agosto 2025
CNEL n. K325/2025
Testo integrale del provvedimento
CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: K325
Titolo CCNL: CCNL per i lavoratori delle aziende dei servizi di distribuzione e vendita del gas e del ciclo idrico integrale (c.d. settore Gas e Acqua)
Titolo accordo: CCNL per i lavoratori delle aziende dei servizi di distribuzione e vendita del gas e del ciclo idrico integrale (c.d. settore Gas e Acqua)
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: AZIENDE DI SERVIZI
Sottosettori: gas e acqua
Parti datoriali: —
Parti sindacali: SNALP (ADERENTE CIU); CONFEPI; CONFAEL; CONFIMITALIA (ADERENTE CIU)
Decorrenza: 2025-08-01
Scadenza: 2028-06-30
Stipula: 2025-07-01
Stato: Acquisito
Identificativo: 20791
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=222768
--- Testo contratto ---
articolo 1
Campo di applicazione del Contratto
1. Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro tra le Imprese che gestiscono i
servizi relativi alla distribuzione ed alla vendita del gas, al trasporto, alla
rigassificazione, allo stoccaggio, al teleriscaldamento e alla cogenerazione nonché ai
servizi relativi al ciclo integrale dell'acqua, incluse le attività di depurazione e gestione
delle reti fognarie, e i loro dipendenti.
2. Il presente contratto si applica anche al rapporto di lavoro dei dipendenti addetti alle
attività di estrazione, di trasporto, di compressione e di ricompressione esercitate dalle
aziende attualmente aderenti a Igas e Assoges ed alle attività di gestione calore
esercitate dalle aziende attualmente aderenti a Utilitalia
3. Il presente contratto è applicabile inoltre agli impiegati amministrativi ed ai
dipendenti addetti alle funzioni centrali nelle imprese e nei gruppi pluriservizi.
4. Nel presente contratto, con il termine "lavoratore/i" e "dipendente/i" si fa riferimento
a tutte le identità di genere.
articolo 2
Decorrenza e durata
1. Il presente contratto decorre dall' 1 (uno) agosto 2025 e avrà termine al 30
(trenta) giugno 2028.
2. Fatte salve le diverse decorrenze eventualmente previste nel relativo articolo
contrattuale, le Parti si danno atto che le modifiche apportate ai singoli istituti
contrattuali nonché gli istituti di nuova regolamentazione decorreranno
soluzione a - dalla data di approvazione e/o recepimento delle Parti stipulanti o, se
demandata l'entrata in vigore all'esito dello scioglimento di una riserva, al verificarsi
di tale condizione, concordando le Parti che la riserva dovrà essere sciolta entro e non
oltre trenta giorni dalla data di approvazione e/o recepimento
soluzione b - dalla data di stipulazione del presente contratto.
3. Il contratto, nel periodo temporale indicato al comma 1, si rinnova tacitamente di
anno in anno se una delle parti stipulanti non comunichi, entro il 30 giugno dell'anno in
corso, di volere esercitare la disdetta, da esercitare con nota raccomandata con avviso
di ricevimento o con comunicazione posta elettronica certificata.