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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37771/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], ex art 309 cpp, ha confermato il provvedimento cautelare di arresti domiciliari emesso dal Gip nei confronti della ricorrente per i delitti di cui agli artt 416 cp e più reati fine di furto pluriaggravato.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagata tramite difensore, articolando un solo motivo, col quale lamenta vizio di motivazione illogica e violazione di legge in riferimento agli artt 274 e 275 bis cpp riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. 1.La difesa rappresenta che il Tribunale avrebbe considerato la presenza delle sole esigenze derivanti dal pericolo di reiterazione delle condotte ed avrebbe errato nel ritenere che alla ricorrente non possa essere riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena; per altro verso sarebbe sbagliata, altresì, la valutazione fondata solo sulle modalità del fatto, che avrebbe ignorato la valutazione circa la personalità dell'indagata, incensurata e mai segnalata in merito ad altre attività delittuose, risalendo, del resto, i fatti oggetto del presente procedimento agli anni 2019-2020.

Su tale ultimo rilievo si censura il provvedimento per aver ritenuto l'attualità delle esigenze cautelari nonostante il lasso di tempo trascorso dai fatti.

Sarebbero violati i principi di adeguatezza e proporzionalità per non aver chiarito il Tribunale le ragioni per le quali la misura coercitiva diversa dalla custodia in carcere non sarebbe idonea.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di specificità "estrinseca" quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Samnnarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109).

E' questo il grave difetto che destina all'inammissibilità il ricorso, poiché nel caso ora al vaglio va sottolineato che - diversamente da quanto sostiene la difesa - il provvedimento ha confermato la misura cautelare anche per il pericolo di fuga mentre la ricorrente asserisce che la conferma sarebbe avvenuta solo per il pericolo di reiterazione dei reati, disinteressandosi di censurare la giustificazione riguardante il pericolo di fuga; questo è stato individuato dal Tribunale nel comportamento dell'indagata la quale,prima dell'esecuzione del provvedimento restrittivo, si era già allontanata dal territorio nazionale, rendendosi così necessaria l'emissione nei suoi confronti di un mandato di arresto europeo.

Quanto alle esigenze di prevenzione della ricaduta nel reato esse sono state correttamente tratte dalle gravi modalità dei fatti, significative di una notevole , I r professionalità criminale, ed anche dalla personalità dell'indagata, esattamente valutata anche alla luce dei precedenti di polizia per reati simili, passaggio motivazionale rilevante nell'economia dell'impianto giustificativo, che la difesa in sostanza ignora. 2.Quanto alla valutazione ai sensi dell'art 275/2 bis cpp, anch'essa appare correttamente formulata, poiché il Tribunale ha espresso un giudizio prognostico negativo circa la possibilità che la ricorrente in futuro si astenga dal perpetrare ulteriori illeciti, ponendo in rilievo come fosse persona particolarmente incline a compiere illeciti da cui trarre profitto e ritenendo razionalmente che il Giudice del merito difficilmente avrebbe rinvenuto elementi positivi riguardanti la personalità e le condotte future del'indagata in base ai quali poter concedere il benefico ex art 163 cp.

Ancora una volta diversamente da quanto dedotto dalla difesa, il Tribunale sul punto ha reso ampia, adeguata e corretta motivazione, confutando nel contempo le deduzioni difensive - qui pedissequamente reiterate - incentrate sulle mere ipotesi di riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'accesso al rito alternativo e, pertanto, affette da irredimibile genericità. 3.Infine, quanto al profilo della lontananza nel tempo dei fatti di cui la ricorrente è incolpata, risalenti al biennio 2019/2020 la pronunzia - per le ragioni innanzi sintetizzate - è in armonia con i principi espressi da questa Corte, che più volte si è espressa, ribadendo che l'attualità delle esigenze di cautela può essere legittimamente desunta anche dalle modalità di realizzazione dei delitti - come nel caso in esame - o da altri specifici elementi ricavabili dalla fattispecie concreta, purchè adeguatamente posti in logica combinazione fattuale e giuridica, allo scopo di individuare elementi significativi di un concreto pericolo di reiterazione di reati.

In altre parole, il "periculum libertatis" va apprezzato sulla base della vicinanza temporale ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, o in ragione della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di realizzazione dei rischi che la misura cautelare è destinata a prevenire, ma non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato.

Solo per completezza va osservato che la doglianza relativa alla omessa spiegazione circa l'idoneità di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere a salvaguardare le esigenze cautelari non ha relazione con il provvedimento genetico confermato dal Tribunale che ha applicato la misura degli arresti domiciliari.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], ex art 309 cpp, ha confermato il provvedimento cautelare di arresti domiciliari emesso dal Gip nei confronti della ricorrente per i delitti di cui agli artt 416 cp e più reati fine di furto pluriaggravato. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagata tramite difensore, articolando un solo motivo, col quale lamenta vizio di motivazione illogica e violazione di legge in riferimento agli artt 274 e 275 bis cpp riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. 1.La difesa rappresenta che il Tribunale avrebbe considerato la presenza delle sole esigenze derivanti dal pericolo di reiterazione delle condotte ed avrebbe errato nel ritenere che alla ricorrente non possa essere riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena; per altro verso sarebbe sbagliata, altresì, la valutazione fondata solo sulle modalità del fatto, che avrebbe ignorato la valutazione circa la personalità dell'indagata, incensurata e mai segnalata in merito ad altre attività delittuose, risalendo, del resto, i fatti oggetto del presente procedimento agli anni 2019-2020. Su tale ultimo rilievo si censura il provvedimento per aver ritenuto l'attualità delle esigenze cautelari nonostante il lasso di tempo trascorso dai fatti. Sarebbero violati i principi di adeguatezza e proporzionalità per non aver chiarito il Tribunale le ragioni per le quali la misura coercitiva diversa dalla custodia in carcere non sarebbe idonea. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di specificità "estrinseca" quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Samnnarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). E' questo il grave difetto che destina all'inammissibilità il ricorso, poiché nel caso ora al vaglio va sottolineato che - diversamente da quanto sostiene la difesa - il provvedimento ha confermato la misura cautelare anche per il pericolo di fuga mentre la ricorrente asserisce che la conferma sarebbe avvenuta solo per il pericolo di reiterazione dei reati, disinteressandosi di censurare la giustificazione riguardante il pericolo di fuga; questo è stato individuato dal Tribunale nel comportamento dell'indagata la quale,prima dell'esecuzione del provvedimento restrittivo, si era già allontanata dal territorio nazionale, rendendosi così necessaria l'emissione nei suoi confronti di un mandato di arresto europeo. Quanto alle esigenze di prevenzione della ricaduta nel reato esse sono state correttamente tratte dalle gravi modalità dei fatti, significative di una notevole , I r professionalità criminale, ed anche dalla personalità dell'indagata, esattamente valutata anche alla luce dei precedenti di polizia per reati simili, passaggio motivazionale rilevante nell'economia dell'impianto giustificativo, che la difesa in sostanza ignora. 2.Quanto alla valutazione ai sensi dell'art 275/2 bis cpp, anch'essa appare correttamente formulata, poiché il Tribunale ha espresso un giudizio prognostico negativo circa la possibilità che la ricorrente in futuro si astenga dal perpetrare ulteriori illeciti, ponendo in rilievo come fosse persona particolarmente incline a compiere illeciti da cui trarre profitto e ritenendo razionalmente che il Giudice del merito difficilmente avrebbe rinvenuto elementi positivi riguardanti la personalità e le condotte future del'indagata in base ai quali poter concedere il benefico ex art 163 cp. Ancora una volta diversamente da quanto dedotto dalla difesa, il Tribunale sul punto ha reso ampia, adeguata e corretta motivazione, confutando nel contempo le deduzioni difensive - qui pedissequamente reiterate - incentrate sulle mere ipotesi di riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'accesso al rito alternativo e, pertanto, affette da irredimibile genericità. 3.Infine, quanto al profilo della lontananza nel tempo dei fatti di cui la ricorrente è incolpata, risalenti al biennio 2019/2020 la pronunzia - per le ragioni innanzi sintetizzate - è in armonia con i principi espressi da questa Corte, che più volte si è espressa, ribadendo che l'attualità delle esigenze di cautela può essere legittimamente desunta anche dalle modalità di realizzazione dei delitti - come nel caso in esame - o da altri specifici elementi ricavabili dalla fattispecie concreta, purchè adeguatamente posti in logica combinazione fattuale e giuridica, allo scopo di individuare elementi significativi di un concreto pericolo di reiterazione di reati. In altre parole, il "periculum libertatis" va apprezzato sulla base della vicinanza temporale ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, o in ragione della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di realizzazione dei rischi che la misura cautelare è destinata a prevenire, ma non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato. Solo per completezza va osservato che la doglianza relativa alla omessa spiegazione circa l'idoneità di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere a salvaguardare le esigenze cautelari non ha relazione con il provvedimento genetico confermato dal Tribunale che ha applicato la misura degli arresti domiciliari. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il
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