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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01055/2023

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!a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 8484 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1/A; -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, dnrnhlillata»i Rprn3i VIA dei portnghesi n 12, pressQ l'[OSCURATO:PERSONA] dew Stato Lile id apps-eserlt8 e &fende; -controncorrente; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della CTR della Campania n. 4189/25/2020, depositata in data 21 settembre 2020, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 5632/17/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli di accoglimento del ricorso del contribuente avverso atti di pignoramento presso terzi emessi, per quanto di interesse, a seguito di cartella esattoriale (relativa a tassa auto per l'anno 2008) e avviso di accertamento, ai fini Irpef, per l'anno 2012; - in punto di fatto dalla sentenza impugnata si evince che: 1) su ricorso del contribuente [OSCURATO:PERSONA] avverso gli atti di pignoramento presso terzi conseguenti a cartella di pagamento e ad avviso di accertamento che si assumevano non ritualmente notificati e, pertanto, conosciuti solo a seguito della notifica degli atti impugnati, la CTP di Napoli, con sentenza n. 5632/17/2019, aveva accolto il ricorso, 2A/1 ritenendo: a) correttamente notificata la cartella di pagamento in data 20.11.2014 con avvenuto decorso del termine triennale di prescrizione al momento della notifica in data 25.9.2018 degli atti di pignoramento; b) non provata dall'Ufficio la notifica del presupposto avviso di accertamento emesso ai fini Irpef con conseguente corretta impugnazione degli atti di pignoramento successivi; 2) avverso la sentenza della CTP aveva proposto appello l'Agenzia delle entrate deducendo la correttezza della notifica del presupposto avviso di accertamento, con conseguente tardività del ricorso introduttivo (almeno limitatamente al credito Irpef), e chiedendo la riforma della decisione di prime cure; 3) aveva controdedotto il contribuente concludendo per la conferma della sentenza di primo grado; -in punto di diritto, la CTR, per quanto di interesse, ha affermato la tardività del ricorso introduttivo avverso l'atto di pignoramento presso terzi (limitatamente al credito Irpef) stante la rituale notifica del presupposto avviso di accertamento in data 6.12.2017, a mani di familiare convivente del contribuente, "non essendo, in tal caso, necessario l'invio della raccomandata informativa", per essere l'atto pervenuto nella sfera di conoscenza diretta (familiare convivente) del soggetto destinatario della notifica; inoltre, non era decorsa la prescrizione ordinaria decennale dei crediti erariali portati dalla cartella; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 3 ki\ 1.Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 60, comma 1, lett.-b-bis) del d.P.R. n. 600/73 per avere la CTR ritenuto tardiva l'impugnazione originaria dell'atto di pignoramento presso terzi stante la rituale notifica, ex art. 60 cit., del presupposto avviso di accertamento avvenuta nelle mani di persona qualificatasi "coniuge capace e convivente", senza che fosse necessario l'invio di raccomandata informativa ancorché, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett.-b-bis) comma 1, lett.-b-bis) cit., nell'ipotesi di mancata coincidenza del consegnatario con il destinatario dell'atto, il messo fosse obbligato a trasmettere al contribuente notizia dell'avvenuta notificazione dell'avviso, a mezzo invio ed effettiva ricezione di lettera raccomandata informativa.

2. Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati.

3. La notificazione degli atti impositivi, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (in tema di imposte dirette, ma richiamato dalle norme attinenti alla notificazione degli atti impositivi relative agli altri tributi) è eseguita dai messi comunali o dai messi autorizzati dall'ufficio finanziario secondo le norme stabilite dagli artt. 137 ss. cod. proc. civ., ivi comprese, quindi, in mancanza di espressa esclusione, le modalità di cui all'art. 149 cod. proc. civ. per la notificazione a mezzo del servizio postale.

Si applicheranno, in questo caso, le norme specifiche dettate dagli artt. 7 e 8 della Legge 20 novembre 1982 n. 890, con piena equiparazione del messo comunale o del messo autorizzato dall'ufficio finanziario all'ufficiale giudiziario (per tale equivalenza, tra le tante: Cass., Sez. 5". 13 luglio 2016, n. 14273; Cass., Sez. 5", 26 settembre 2018, n. 22854; Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2018, nn. 6497 e 6498; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6855; Cass., Sez. 5", 17 giugno 2021, n. 17368).

3.1. La notificazione a cura dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'ufficio ex art. 60, comma 1, lett. a, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 deve essere eseguita nel rispetto delle norme stabilite dagli artt. 137 ss. cod. proc. civ., ma secondo le modifiche indicate nel medesimo articolo 60 che, per quanto ci occupa, dispone, alla lett. b -bis, aggiunta dall'art. 37, comma 27, lett. a, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248: «Se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.

Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata».

L'art. 60, comma 1, lett. b -bis, del del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevede esclusivamente la spedizione di una «lettera raccomandata», non, quindi, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., Sez. 6^-5, 6 settembre 2017, n. 20863; Cass., Sez. 5^, 3 aprile 2019, n. 9239; Cass., Sez. 6^-5, 15 dicembre 2019, n. 29768), che viene a costituire un adempimento superfluo ed ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio.

Invero, nel disciplinare la notifica al destinatario dell'avviso di avvenuta notificazione dell'atto a persona diversa, il legislatore ha fatto riferimento letterale alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni.

Tanto, sia per la notifica mediante ufficiale giudiziario (art. 139, comma 4, cod. proc. civ.) che per la notifica a mezzo posta (art. 7, commi 3 e 6, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, nel testo novellato dall'art. 36, comma 2 -quater, del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

Questa Corte ha ritenuto, quindi, che nel caso di consegna dell'atto a portiere o vicini (art. 139, comma 4, cod. proc. civ.) e di consegna dell'atto, con previsione più ampia, a persona diversa del destinatario (art. 7, commi 3 e 6, della Legge 20 novembre 1982 n. 890), la notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione debba essere fornita con la sola raccomandata Cass., Sez. 3^, 22 maggio 2015, n. 10554; Cass., Sez.

Lav., 16 giugno 2016, n. 12438; Cass., Sez. 6^-5, 10 ottobre 2017, n. 23765; Cass., Sez. 3", 7 giugno 2018, n. 14722; Cass., Sez. 2^, 12 luglio 2018, n. 18504; Cass., Sez. 6^-2, 30 gennaio 2019, n. 2747; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2021, n. 20736). 3.2.Con specifico riguardo alla notifica di atto impositivo (o processuale) tramite servizio postale secondo le previsioni della Legge 20 novembre 1982 n. 890, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato la necessità di distinguere tra l'ipotesi regolata dagli artt. 8 della Legge 20 novembre 1982 n. 890 e 140 cod. proc. civ., connotata dal fatto che l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, e sia soltanto depositato presso l'ufficio postale (ovvero, nella notifica codicística, presso la casa comunale), e quella eseguita ai sensi degli artt. 139, comma 4, cod. proc. civ., e 7, comma 6, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, in cui la consegna dell'atto notificando sia avvenuta a persona diversa, stabilendo che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio debba essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (C.A.D.), soltanto nel primo caso, stante l'insufficienza dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Cass., Sez.

Un, 15 aprile 2021, n. 10012), e non anche nel secondo.

La scelta di maggior rigore dettata dal legislatore in proposito, allorché impone l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (C.A.D.), trova giustificazione, ad avviso della Corte, nella comparazione di tale procedura notificatoria con quella prevista, tra le modalità di notifica curate dall'ufficiale giudiziario, dall'art. 140 cod. proc. civ. e basata sull'identico presupposto fattuale della c.d.

"irreperibilità relativa" del destinatario (e fattispecie assimilate), mentre la procedura semplificata stabilita per i casi di consegna a soggetto diverso dal destinatario dell'atto, consistente nell'invio al destinatario di una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto notificando (C.A.N.), è dovuta alla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine (Cass., Sez.

Un, 15 aprile 2021, n. 10012 - nello stesso senso, tra le tante: Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2021, n. 20736; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2021, nn. 37391 e 37392; Cass., Sez. 6^-5, 5 gennaio 2022, n. 201).

Sul punto, peraltro, si rammenta anche che è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della Legge 20 novembre 1982 n. 890, in relazione agli artt.3 e 24 Cost., nella parte in cui non richiede, per il perfezionamento della notifica a mezzo posta effettuata mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, la "ricezione" della raccomandata c.d. informativa, come, invece, previsto nel caso di notifica a persone irreperibili ex artt. 140 cod. proc. civ. e 8, comma 2, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, atteso che la mancata estensione alla notifica, eseguita ai sensi del citato art. 7, degli interventi additivi richiesti dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 14 gennaio 2010, n. 3), al fine di equiparare i procedimenti notificatori di cui agli artt. 140 cod. proc. civ. e 8, comma 2, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, trova ragione nella evidente diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione - nell'un caso essendo stata eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata e riceverlo, nell'altro difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando - cui consegue la diversità degli adempimenti necessari al perfezionamento delle rispettive fattispecie notificatorie, nella prima ipotesi costituiti dalla sola "spedizione" della raccomandata, nell'altra occorrendo un quid pluris inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, costituito dalla effettiva ricezione della raccomandata, ovvero, in assenza di ricezione, dal decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., Sez. 3^, 7 giugno 2018, n. 14722; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2021, n. 20736; Cass., sez. 5, n. 2377 del 2022). 4.Nella specie, la CTR non si attenuta ai suddetti principi nel ritenere tardiva l'impugnazione dell'atto di pignoramento presso terzi stante la rituale notifica - pacificamente avvenuta ai sensi dell'art. 60, comma 1, b-bis del D.R. n. 600/73 - del presupposto avviso di accertamento in data 6.12.2017, a mani di familiare convivente del contribuente, "non essendo, in tal caso, necessario l'invio della raccomandata informativa", per essere l'atto pervenuto nella sfera di conoscenza diretta (familiare convivente) del soggetto destinatario della notifica; con ciò, pertanto, ritenendo erroneamente che, nel caso di c.d.

"irreperibilità relativa" del destinatario la notifica tramite messo comunale potesse perfezionarsi a prescindere dall'invio al destinatario di una raccomandata "semplice" che gli desse notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto (nella specie non avvenuto come si evince dalla relata di notificazione, ai sensi dell'art. 60 cit., allegata al ricorso per cassazione); -in conclusione, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.

P.Q.

M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 8484 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1/A; -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, dnrnhlillata»i Rprn3i VIA dei portnghesi n 12, pressQ l'[OSCURATO:PERSONA] dew Stato Lile id apps-eserlt8 e &fende; -controncorrente; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della CTR della Campania n. 4189/25/2020, depositata in data 21 settembre 2020, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 5632/17/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli di accoglimento del ricorso del contribuente avverso atti di pignoramento presso terzi emessi, per quanto di interesse, a seguito di cartella esattoriale (relativa a tassa auto per l'anno 2008) e avviso di accertamento, ai fini Irpef, per l'anno 2012; - in punto di fatto dalla sentenza impugnata si evince che: 1) su ricorso del contribuente [OSCURATO:PERSONA] avverso gli atti di pignoramento presso terzi conseguenti a cartella di pagamento e ad avviso di accertamento che si assumevano non ritualmente notificati e, pertanto, conosciuti solo a seguito della notifica degli atti impugnati, la CTP di Napoli, con sentenza n. 5632/17/2019, aveva accolto il ricorso, 2A/1 ritenendo: a) correttamente notificata la cartella di pagamento in data 20.11.2014 con avvenuto decorso del termine triennale di prescrizione al momento della notifica in data 25.9.2018 degli atti di pignoramento; b) non provata dall'Ufficio la notifica del presupposto avviso di accertamento emesso ai fini Irpef con conseguente corretta impugnazione degli atti di pignoramento successivi; 2) avverso la sentenza della CTP aveva proposto appello l'Agenzia delle entrate deducendo la correttezza della notifica del presupposto avviso di accertamento, con conseguente tardività del ricorso introduttivo (almeno limitatamente al credito Irpef), e chiedendo la riforma della decisione di prime cure; 3) aveva controdedotto il contribuente concludendo per la conferma della sentenza di primo grado; -in punto di diritto, la CTR, per quanto di interesse, ha affermato la tardività del ricorso introduttivo avverso l'atto di pignoramento presso terzi (limitatamente al credito Irpef) stante la rituale notifica del presupposto avviso di accertamento in data 6.12.2017, a mani di familiare convivente del contribuente, "non essendo, in tal caso, necessario l'invio della raccomandata informativa", per essere l'atto pervenuto nella sfera di conoscenza diretta (familiare convivente) del soggetto destinatario della notifica; inoltre, non era decorsa la prescrizione ordinaria decennale dei crediti erariali portati dalla cartella; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 3 ki\ 1.Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 60, comma 1, lett.-b-bis) del d.P.R. n. 600/73 per avere la CTR ritenuto tardiva l'impugnazione originaria dell'atto di pignoramento presso terzi stante la rituale notifica, ex art. 60 cit., del presupposto avviso di accertamento avvenuta nelle mani di persona qualificatasi "coniuge capace e convivente", senza che fosse necessario l'invio di raccomandata informativa ancorché, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett.-b-bis) comma 1, lett.-b-bis) cit., nell'ipotesi di mancata coincidenza del consegnatario con il destinatario dell'atto, il messo fosse obbligato a trasmettere al contribuente notizia dell'avvenuta notificazione dell'avviso, a mezzo invio ed effettiva ricezione di lettera raccomandata informativa. 2. Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati. 3. La notificazione degli atti impositivi, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (in tema di imposte dirette, ma richiamato dalle norme attinenti alla notificazione degli atti impositivi relative agli altri tributi) è eseguita dai messi comunali o dai messi autorizzati dall'ufficio finanziario secondo le norme stabilite dagli artt. 137 ss. cod. proc. civ., ivi comprese, quindi, in mancanza di espressa esclusione, le modalità di cui all'art. 149 cod. proc. civ. per la notificazione a mezzo del servizio postale. Si applicheranno, in questo caso, le norme specifiche dettate dagli artt. 7 e 8 della Legge 20 novembre 1982 n. 890, con piena equiparazione del messo comunale o del messo autorizzato dall'ufficio finanziario all'ufficiale giudiziario (per tale equivalenza, tra le tante: Cass., Sez. 5". 13 luglio 2016, n. 14273; Cass., Sez. 5", 26 settembre 2018, n. 22854; Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2018, nn. 6497 e 6498; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6855; Cass., Sez. 5", 17 giugno 2021, n. 17368). 3.1. La notificazione a cura dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'ufficio ex art. 60, comma 1, lett. a, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 deve essere eseguita nel rispetto delle norme stabilite dagli artt. 137 ss. cod. proc. civ., ma secondo le modifiche indicate nel medesimo articolo 60 che, per quanto ci occupa, dispone, alla lett. b -bis, aggiunta dall'art. 37, comma 27, lett. a, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248: «Se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata». L'art. 60, comma 1, lett. b -bis, del del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevede esclusivamente la spedizione di una «lettera raccomandata», non, quindi, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., Sez. 6^-5, 6 settembre 2017, n. 20863; Cass., Sez. 5^, 3 aprile 2019, n. 9239; Cass., Sez. 6^-5, 15 dicembre 2019, n. 29768), che viene a costituire un adempimento superfluo ed ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio. Invero, nel disciplinare la notifica al destinatario dell'avviso di avvenuta notificazione dell'atto a persona diversa, il legislatore ha fatto riferimento letterale alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni. Tanto, sia per la notifica mediante ufficiale giudiziario (art. 139, comma 4, cod. proc. civ.) che per la notifica a mezzo posta (art. 7, commi 3 e 6, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, nel testo novellato dall'art. 36, comma 2 -quater, del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). Questa Corte ha ritenuto, quindi, che nel caso di consegna dell'atto a portiere o vicini (art. 139, comma 4, cod. proc. civ.) e di consegna dell'atto, con previsione più ampia, a persona diversa del destinatario (art. 7, commi 3 e 6, della Legge 20 novembre 1982 n. 890), la notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione debba essere fornita con la sola raccomandata Cass., Sez. 3^, 22 maggio 2015, n. 10554; Cass., Sez. Lav., 16 giugno 2016, n. 12438; Cass., Sez. 6^-5, 10 ottobre 2017, n. 23765; Cass., Sez. 3", 7 giugno 2018, n. 14722; Cass., Sez. 2^, 12 luglio 2018, n. 18504; Cass., Sez. 6^-2, 30 gennaio 2019, n. 2747; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2021, n. 20736). 3.2.Con specifico riguardo alla notifica di atto impositivo (o processuale) tramite servizio postale secondo le previsioni della Legge 20 novembre 1982 n. 890, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato la necessità di distinguere tra l'ipotesi regolata dagli artt. 8 della Legge 20 novembre 1982 n. 890 e 140 cod. proc. civ., connotata dal fatto che l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, e sia soltanto depositato presso l'ufficio postale (ovvero, nella notifica codicística, presso la casa comunale), e quella eseguita ai sensi degli artt. 139, comma 4, cod. proc. civ., e 7, comma 6, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, in cui la consegna dell'atto notificando sia avvenuta a persona diversa, stabilendo che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio debba essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (C.A.D.), soltanto nel primo caso, stante l'insufficienza dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Cass., Sez. Un, 15 aprile 2021, n. 10012), e non anche nel secondo. La scelta di maggior rigore dettata dal legislatore in proposito, allorché impone l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (C.A.D.), trova giustificazione, ad avviso della Corte, nella comparazione di tale procedura notificatoria con quella prevista, tra le modalità di notifica curate dall'ufficiale giudiziario, dall'art. 140 cod. proc. civ. e basata sull'identico presupposto fattuale della c.d. "irreperibilità relativa" del destinatario (e fattispecie assimilate), mentre la procedura semplificata stabilita per i casi di consegna a soggetto diverso dal destinatario dell'atto, consistente nell'invio al destinatario di una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto notificando (C.A.N.), è dovuta alla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine (Cass., Sez. Un, 15 aprile 2021, n. 10012 - nello stesso senso, tra le tante: Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2021, n. 20736; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2021, nn. 37391 e 37392; Cass., Sez. 6^-5, 5 gennaio 2022, n. 201). Sul punto, peraltro, si rammenta anche che è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della Legge 20 novembre 1982 n. 890, in relazione agli artt.3 e 24 Cost., nella parte in cui non richiede, per il perfezionamento della notifica a mezzo posta effettuata mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, la "ricezione" della raccomandata c.d. informativa, come, invece, previsto nel caso di notifica a persone irreperibili ex artt. 140 cod. proc. civ. e 8, comma 2, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, atteso che la mancata estensione alla notifica, eseguita ai sensi del citato art. 7, degli interventi additivi richiesti dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 14 gennaio 2010, n. 3), al fine di equiparare i procedimenti notificatori di cui agli artt. 140 cod. proc. civ. e 8, comma 2, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, trova ragione nella evidente diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione - nell'un caso essendo stata eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata e riceverlo, nell'altro difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando - cui consegue la diversità degli adempimenti necessari al perfezionamento delle rispettive fattispecie notificatorie, nella prima ipotesi costituiti dalla sola "spedizione" della raccomandata, nell'altra occorrendo un quid pluris inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, costituito dalla effettiva ricezione della raccomandata, ovvero, in assenza di ricezione, dal decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., Sez. 3^, 7 giugno 2018, n. 14722; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2021, n. 20736; Cass., sez. 5, n. 2377 del 2022). 4.Nella specie, la CTR non si attenuta ai suddetti principi nel ritenere tardiva l'impugnazione dell'atto di pignoramento presso terzi stante la rituale notifica - pacificamente avvenuta ai sensi dell'art. 60, comma 1, b-bis del D.R. n. 600/73 - del presupposto avviso di accertamento in data 6.12.2017, a mani di familiare convivente del contribuente, "non essendo, in tal caso, necessario l'invio della raccomandata informativa", per essere l'atto pervenuto nella sfera di conoscenza diretta (familiare convivente) del soggetto destinatario della notifica; con ciò, pertanto, ritenendo erroneamente che, nel caso di c.d. "irreperibilità relativa" del destinatario la notifica tramite messo comunale potesse perfezionarsi a prescindere dall'invio al destinatario di una raccomandata "semplice" che gli desse notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto (nella specie non avvenuto come si evince dalla relata di notificazione, ai sensi dell'art. 60 cit., allegata al ricorso per cassazione); -in conclusione, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione. P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
Sentenza Cassazione n. 01055/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris