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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 14612/2024

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seguente DECRETO sul ricorsoiscritto al n. 8438/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -ricorrente- C O N T R O [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimato- avverso la sentenza n. 136/2022, pubblicata il 4/10/2022, della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Ritenuto che nulla va disposto sulle spese di lite in assenza del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente DECRETO sul ricorsoiscritto al n. 8438/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -ricorrente- C O N T R O [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimato- avverso la sentenza n. 136/2022, pubblicata il 4/10/2022, della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che nulla va disposto sulle spese di lite in assenza del controricorrente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Così deciso in R
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