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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35611/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14582-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 5742/2020 della [OSCURATO:PERSONA]/ift f , , _ 7n RII,A REGIONALE della [OSCURATO:PERSONA], depositata il _.________ 0/10 2020); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.R.E.S., I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all'anno di imposta 2017, conseguenti all'imputazione alla contribuente (a) di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato, nonché (b) della partecipazione ad operazioni oggettivamente inesistenti; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Caserta che, con sentenza n. 3110/2019, rigettò il ricorso; che la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 5742/2020, depositata il 20/10/2020 rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come "l'Amministrazione [abbia] fornito...elementi validi [poi esaminati dai giudici di appello alla p. 3 della motivazione, primo e terzo cpv.] atti ad assumere la consistenza di attendibili indizi, idonei ad integrare una presunzione semplice.. .per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero la inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione" (cfr. motivazione, p. 2, ult. cpv. e 3); che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da Ric. 2021 n. 14582 sez.

Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -2- memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevata in via preliminare l'inammissibilità della memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., benché depositata telematicamente dal difensore costituito, siccome sottoscritta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], soggetto non investito di procura speciale ex artt. 83, comma 3 e 366, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. né, tantomeno, iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori (trattandosi di dottore commercialist4 requisito essenziale ai fini dello svolgimento di attività difensiva innanzi a questa Corte (arg. da Cass., Sez. 6-2, 23.11.2012, n. 20790, Rv. 624242-01); Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del D.L. n. 16/2012, dell'art. 1 del D.Lgs. n. 74/2000, dell'art. 2697 c.c., dell'art.115 c.p.c., dell'art. 53 Cost." (cfr. ricorso, p. 31), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto provata l'inesistenza oggettiva delle operazioni sottese alle riprese per cui è causa, "senza effettuare alcun approfondimento sull'attività svolta in concreto dalla società Ricorrente, sulla sua struttura aziendale, sull'assoluta necessità di utilizzare i noleggi dei mezzi d'opera per effettuare le lavorazioni oggetto dell'attività esercitata..." (cfr. ricorso, pp. 32, ult. cpv. e 33), lamentando, altresì, "l'omissione della valutazione dei documenti offerti in comunicazione... depositata dalla società Ricorrente" (cfr. ricorso, pp. 36, ult. cpv. e 37, cpv.); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la Ric. 2021 n. 14582 sez.

Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -3- "violazione dell'art. 2697 c.c." (cfr. ricorso, p. 43), per non avere l'Ufficio provato l'inesistenza oggettiva delle operazioni sottese alle riprese per cui è causa, con conseguente inversione tra le parti dell'onere della prova; che i motivi - i quali sono suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese - sono inammissibili; premesso che il secondo motivo inammissibilmente attinge all'avviso di accertamento più che alla sentenza impugnata, censurando l'operato dell'Ufficio cui parte ricorrente imputa, rispetto alla qualificazione, come oggettivamente inesistenti, delle operazioni contestate, l'avvenuta inversione dell'onere della prova (cfr. Cass., Sez. 5, 17.1.2014, n. 841, Rv. 629004- 01, per cui l'unico oggetto del giudizio di legittimità è costituito dalla sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso con cui si denuncino direttamente vizi dell'avviso di accertamento) e che, in ogni caso, anche soffermandosi sulla sentenza impugnata, le doglianze sono infondate, alcuna inversione dell'onere della prova ravvisandosi nella specie, per avere la C.T.R. ritenuto che l'AGENZIA abbia assolto all'onere della prova su di sé gravante, quanto alla dimostrazione dell'inesistenza oggettiva delle operazioni contestate (cfr. anche la penultima pagina della motivazione), osserva il Collegio come parimenti inammissibile sia il primo mezzo il quale, in realtà, disvela un vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., con cui la difesa della contribuente sollecita la Corte ad una (ri)valutazione del materiale istruttorio in atti, diversa proprio da quella svolta dai giudici di appello circa la ricorrenza, nella specie, degli elementi atti a qualificare le operazioni sottese alle riprese in contestazione in termini di loro inesistenza oggettiva: in Ric. 2021 n. 14582 sez.

Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -4- proposito, premesso, da un lato, che - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della parte contribuente - la C.T.R. ha esaminato (per disattenderne le risultanze) la consulenza prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] (cfr. p. 3, penultimo cpv., della motivazione), ampiamente motivando, altresì, in ordine alle ragioni sottese al proprio convincimento e che, dall'altro, la difesa della contribuente si richiama genericamente (e, dunque, inammissibilmente, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) ad altra varia documentazione (cfr. pp. 35-36 del ricorso) che dovrebbe dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni in questioni, osserva il Collegio come esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628- 01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Per l'effetto, condanna la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € Ric. 2021 n. 14582 sez.

Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -5- 7.800,00 (settemilaottocento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14582-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 5742/2020 della [OSCURATO:PERSONA]/ift f , , _ 7n RII,A REGIONALE della [OSCURATO:PERSONA], depositata il _.________ 0/10 2020); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.R.E.S., I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all'anno di imposta 2017, conseguenti all'imputazione alla contribuente (a) di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato, nonché (b) della partecipazione ad operazioni oggettivamente inesistenti; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Caserta che, con sentenza n. 3110/2019, rigettò il ricorso; che la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 5742/2020, depositata il 20/10/2020 rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come "l'Amministrazione [abbia] fornito...elementi validi [poi esaminati dai giudici di appello alla p. 3 della motivazione, primo e terzo cpv.] atti ad assumere la consistenza di attendibili indizi, idonei ad integrare una presunzione semplice.. .per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero la inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione" (cfr. motivazione, p. 2, ult. cpv. e 3); che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da Ric. 2021 n. 14582 sez. Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -2- memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevata in via preliminare l'inammissibilità della memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., benché depositata telematicamente dal difensore costituito, siccome sottoscritta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], soggetto non investito di procura speciale ex artt. 83, comma 3 e 366, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. né, tantomeno, iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori (trattandosi di dottore commercialist4 requisito essenziale ai fini dello svolgimento di attività difensiva innanzi a questa Corte (arg. da Cass., Sez. 6-2, 23.11.2012, n. 20790, Rv. 624242-01); Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del D.L. n. 16/2012, dell'art. 1 del D.Lgs. n. 74/2000, dell'art. 2697 c.c., dell'art.115 c.p.c., dell'art. 53 Cost." (cfr. ricorso, p. 31), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto provata l'inesistenza oggettiva delle operazioni sottese alle riprese per cui è causa, "senza effettuare alcun approfondimento sull'attività svolta in concreto dalla società Ricorrente, sulla sua struttura aziendale, sull'assoluta necessità di utilizzare i noleggi dei mezzi d'opera per effettuare le lavorazioni oggetto dell'attività esercitata..." (cfr. ricorso, pp. 32, ult. cpv. e 33), lamentando, altresì, "l'omissione della valutazione dei documenti offerti in comunicazione... depositata dalla società Ricorrente" (cfr. ricorso, pp. 36, ult. cpv. e 37, cpv.); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la Ric. 2021 n. 14582 sez. Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -3- "violazione dell'art. 2697 c.c." (cfr. ricorso, p. 43), per non avere l'Ufficio provato l'inesistenza oggettiva delle operazioni sottese alle riprese per cui è causa, con conseguente inversione tra le parti dell'onere della prova; che i motivi - i quali sono suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese - sono inammissibili; premesso che il secondo motivo inammissibilmente attinge all'avviso di accertamento più che alla sentenza impugnata, censurando l'operato dell'Ufficio cui parte ricorrente imputa, rispetto alla qualificazione, come oggettivamente inesistenti, delle operazioni contestate, l'avvenuta inversione dell'onere della prova (cfr. Cass., Sez. 5, 17.1.2014, n. 841, Rv. 629004- 01, per cui l'unico oggetto del giudizio di legittimità è costituito dalla sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso con cui si denuncino direttamente vizi dell'avviso di accertamento) e che, in ogni caso, anche soffermandosi sulla sentenza impugnata, le doglianze sono infondate, alcuna inversione dell'onere della prova ravvisandosi nella specie, per avere la C.T.R. ritenuto che l'AGENZIA abbia assolto all'onere della prova su di sé gravante, quanto alla dimostrazione dell'inesistenza oggettiva delle operazioni contestate (cfr. anche la penultima pagina della motivazione), osserva il Collegio come parimenti inammissibile sia il primo mezzo il quale, in realtà, disvela un vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., con cui la difesa della contribuente sollecita la Corte ad una (ri)valutazione del materiale istruttorio in atti, diversa proprio da quella svolta dai giudici di appello circa la ricorrenza, nella specie, degli elementi atti a qualificare le operazioni sottese alle riprese in contestazione in termini di loro inesistenza oggettiva: in Ric. 2021 n. 14582 sez. Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -4- proposito, premesso, da un lato, che - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della parte contribuente - la C.T.R. ha esaminato (per disattenderne le risultanze) la consulenza prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] (cfr. p. 3, penultimo cpv., della motivazione), ampiamente motivando, altresì, in ordine alle ragioni sottese al proprio convincimento e che, dall'altro, la difesa della contribuente si richiama genericamente (e, dunque, inammissibilmente, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) ad altra varia documentazione (cfr. pp. 35-36 del ricorso) che dovrebbe dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni in questioni, osserva il Collegio come esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628- 01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Per l'effetto, condanna la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € Ric. 2021 n. 14582 sez. Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -5- 7.800,00 (settemilaottocento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, s
Sentenza Cassazione n. 35611/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris